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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 36296/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 30 settembre 2025 con cui si insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso chiedendo la trasmissione del procedimento alla Sesta Sezione per la trattazione ordinaria OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, sulla base di quanto lo stesso ricorso evidenzia, dato adeguatamente conto della impossibilità di addivenire ad una pena concordata per la ritenuta sussistenza della recidiva contestata che si intendeva escludere; che proprio in ordine alla sussistenza della contestata recidiva la Corte di appello ha motivato correttamente, facendo riferimento alla decisione di primo grado là dove erano stati valorizzati la consistenza e pluralità dei precedenti penali, quale conferma della dimestichezza, propensione e progressione criminosa, dati intesi come segni tangibili dell'insensibilità al rispetto dei precetti emessi da parte delle autorità, in tal modo palesando la ragione che ha giustificato l'inasprimento di pena di cui alla contestata aggravante speciale; rilevato che in ordine al primo motivo (censure rivolte alla motivazione resa in ordine al rigetto del concordato), nessuna lesione al diritto di difesa sussiste, avendo la parte concluso nel merito poiché in tal senso invitata dalla Corte di appello (ambito entro il quale sarebbe stato possibile formulare - qualora vi fosse stata la volontà - un diverso concordato rispetto a quello non condiviso), evenienza emergente dal verbale di udienza del 5 dicembre 2024 che, unitamente alla motivazione della sentenza, dà conto delle ragioni del rigetto specificamente fondate sulla impossibilità di escludere la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 30 settembre 2025 con cui si insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso chiedendo la trasmissione del procedimento alla Sesta Sezione per la trattazione ordinaria OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, sulla base di quanto lo stesso ricorso evidenzia, dato adeguatamente conto della impossibilità di addivenire ad una pena concordata per la ritenuta sussistenza della recidiva contestata che si intendeva escludere; che proprio in ordine alla sussistenza della contestata recidiva la Corte di appello ha motivato correttamente, facendo riferimento alla decisione di primo grado là dove erano stati valorizzati la consistenza e pluralità dei precedenti penali, quale conferma della dimestichezza, propensione e progressione criminosa, dati intesi come segni tangibili dell'insensibilità al rispetto dei precetti emessi da parte delle autorità, in tal modo palesando la ragione che ha giustificato l'inasprimento di pena di cui alla contestata aggravante speciale; rilevato che in ordine al primo motivo (censure rivolte alla motivazione resa in ordine al rigetto del concordato), nessuna lesione al diritto di difesa sussiste, avendo la parte concluso nel merito poiché in tal senso invitata dalla Corte di appello (ambito entro il quale sarebbe stato possibile formulare - qualora vi fosse stata la volontà - un diverso concordato rispetto a quello non condiviso), evenienza emergente dal verbale di udienza del 5 dicembre 2024 che, unitamente alla motivazione della sentenza, dà conto delle ragioni del rigetto specificamente fondate sulla impossibilità di escludere la contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 36296/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris