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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17997/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'appello di Salerno, con sentenza dei 2/12/2021, ribaltando l'esito della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Salerno in data 7/7/2020, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto quest'ultimo dal reato di omicidio stradale perché il fatto non costituisce reato.

Era contestato all'imputato di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], con il concorso di colpa della vittima, poiché, viaggiando in autostrada ad una velocità compresa tra 150.9 km/h e 171 km/h, violando in tal modo il limite massimo di velocità consentito sull'autostrada (art. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), omettendo di frenare tempestivamente, e comunque omettendo di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto con un ostacolo, pur potendolo avvistare ad una distanza di circa 200 metri violazione dell'art 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, andava ad impattare contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ferma sulla strada e investiva [OSCURATO:PERSONA], che era disceso dalla vettura.

Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputa o, Pervenendo a pronuncia di condanna.

La condanna resa in primo grado si fondava sulla disamina della documentazione acquisita, sul contenuto della consulenza effettuata su incarico del P. M., sulla di un filmato riproducente la scena dell'investimento acquisito presso la società autostrade.

Si riteneva che [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto Golf, avesse perso il controllo del veicolo in autostrada.

Lo sbandamento lo aveva portato a destra, nella prima corsia, dove urtava un autocarro nella parte anteriore; dopo questo primo impatto, deviava, si capovolgeva, andava in testacoda e finiva, ribaltandosi su di un iato, nella terza corsia di sorpasso, in una ampia curva.

L'occupante slacciava le cinture, scendeva e si accostava al guardrail di sinistra (in tal senso anche le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e le immagini presenti nel filmato acquisito); sopraggiungevano 6 veicoli (tra i quali un autotreno) in terza corsia, avvedendosi dell'ingombro e superandolo.

Al sopraggiungere di tali veicoli l'occupante della vettura incidentata era ancora vivo poiché nel filmato (alle ore 4.39) s \,écieva una lucina (verosimilmente la torcia del telefono).

Alle ore 4.47, sopraggiungeva sulla terza corsia l'autovettura Audi condotta dall'imputato che impanava violentemente contro l'auto Golf, mentre in precedenza altri veicoli avevano superato l'ostacolo.

Si evidenziava come l'imputato non avesse tentato alcuna manovra atta ad evitare l'ostacolo, impattando contro tale auto e investendo l'uomo.

In punto di responsabilità, nella sentenza di primo grado, si escludeva che l'imputato procedesse a velocità non consentita - superiore a 130 km/h - in ragione del contrasto emerso nelle risultanze della consulenza effettata dal P.M. e di quella effettuata su incarico dell'imputato.

Si riteneva, comunque, che egli avesse serbato una condotta di guida non adeguata alle condizioni di tempo e luogo, desumendo tale circostanza dal fatto che non fosse riuscito a controllare e arrestare tempestivamente veicolo; si riteneva dimostrato che avrebbe potuto avvistare l'ingombro da 200 mt, evitandolo come avevano fatto numerosi altri veicoli, tra cui un autotreno.

Si sosteneva che l'ostacolo fosse avvistabile con la dovuta diligenza anche con i soli anabbaglianti (che consentono una visuale a 50 rnt.), il cui uso non è inibito dall'art. 153 cod. strada.

A seguito di impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di appello è pervenuta all'esito assolutorio.

Nella sentenza si sostiene che i'ostacolo rappresentato dalla vettura della vittima non fosse prevedibile e nemmeno evitabile.

Si ritiene che i! [OSCURATO:PERSONA], viaggiando con i soli fari anabbaglianti, il cui utilizzo è consentito dal codice della strada nelle circostanze del sinistro, avesse una visibilità molto ridotta.

Si sostiene che non vi sia certezza in ordine alla funzionalità del gruppo d'illuminazione anteriore della Golf al momento del sinistro.

Si ritiene non convincente l'argomento secondo cui altre auto erano riuscite ad evitare l'impatto ponendo in essere una manovra di scarto a destra.

Le condizioni realizzatesi ai momento del passaggio dell'imputato, sottolinea la Corte di merito, erano diverse rispetto a onelle delle auto che lo avevano preceduto; se anche il ricorrente avesse serbato una velocità di 90 km/h l'impatto non si sarebbe evitato ["nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva sulla terza corsia, al min. 4.45 e, dunque due secondi prima dell'impatto a 60 mt dall'ostacolo, aveva entrambe le corsie a destra occupate da altre due auto (cfr foto p 48 consulenza difesa).

