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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23770/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdata_ala4~14e_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/10/2024 di riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Napoli del 11/01/2022 per il reato di cui agli artt. 291bis, 291 ter, comma 1, d.P.R. 43 del 1973.

Giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdata_ala4~14e_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/10/2024 di riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Napoli del 11/01/2022 per il reato di cui agli artt. 291bis, 291 ter, comma 1, d.P.R. 43 del 1973. Giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23770/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris