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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18636/2026

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dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controComune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentatoe difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaBartolomeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnalisa Pelucchi dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, nonché dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-avverso la sentenza n. 519/2022 della [OSCURATO:PERSONA] la Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15.02.2022.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Milano notificava allo studio legalericorrente avviso di accertamento n.

RE 35941/2019 relativo a maggiorimporto della TARES per l’anno di imposta 2013, oltre sanzioni per“dichiarazione infedele”, in relazione ad un immobile sito in Milano alla viaGioacchino Rossini n. 5, destinato all’attività di esercizio della professioneforense, contestando una più ampia metratura rispetto a quella oggetto diDenuncia di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della tassa sui rifiuti, presentata indata 15.02.2006 (relativa ad una superficie calpestabile dei locali delsuddetto immobile pari a complessivi 130 mq a fronte di 171 mq accertatida parte dell’ente locale).2.

L’atto di accertamento richiedeva, pertanto, allo studio professionalela somma complessiva di € 490,00, di cui: A) € 224,56 per il maggior tributoaccertato con riferimento alla TARES 2013; B) € 12,30 a titolo dimaggiorazioni; C) € 235,13 per sanzioni e D) € 13,82 per interessi.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso davanti alla C.T.P. di Milano,deducendo, quale unico motivo, la decadenza dal potere impositivo delComune, in quanto l’avviso di accertamento, a suo parere, era statonotificato oltre il termine per l’esercizio del potere impositivo a far data dal20.01.2013, in pretesa violazione del disposto dall'art.1, comma 161, dellaLegge n. 296/2006.

Sosteneva, infatti, lo studio professionale chel’immobile era stato già oggetto di denuncia di occupazione prima dell’iniziodell’annualità 2013, così che la data di riferimento quale dies a quo per ilcomputo del termine doveva essere il 20.01.2013 e non il 20.01.2014Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026previsto dal regolamento comunale per la presentazione delle denuncerelative alla tassa rifiuti.4.

Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, invocava, invece, qualedies a quo per il calcolo del termine di decadenza la data del 20.01.2014,indicata dal regolamento comunale per la presentazione della denuncia dioccupazione di immobile, così che lo spirare del potere impositivo dovessecollocarsi il 31.12.2019, citando, a sostegno della propria tesi, variepronunce della C.T.P. di Milano.5.

Con sentenza n. 1849/2021, la C.T.P. di Milano confermava il proprioorientamento, disconoscendo la tesi del contribuente e ritenendo chel’avviso impugnato fosse stato emesso prima dello spirare del termine didecadenza.6.

Avverso la decisione di prime cure proponeva appello lo StudioLegale, riproponendo le doglianze già formulate davanti alla C.T.P.7. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello,evidenziando:- che il Comune di Milano era legittimato ad effettuare rettifiche ex art.1, comma 161, del d.lgs. n. 296 del 2006, emettere provvedimentiper i ritardati o incompleti pagamenti e/o comminare sanzioni;- che da tale legittimazione era derivato il potere di non applicaresanzioni nel caso di dichiarazioni tardive, purché presentate entro il20.01.2014;- che tale differimento del termine per la presentazione delledichiarazioni anche tardive comportava il legittimo differimento deltermine per l’esercizio del potere impositivo.8.

Avverso tale pronuncia lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati haproposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.9.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio con controricorso.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/202610.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].11.

Entrambe le parti depositavano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso avanzata dal Comune di Milano, che non si ritiene fondata.1.1.

Da una parte, infatti, il controricorrente deduce che deve ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione nel caso di conformità delle decisionidi merito, quando il ricorso medesimo riproponga doglianze già respinte siain primo che in secondo grado; dall’altra richiama giurisprudenza relativaalla proposizione nel giudizio di legittimità di motivi che richiedono, al di làdella invocazione formale di censure formalmente previste per il giudiziodavanti alla Corte, una rivisitazione e valutazione dei fatti già accertati nellefasi di merito.2.

L’eccezione deve essere disattesa.2.1.

Deve osservarsi che è ammissibile l’impugnazione davanti allaCorte di Cassazione anche nel caso di c.d.

“doppia conforme” (conl’eccezione del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.p.), quandoil ricorso contesti le argomentazioni del provvedimento impugnato,ancorché riproponga motivi di contestazione già formulati in precedenza,purché ricalibrati e riadattati alle ragioni espresse nell’atto oggetto digravame, presupposto che ricorre nel caso di specie.

In sostanza, il ricorsonon può ritenersi “generico” solo perché insiste nel richiedere l’accoglimentodi tesi e prospettazioni interpretative già proposte nelle precedentiimpugnazioni, ma in quanto si limiti a ribadirle senza censurarespecificamente il provvedimento oggetto di nuovo gravame.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/20262.2.