Ed ancora, rimanendo sul profilo della evitabilità dell'evento, non può neppure affermarsi che l'eventuale comportamento alternativo lecito avrebbe evitato di investire l'uomo con conseguenze letali: l'imputato procedeva legittimamente in terza corsia e, dunque, non poteva tenere una velocità inferiore a 90 km/h (come Si evince dal cartello posto a f 9 della consulenza Immediato) e le menzionate condizioni di tempo e luogo (l'assenza di segnalazione del pericolo, in orario notturno, con i fari che illuminavano una direzione diversa da quella da lui percorsa e a fronte dell'ingombro dato da un'auto di colore scuro e dalla presenza dl un pedone pure vestito di scuro come risulta dai filmati) non permettono di asserire, con la dovuta certezza che l'imputato, pur p. -ocedendo a una velocità di 90 Km/h avrebbe evitato l'evento in fausto)"].

2. Avverso tale ultima sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno, articolando un motivo di doglianza unico, in cui deduce il vizio del travisamento della prova.

Si pone in rilievo 'erroneità dell'assunto secondo ii quale la presenza del veicolo sulla corsia di marcia dell'imputato sarebbe stato evento imprevedibile, citando giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha invece ritenuto prevedibile l'eventualità di un incidente che possa comportare l'ostruzione totale o parziale di una corsia dell'autostrada.

Quanto alla visibilità dell'ostacolo si evidenzia come dal filmato estratto dal sistema di videosorveglianza installato sul tratto autostradale d'interesse e dall'annotazione della polizia giudiziaria a cui è descritta la dinamica del sinistro si evinca l'accensione delle luci di emergenza dei veicolo della persona offesa che lo rendevano avvistabile dagli altri automobilisti.

Quanto alla evitabilità dell'evento si è posto in rilievo che ben 14 veicoli avevano schivato la vettura della vittima, avvlstandola per tempo.

Si sottolinea come dalla visione del filmato due veicoli si fossero trovati nelle medesime condizioni in cui era venuto a trovarsi il [OSCURATO:PERSONA], marciando sulla corsia di sinistra, affiancati da altro veicolo presente sulla corsia centrale.

Sulla base di tali argomentazioni si chiede l'annullamento deila sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello travisato diversi elementi di prova e non avendo fatto buon governo degli articoli 589-bis cod. pen. e 141 cod. strada. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Le pur diffuse argomentazioni poste a fondamento del ricorso, supportate da documentazione idonea, non sono suscettibili di disarticolare !a trama giustificativa della sentenza in relazione al profilo della evitabilità dell'evento.

Occorre rammentare, in via preliminare, come il sindacato della Corte di Cassazione non possa riguardare i profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto, i quali, come è noto, sono riservati in via esclusiva alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione scevra da evidenti aporie logiche e palesi contraddizioni.

Invero, è principio non controverso che, nei momento dei controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostrwione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Ebbene, il ricorso centra il profilo della prevedibilità dell'evento, ma non quello della evitabilità di esso.

La possibilità che un veicolo incontri un ostacolo sull'autostrada, anche nella corsia di sorpasso, come osservato correttamente dall'esponente, è evenienza tutt'altro che imprevedibile e contemplata dallo stesso codice della strada che, all'art. 141, comma 2, stabilisce il comportamento da tenersi nei caso in cui il conducente incontri un ostacolo sulla strada ("Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione dì sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile").

Numerose pronunce di questa Corte hanno esaminato fattispecie concrete assimilabili alla presente, confermando la prevedibilità della circostanza che altro veicolo possa ingombrare !a sede viaria, risultando irrilevante la tipologia della strada [cfr. Sez. 4, n. 8576 del 17/05/1989, Neirotti, Rv. 181573; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281399).

E tuttavia, come già detto in precedenza, il ricorso è rimasto silente quanto al giudizio controfattuale operato in sentenza ed al profilo dell'evitabilità della collisione.

Con riferimento a tali aspetti, la Corte di merito ha osservato che il ricorrente viaggiava correttamente con i soli fari anabbaglianti.

L'art. 153, comma 3, cod. strada prevede infatti che "I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi, quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue", Nel caso in esame, si legge in motivazione, l'utilizzo di abbaglianti era inibito dall'art. 153, comma 3, lett. c) cod. strada, potendo il ricorrente incrociare altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.

L'interpretazione fornita in sentenza sul punto è corretta e conforme al dettato di legge.

Dalla circostanza predetta, la Corte di merito ha desunto la logica conseguenza che l'ostacolo presente sulla corsia di marcia fosse avvistabile ad una distanza notevolmente ridotta (50 metri) rispetto a quella stimata ove avesse adoperato le luci di profondità (200 metri).

Ha quindi concluso che il comportamento lecito alternativo non avrebbe evitato l'investimento: l'imputato procedeva legittimamente in terza corsia e, pertanto, non poteva tenere una velocità inferiore a 90 km/h; l'avvistamento ad una distanza di cinquanta metri, alla velocità minima di 90 km/h, non avrebbe consentito di evitare la collisione.

Ebbene, il ricorso non si confronta con le specifiche argomentazioni teste richiamate.

Il ragionamento controfattuale a cui è collegata la considerazione dell'evitabilità di un accadimento, è aspetto imprescindibile ai fini dell'accertamento della responsabilità colposa.

Oltre alla identificazione di una norma cautelare specifica, posta a presidio della verificazione di un determinato evento, il profilo causale della colpa deve essere riguardato anche sotto l'angolazione soggettiva, più strettamente aderente ai rimprovero personale.

Ai sensi dell'art. 43 cod. pere, infatti, per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta anche soggettivamente riprovevole, il che significa che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento.

Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale.

Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto.

La colpa si configura, quindi, non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche Quando la condotta appropriata ha apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno.

Proprio in tema di circolazione stradale; con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto di tutti gli elementi presenti al momento del fatto e di valutare se l'agente avesse avuto possibilità concrete di evitare il sinistro [cfr. Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, 270823: «In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettwo dei reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato. (In applicazione del suddetto principio la S.0 ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva condannato il conducente per l'investimento di un motociclista che aveva improvvisamente perso l'equilibrio, escludendo la possibilità per l'imputato di evitare l'investimento della vittima se avesse rispettato il limite di velocità)»].

