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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02423/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 223 comma 2, n. 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione a riguardo di una non meglio precisata condanna irrevocabile inflitta dalla Corte d'appello di Bologna il 23 ottobre 2015, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pagg. 9 e 10 sent. secondo grado, a riguardo della impossibilità di ravvisare un disegno criminoso unitario tra i fatti giudicati e quelli sub judice, lo iato temporale, l'inesistenza di elementi di connessione altrimenti individuabili tra le rispettive vicende); Ritenuto che, in ogni caso, detto motivo sia volto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rivisitazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento sanzionatorio per la recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicita, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; mentre, quanto alla ritenuta recidiva, la sentenza impugnata ha dato conto di "una scelta di vita caratterizzata dalla propensione dell'imputato alla commissione di reati coinvolgenti l'Erario, ma non solo (segnatamente il patrimonio dei singoli e le garanzie dei creditori), ciò che sta a testimoniare non già un unico disegno ctiminoso, bensì abitualità criminosa ed una scelta esistenziale improntata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti"; sicchè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che zibbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 223 comma 2, n. 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione a riguardo di una non meglio precisata condanna irrevocabile inflitta dalla Corte d'appello di Bologna il 23 ottobre 2015, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pagg. 9 e 10 sent. secondo grado, a riguardo della impossibilità di ravvisare un disegno criminoso unitario tra i fatti giudicati e quelli sub judice, lo iato temporale, l'inesistenza di elementi di connessione altrimenti individuabili tra le rispettive vicende); Ritenuto che, in ogni caso, detto motivo sia volto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rivisitazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento sanzionatorio per la recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicita, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; mentre, quanto alla ritenuta recidiva, la sentenza impugnata ha dato conto di "una scelta di vita caratterizzata dalla propensione dell'imputato alla commissione di reati coinvolgenti l'Erario, ma non solo (segnatamente il patrimonio dei singoli e le garanzie dei creditori), ciò che sta a testimoniare non già un unico disegno ctiminoso, bensì abitualità criminosa ed una scelta esistenziale improntata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti"; sicchè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che zibbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023
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