La giurisprudenza richiamata, inoltre, si riferisce all’ipotesi disindacato inammissibile perché afferente al fatto, questione che non si ponenel caso di specie, nel quale sono state solo avanzate doglianze riguardantila presunta violazione di legge nell’applicazione della normativa chedisciplina i termini di decadenza dal potere impositivo in capo ad ente locale.3.

Con il primo motivo di ricorso, lo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006; 14,comma 45, del d.l. n. 201 del 2011; 30 e 39 del Regolamento comunaleTARES di Milano in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in meritoalla decadenza del potere accertativo del Comune di Milano.3.1.

Il contribuente deduce che, nel caso di specie, non si discute diun’ipotesi di omessa denuncia, bensì di denuncia regolarmente presentataprima del 2013 e ritenuta dal Comune infedele, con la conseguenza che ildies a quo del termine di decadenza non può essere individuato in quelloindicato nel regolamento comunale per le dichiarazioni tardive senzal’applicazione di sanzioni, bensì in quello antecedente del 20.01.2013.3.2.

Deve, in primo luogo, osservarsi, come già evidenziato, che ilcontribuente non si è limitato a riproporre la propria interpretazione dellenorme applicabili al termine di decadenza per l’esercizio del potereimpositivo da parte del Comune, ma ha censurato specificamente lamotivazione del giudice di appello anche riportandone degli stralci eindicando i passaggi argomentativi che ritiene basati su una non correttainterpretazione e applicazione della normativa generale e regolamentare.

Ilmotivo, pertanto, deve ritenersi ammissibile.3.3.

In particolare, quanto alla decadenza, il contribuente ritiene che iltermine quinquennale sia decorso dal 20.01.2013, in quanto l’occupazioneera già in corso ed era stata già denunciata antecedentemente.

Osserva,inoltre, che eventualmente, anche a volere considerare quale data di inizioNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026di decorrenza del termine il 21.01.2014, il quinquennio sarebbe spirato il20.01.2019, così che l’atto impositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva comunqueritenersi già esaurito.3.4.

Il motivo è fondato.3.5.

Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d.

“legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gliavvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».3.6.

Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, e, più in generale, haprovveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali deglia pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessiversamenti.

Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».3.7.

Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi incui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo chenon costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale.

Infatti, l’art. 71 del d.lgs. n. 507 cit. prevede l’emissionedell’avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui ilcontribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 deld.lgs. n. 507 cit., oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denunciapresentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia statapresentata, l’ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procedealcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementidichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit. consente al Comune – e,per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procederedirettamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare enotificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazioneavvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramenteautomatica.

La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere dieccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati conquelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi,nel senso che non devono essere né incerti né contestati.

L’incertezza deldato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta,viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendol’amministrazione esplicitare, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 cit., leNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nelladichiarazione (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^,28 settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189;Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n.17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26novembre 2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass.,Sez.

Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n.27635).

Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione dellacartella [come dell’ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedottacarenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile(Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020,n. 17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).3.8.

La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo didenuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei localiche sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epocasuccessiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’annocorrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez.5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224;Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020,n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n.22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn.6927 e 6929).

La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno»successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato cheladdove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo«all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gliimmobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ilpossesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).3.9.

Perciò, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario diquesta Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578;Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che,a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha iniziol'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, perl'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161,della legge n. 296 del 2006.3.11.

Nel caso di specie, circostanza incontestata è che lo studio legaleavesse denunciato l’occupazione dell’immobile già dal 2006, tanto che lacontestazione riguarda una “dichiarazione infedele” e non un’“omessadichiarazione”.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/20263.12.

Il dies a quo del termine decadenziale, dunque, deve essereindividuato nel 20.01.2013, a nulla rilevando il differimento dagli obblighidi presentazione delle dichiarazioni tardive da parte del regolamento(norma non applicabile ai casi di dichiarazioni già presentate e, peraltro,riguardante solo profili sanzionatori).3.13.

Di conseguenza, alla data di notifica dell’atto di accertamento, il[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune era già decaduto dal potere impositivo, che è stato,dunque, tardivamente esercitato.4.

La sentenza impugnata, dunque, è erronea, in quanto ha ritenuto cheil potere impositivo del Comune di Milano fosse stato tempestivamente ecorrettamente esercitato nei termini e deve essere cassata.5.

Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.6.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibiledecidere nel merito con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente.7.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodel contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio percompensi, che liquida per il giudizio di legittimità in euro 678,00 oltre200,00 euro per esborsi, a rimborso forfetario ed accessori come per legge;in euro 552,00 per il giudizio di primo grado; in euro 568,00 per il secondogrado, oltre accessori di legge.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controComune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentatoe difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaBartolomeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnalisa Pelucchi dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, nonché dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-avverso la sentenza n. 519/2022 della [OSCURATO:PERSONA] la Lombardia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15.02.2022.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Milano notificava allo studio legalericorrente avviso di accertamento n. RE 35941/2019 relativo a maggiorimporto della TARES per l’anno di imposta 2013, oltre sanzioni per“dichiarazione infedele”, in relazione ad un immobile sito in Milano alla viaGioacchino Rossini n. 5, destinato all’attività di esercizio della professioneforense, contestando una più ampia metratura rispetto a quella oggetto diDenuncia di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della tassa sui rifiuti, presentata indata 15.02.2006 (relativa ad una superficie calpestabile dei locali delsuddetto immobile pari a complessivi 130 mq a fronte di 171 mq accertatida parte dell’ente locale).2. L’atto di accertamento richiedeva, pertanto, allo studio professionalela somma complessiva di € 490,00, di cui: A) € 224,56 per il maggior tributoaccertato con riferimento alla TARES 2013; B) € 12,30 a titolo dimaggiorazioni; C) € 235,13 per sanzioni e D) € 13,82 per interessi.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso davanti alla C.T.P. di Milano,deducendo, quale unico motivo, la decadenza dal potere impositivo delComune, in quanto l’avviso di accertamento, a suo parere, era statonotificato oltre il termine per l’esercizio del potere impositivo a far data dal20.01.2013, in pretesa violazione del disposto dall'art.1, comma 161, dellaLegge n. 296/2006. Sosteneva, infatti, lo studio professionale chel’immobile era stato già oggetto di denuncia di occupazione prima dell’iniziodell’annualità 2013, così che la data di riferimento quale dies a quo per ilcomputo del termine doveva essere il 20.01.2013 e non il 20.01.2014Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026previsto dal regolamento comunale per la presentazione delle denuncerelative alla tassa rifiuti.4. Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, invocava, invece, qualedies a quo per il calcolo del termine di decadenza la data del 20.01.2014,indicata dal regolamento comunale per la presentazione della denuncia dioccupazione di immobile, così che lo spirare del potere impositivo dovessecollocarsi il 31.12.2019, citando, a sostegno della propria tesi, variepronunce della C.T.P. di Milano.5. Con sentenza n. 1849/2021, la C.T.P. di Milano confermava il proprioorientamento, disconoscendo la tesi del contribuente e ritenendo chel’avviso impugnato fosse stato emesso prima dello spirare del termine didecadenza.6. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello lo StudioLegale, riproponendo le doglianze già formulate davanti alla C.T.P.7. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello,evidenziando:- che il Comune di Milano era legittimato ad effettuare rettifiche ex art.1, comma 161, del d.lgs. n. 296 del 2006, emettere provvedimentiper i ritardati o incompleti pagamenti e/o comminare sanzioni;- che da tale legittimazione era derivato il potere di non applicaresanzioni nel caso di dichiarazioni tardive, purché presentate entro il20.01.2014;- che tale differimento del termine per la presentazione delledichiarazioni anche tardive comportava il legittimo differimento deltermine per l’esercizio del potere impositivo.8. Avverso tale pronuncia lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati haproposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.9. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio con controricorso.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/202610. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].11. Entrambe le parti depositavano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso avanzata dal Comune di Milano, che non si ritiene fondata.1.1. Da una parte, infatti, il controricorrente deduce che deve ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione nel caso di conformità delle decisionidi merito, quando il ricorso medesimo riproponga doglianze già respinte siain primo che in secondo grado; dall’altra richiama giurisprudenza relativaalla proposizione nel giudizio di legittimità di motivi che richiedono, al di làdella invocazione formale di censure formalmente previste per il giudiziodavanti alla Corte, una rivisitazione e valutazione dei fatti già accertati nellefasi di merito.2. L’eccezione deve essere disattesa.2.1. Deve osservarsi che è ammissibile l’impugnazione davanti allaCorte di Cassazione anche nel caso di c.d. “doppia conforme” (conl’eccezione del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.p.), quandoil ricorso contesti le argomentazioni del provvedimento impugnato,ancorché riproponga motivi di contestazione già formulati in precedenza,purché ricalibrati e riadattati alle ragioni espresse nell’atto oggetto digravame, presupposto che ricorre nel caso di specie. In sostanza, il ricorsonon può ritenersi “generico” solo perché insiste nel richiedere l’accoglimentodi tesi e prospettazioni interpretative già proposte nelle precedentiimpugnazioni, ma in quanto si limiti a ribadirle senza censurarespecificamente il provvedimento oggetto di nuovo gravame.