Nel caso di specie la Corte di merito, con argomentare non manifestamente illogico e rimasto sostanzialmente esente da critiche nel ricorso, ha ritenuto che l'evento non fosse evitabil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Salerno, con sentenza dei 2/12/2021, ribaltando l'esito della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Salerno in data 7/7/2020, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto quest'ultimo dal reato di omicidio stradale perché il fatto non costituisce reato. Era contestato all'imputato di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], con il concorso di colpa della vittima, poiché, viaggiando in autostrada ad una velocità compresa tra 150.9 km/h e 171 km/h, violando in tal modo il limite massimo di velocità consentito sull'autostrada (art. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), omettendo di frenare tempestivamente, e comunque omettendo di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto con un ostacolo, pur potendolo avvistare ad una distanza di circa 200 metri violazione dell'art 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, andava ad impattare contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ferma sulla strada e investiva [OSCURATO:PERSONA], che era disceso dalla vettura. Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputa o, Pervenendo a pronuncia di condanna. La condanna resa in primo grado si fondava sulla disamina della documentazione acquisita, sul contenuto della consulenza effettuata su incarico del P. M., sulla di un filmato riproducente la scena dell'investimento acquisito presso la società autostrade. Si riteneva che [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto Golf, avesse perso il controllo del veicolo in autostrada. Lo sbandamento lo aveva portato a destra, nella prima corsia, dove urtava un autocarro nella parte anteriore; dopo questo primo impatto, deviava, si capovolgeva, andava in testacoda e finiva, ribaltandosi su di un iato, nella terza corsia di sorpasso, in una ampia curva. L'occupante slacciava le cinture, scendeva e si accostava al guardrail di sinistra (in tal senso anche le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e le immagini presenti nel filmato acquisito); sopraggiungevano 6 veicoli (tra i quali un autotreno) in terza corsia, avvedendosi dell'ingombro e superandolo. Al sopraggiungere di tali veicoli l'occupante della vettura incidentata era ancora vivo poiché nel filmato (alle ore 4.39) s \,écieva una lucina (verosimilmente la torcia del telefono). Alle ore 4.47, sopraggiungeva sulla terza corsia l'autovettura Audi condotta dall'imputato che impanava violentemente contro l'auto Golf, mentre in precedenza altri veicoli avevano superato l'ostacolo. Si evidenziava come l'imputato non avesse tentato alcuna manovra atta ad evitare l'ostacolo, impattando contro tale auto e investendo l'uomo. In punto di responsabilità, nella sentenza di primo grado, si escludeva che l'imputato procedesse a velocità non consentita - superiore a 130 km/h - in ragione del contrasto emerso nelle risultanze della consulenza effettata dal P.M. e di quella effettuata su incarico dell'imputato. Si riteneva, comunque, che egli avesse serbato una condotta di guida non adeguata alle condizioni di tempo e luogo, desumendo tale circostanza dal fatto che non fosse riuscito a controllare e arrestare tempestivamente veicolo; si riteneva dimostrato che avrebbe potuto avvistare l'ingombro da 200 mt, evitandolo come avevano fatto numerosi altri veicoli, tra cui un autotreno. Si sosteneva che l'ostacolo fosse avvistabile con la dovuta diligenza anche con i soli anabbaglianti (che consentono una visuale a 50 rnt.), il cui uso non è inibito dall'art. 153 cod. strada. A seguito di impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di appello è pervenuta all'esito assolutorio. Nella sentenza si sostiene che i'ostacolo rappresentato dalla vettura della vittima non fosse prevedibile e nemmeno evitabile. Si ritiene che i! [OSCURATO:PERSONA], viaggiando con i soli fari anabbaglianti, il cui utilizzo è consentito dal codice della strada nelle circostanze del sinistro, avesse una visibilità molto ridotta. Si sostiene che non vi sia certezza in ordine alla funzionalità del gruppo d'illuminazione anteriore della Golf al momento del sinistro. Si ritiene non convincente l'argomento secondo cui altre auto erano riuscite ad evitare l'impatto ponendo in essere una manovra di scarto a destra. Le condizioni realizzatesi ai momento del passaggio dell'imputato, sottolinea la Corte di merito, erano diverse rispetto a onelle delle auto che lo avevano preceduto; se anche il ricorrente avesse serbato una velocità di 90 km/h l'impatto non si sarebbe evitato ["nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva sulla terza corsia, al min. 4.45 e, dunque due secondi prima dell'impatto a 60 mt dall'ostacolo, aveva entrambe le corsie a destra occupate da altre due auto (cfr foto p 48 consulenza difesa). Ed ancora, rimanendo sul profilo della evitabilità dell'evento, non può neppure affermarsi che l'eventuale comportamento alternativo lecito avrebbe evitato di investire l'uomo con conseguenze letali: l'imputato procedeva legittimamente in terza corsia e, dunque, non poteva tenere una velocità inferiore a 90 km/h (come Si evince dal cartello posto a f 9 della consulenza Immediato) e le menzionate condizioni di tempo e luogo (l'assenza di segnalazione del pericolo, in orario notturno, con i fari che illuminavano una direzione diversa da quella da lui percorsa e a fronte dell'ingombro dato da un'auto di colore scuro e dalla presenza dl un pedone pure vestito di scuro come risulta dai filmati) non permettono di asserire, con la dovuta certezza che l'imputato, pur p. -ocedendo a una velocità di 90 Km/h avrebbe evitato l'evento in fausto)"]. 