Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17006/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Cristian - imputato del delitto di cessione di hashish in ambiente carcerario, con le modalità specificate in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle videoriprese, alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che ogni approfondimento circa il primo ordine di censure sia ultroneo, in difetto della necessaria prova di resistenza (cfr. sul punto Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02, secondo cui «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato»).

Solo per completezza, si osserva, da un lato, che è lo stesso ricorrente a far riferimento ad un hard disk contenente le riprese riversate sul DVD in atti, con conseguente applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell'hard disk di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova» (Sez. 1, n. 11503 del 25/02/2009, Dell'Aversano, Rv. 243495 -

01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280618 -

02. D'altro lato, nessun dubbio può porsi in ordine all'utilizzabilità delle riprese in questione, avendo questa Suprema Corte ripetutamente chiarito che «le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto» (Sez. 5, n. 42647 del 03/10/2024, C., Rv. 287245 - 02); ritenuto inoltre, quanto al secondo motivo, di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto infine che anche le residue censure sono manifestamente prive di fondamento, avuto riguardo alla motivazione fondante la ritenuta congruità di una pena inferiore al medio edittale, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Cristian - imputato del delitto di cessione di hashish in ambiente carcerario, con le modalità specificate in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle videoriprese, alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che ogni approfondimento circa il primo ordine di censure sia ultroneo, in difetto della necessaria prova di resistenza (cfr. sul punto Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02, secondo cui «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato»). Solo per completezza, si osserva, da un lato, che è lo stesso ricorrente a far riferimento ad un hard disk contenente le riprese riversate sul DVD in atti, con conseguente applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell'hard disk di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova» (Sez. 1, n. 11503 del 25/02/2009, Dell'Aversano, Rv. 243495 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280618 - 02. D'altro lato, nessun dubbio può porsi in ordine all'utilizzabilità delle riprese in questione, avendo questa Suprema Corte ripetutamente chiarito che «le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto» (Sez. 5, n. 42647 del 03/10/2024, C., Rv. 287245 - 02); ritenuto inoltre, quanto al secondo motivo, di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto infine che anche le residue censure sono manifestamente prive di fondamento, avuto riguardo alla motivazione fondante la ritenuta congruità di una pena inferiore al medio edittale, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris