CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi del ricorso possano essere trattati unitariamente, afferendo per diversi profili al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al tema del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate; considerato che i motivi, come prospettati, non siano consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato che la sentenza spiega compiutamente a pg. 2 le ragioni ostative ad un esito più favorevole del giudizio di comparazione delle circostanze, senza parvenza di illogicità, ma, al contrario, con puntuale, seppur sintetica, individuazione e considerazione di una pluralità di fattori rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti - art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202