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/20262.2. La giurisprudenza richiamata, inoltre, si riferisce all’ipotesi disindacato inammissibile perché afferente al fatto, questione che non si ponenel caso di specie, nel quale sono state solo avanzate doglianze riguardantila presunta violazione di legge nell’applicazione della normativa chedisciplina i termini di decadenza dal potere impositivo in capo ad ente locale.3. Con il primo motivo di ricorso, lo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006; 14,comma 45, del d.l. n. 201 del 2011; 30 e 39 del Regolamento comunaleTARES di Milano in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in meritoalla decadenza del potere accertativo del Comune di Milano.3.1. Il contribuente deduce che, nel caso di specie, non si discute diun’ipotesi di omessa denuncia, bensì di denuncia regolarmente presentataprima del 2013 e ritenuta dal Comune infedele, con la conseguenza che ildies a quo del termine di decadenza non può essere individuato in quelloindicato nel regolamento comunale per le dichiarazioni tardive senzal’applicazione di sanzioni, bensì in quello antecedente del 20.01.2013.3.2. Deve, in primo luogo, osservarsi, come già evidenziato, che ilcontribuente non si è limitato a riproporre la propria interpretazione dellenorme applicabili al termine di decadenza per l’esercizio del potereimpositivo da parte del Comune, ma ha censurato specificamente lamotivazione del giudice di appello anche riportandone degli stralci eindicando i passaggi argomentativi che ritiene basati su una non correttainterpretazione e applicazione della normativa generale e regolamentare. Ilmotivo, pertanto, deve ritenersi ammissibile.3.3. In particolare, quanto alla decadenza, il contribuente ritiene che iltermine quinquennale sia decorso dal 20.01.2013, in quanto l’occupazioneera già in corso ed era stata già denunciata antecedentemente. Osserva,inoltre, che eventualmente, anche a volere considerare quale data di inizioNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026di decorrenza del termine il 21.01.2014, il quinquennio sarebbe spirato il20.01.2019, così che l’atto impositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva comunqueritenersi già esaurito.3.4. Il motivo è fondato.3.5. Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».3.6. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, e, più in generale, haprovveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali deglia pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessiversamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».3.7. Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi incui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo chenon costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale. Infatti, l’art. 71 del d.lgs. n. 507 cit. prevede l’emissionedell’avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui ilcontribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 deld.lgs. n. 507 cit., oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denunciapresentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia statapresentata, l’ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procedealcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementidichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit. consente al Comune – e,per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procederedirettamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare enotificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazioneavvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcunamodificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramenteautomatica. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere dieccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati conquelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi,nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L’incertezza deldato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta,viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendol’amministrazione esplicitare, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 cit., leNumero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nelladichiarazione (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^,28 settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189;Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n.17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26novembre 2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass.,Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n.27635). Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione dellacartella [come dell’ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedottacarenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile(Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020,n. 17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).3.8. La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo didenuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei localiche sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epocasuccessiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’annocorrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez.5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224;Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020,n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n.22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn.6927 e 6929). La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno»successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato cheladdove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo«all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gliimmobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ilpossesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto diimposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).3.9. Perciò, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario diquesta Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578;Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020,n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque,l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che,a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha iniziol'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, perl'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161,della legge n. 296 del 2006.3.11. Nel caso di specie, circostanza incontestata è che lo studio legaleavesse denunciato l’occupazione dell’immobile già dal 2006, tanto che lacontestazione riguarda una “dichiarazione infedele” e non un’“omessadichiarazione”.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/20263.12. Il dies a quo del termine decadenziale, dunque, deve essereindividuato nel 20.01.2013, a nulla rilevando il differimento dagli obblighidi presentazione delle dichiarazioni tardive da parte del regolamento(norma non applicabile ai casi di dichiarazioni già presentate e, peraltro,riguardante solo profili sanzionatori).3.13. Di conseguenza, alla data di notifica dell’atto di accertamento, il[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune era già decaduto dal potere impositivo, che è stato,dunque, tardivamente esercitato.4. La sentenza impugnata, dunque, è erronea, in quanto ha ritenuto cheil potere impositivo del Comune di Milano fosse stato tempestivamente ecorrettamente esercitato nei termini e deve essere cassata.5. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibiledecidere nel merito con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente.7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodel contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio percompensi, che liquida per il giudizio di legittimità in euro 678,00 oltre200,00 euro per esborsi, a rimborso forfetario ed accessori come per legge;in euro 552,00 per il giudizio di primo grado; in euro 568,00 per il secondogrado, oltre accessori di legge.Numero registro generale 14308/2022Numero sezionale 4213/2026Numero di raccolta generale 18636/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris