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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1991

Cassazione n. 08155/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1991 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36415/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Frosinone, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 116 Codice della Strada) perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena, mentre ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui art. 495 cod. pen. (capo A)- ; art. 187, comma 8, D.L.vo 285/92 (capo C); art. 337 cod. pen. (capo D); Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità per i reati di cui al capo A) e al capo C) - è manifestamente infondato.

In particolare, giova ricordare che il travisamento della prova consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Ebbene, nel caso di specie, dietro la denunzia di travisamento della prova e di un vizio di motivazione, in realtà si cela il tentativo di mettere in discussione il ragionamento probatorio, riproponendo la ricostruzione difensiva già analizzata e smentita dalla Corte di appello con un ragionamento immune da falle logiche, senza che il ricorrente abbia evidenziato, con la dovuta specificità, quale sia l'elemento di prova che sia stato oggetto di errore percettivo.

Orbene, è noto il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Ritenuto altresì che analoghe argomentazioni riguardano la denunzia di violazione di legge per quanto concerne il reato di cui al capo D), che si presenta vieppiù aspecifico rispetto alla spiegazione — non manifestamente illogica — fornita dalla Corte di appello (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - laddove contesta l'eccessività della pena a seguito della rideterminazione operata dalla Corte territoriale conseguente all'assoluzione dal reato di guida senza patente di cui al capo B) - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui si riferisce alla mancata sospensione condizionale della pena — è aspecifico rispetto alle argomentazioni adoperate dalla Corte di appello (cfr. pag. 9 della decisione avversata), che hanno dato conto delle ragioni per cui è stato necessario formulare una prognosi di recidiva, senza incorrere in vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e?Lat.u.ezto della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1991 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36415/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Frosinone, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 116 Codice della Strada) perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena, mentre ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui art. 495 cod. pen. (capo A)- ; art. 187, comma 8, D.L.vo 285/92 (capo C); art. 337 cod. pen. (capo D); Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità per i reati di cui al capo A) e al capo C) - è manifestamente infondato. In particolare, giova ricordare che il travisamento della prova consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ebbene, nel caso di specie, dietro la denunzia di travisamento della prova e di un vizio di motivazione, in realtà si cela il tentativo di mettere in discussione il ragionamento probatorio, riproponendo la ricostruzione difensiva già analizzata e smentita dalla Corte di appello con un ragionamento immune da falle logiche, senza che il ricorrente abbia evidenziato, con la dovuta specificità, quale sia l'elemento di prova che sia stato oggetto di errore percettivo. Orbene, è noto il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ritenuto altresì che analoghe argomentazioni riguardano la denunzia di violazione di legge per quanto concerne il reato di cui al capo D), che si presenta vieppiù aspecifico rispetto alla spiegazione — non manifestamente illogica — fornita dalla Corte di appello (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - laddove contesta l'eccessività della pena a seguito della rideterminazione operata dalla Corte territoriale conseguente all'assoluzione dal reato di guida senza patente di cui al capo B) - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui si riferisce alla mancata sospensione condizionale della pena — è aspecifico rispetto alle argomentazioni adoperate dalla Corte di appello (cfr. pag. 9 della decisione avversata), che hanno dato conto delle ragioni per cui è stato necessario formulare una prognosi di recidiva, senza incorrere in vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e?Lat.u.ezto della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gen