2. Avverso tale ultima sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno, articolando un motivo di doglianza unico, in cui deduce il vizio del travisamento della prova. Si pone in rilievo 'erroneità dell'assunto secondo ii quale la presenza del veicolo sulla corsia di marcia dell'imputato sarebbe stato evento imprevedibile, citando giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha invece ritenuto prevedibile l'eventualità di un incidente che possa comportare l'ostruzione totale o parziale di una corsia dell'autostrada. Quanto alla visibilità dell'ostacolo si evidenzia come dal filmato estratto dal sistema di videosorveglianza installato sul tratto autostradale d'interesse e dall'annotazione della polizia giudiziaria a cui è descritta la dinamica del sinistro si evinca l'accensione delle luci di emergenza dei veicolo della persona offesa che lo rendevano avvistabile dagli altri automobilisti. Quanto alla evitabilità dell'evento si è posto in rilievo che ben 14 veicoli avevano schivato la vettura della vittima, avvlstandola per tempo. Si sottolinea come dalla visione del filmato due veicoli si fossero trovati nelle medesime condizioni in cui era venuto a trovarsi il [OSCURATO:PERSONA], marciando sulla corsia di sinistra, affiancati da altro veicolo presente sulla corsia centrale. Sulla base di tali argomentazioni si chiede l'annullamento deila sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello travisato diversi elementi di prova e non avendo fatto buon governo degli articoli 589-bis cod. pen. e 141 cod. strada. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Le pur diffuse argomentazioni poste a fondamento del ricorso, supportate da documentazione idonea, non sono suscettibili di disarticolare !a trama giustificativa della sentenza in relazione al profilo della evitabilità dell'evento. Occorre rammentare, in via preliminare, come il sindacato della Corte di Cassazione non possa riguardare i profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto, i quali, come è noto, sono riservati in via esclusiva alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione scevra da evidenti aporie logiche e palesi contraddizioni. Invero, è principio non controverso che, nei momento dei controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostrwione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Ebbene, il ricorso centra il profilo della prevedibilità dell'evento, ma non quello della evitabilità di esso. La possibilità che un veicolo incontri un ostacolo sull'autostrada, anche nella corsia di sorpasso, come osservato correttamente dall'esponente, è evenienza tutt'altro che imprevedibile e contemplata dallo stesso codice della strada che, all'art. 141, comma 2, stabilisce il comportamento da tenersi nei caso in cui il conducente incontri un ostacolo sulla strada ("Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione dì sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"). Numerose pronunce di questa Corte hanno esaminato fattispecie concrete assimilabili alla presente, confermando la prevedibilità della circostanza che altro veicolo possa ingombrare !a sede viaria, risultando irrilevante la tipologia della strada [cfr. Sez. 4, n. 8576 del 17/05/1989, Neirotti, Rv. 181573; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281399). E tuttavia, come già detto in precedenza, il ricorso è rimasto silente quanto al giudizio controfattuale operato in sentenza ed al profilo dell'evitabilità della collisione. Con riferimento a tali aspetti, la Corte di merito ha osservato che il ricorrente viaggiava correttamente con i soli fari anabbaglianti. L'art. 153, comma 3, cod. strada prevede infatti che "I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi, quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue", Nel caso in esame, si legge in motivazione, l'utilizzo di abbaglianti era inibito dall'art. 153, comma 3, lett. c) cod. strada, potendo il ricorrente incrociare altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia. L'interpretazione fornita in sentenza sul punto è corretta e conforme al dettato di legge. Dalla circostanza predetta, la Corte di merito ha desunto la logica conseguenza che l'ostacolo presente sulla corsia di marcia fosse avvistabile ad una distanza notevolmente ridotta (50 metri) rispetto a quella stimata ove avesse adoperato le luci di profondità (200 metri). Ha quindi concluso che il comportamento lecito alternativo non avrebbe evitato l'investimento: l'imputato procedeva legittimamente in terza corsia e, pertanto, non poteva tenere una velocità inferiore a 90 km/h; l'avvistamento ad una distanza di cinquanta metri, alla velocità minima di 90 km/h, non avrebbe consentito di evitare la collisione. Ebbene, il ricorso non si confronta con le specifiche argomentazioni teste richiamate. Il ragionamento controfattuale a cui è collegata la considerazione dell'evitabilità di un accadimento, è aspetto imprescindibile ai fini dell'accertamento della responsabilità colposa. Oltre alla identificazione di una norma cautelare specifica, posta a presidio della verificazione di un determinato evento, il profilo causale della colpa deve essere riguardato anche sotto l'angolazione soggettiva, più strettamente aderente ai rimprovero personale. Ai sensi dell'art. 43 cod. pere, infatti, per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta anche soggettivamente riprovevole, il che significa che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto. La colpa si configura, quindi, non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche Quando la condotta appropriata ha apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Proprio in tema di circolazione stradale; con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto di tutti gli elementi presenti al momento del fatto e di valutare se l'agente avesse avuto possibilità concrete di evitare il sinistro [cfr. Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, 270823: «In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettwo dei reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato. (In applicazione del suddetto principio la S.0 ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva condannato il conducente per l'investimento di un motociclista che aveva improvvisamente perso l'equilibrio, escludendo la possibilità per l'imputato di evitare l'investimento della vittima se avesse rispettato il limite di velocità)»]. Nel caso di specie la Corte di merito, con argomentare non manifestamente illogico e rimasto sostanzialmente esente da critiche nel ricorso, ha ritenuto che l'evento non fosse evitabil
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