CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 marzo 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 12 ottobre 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni, commesso il 15 ottobre 2014 in Gela, in danno della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che denunciano: I.) la violazione degli artt. 582 cod. pen. e 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essere, quella resa a sostegno dell'esistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli, manifestamente carente, se non congetturale ed apodittica; II.) la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione, quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze spiegate con il primo motivo sono dirette a sollecitare questa Corte a compiere una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.2. A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Invero, il vizio di motivazione, per essere denunciabile in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocull", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Poiché tutte le deduzioni spiegate nell'esaminato motivo sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione. 3.3. Per ragioni analoghe, anche il motivo che attinge il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. non è esaminabile in questa sede, I risentendo, oltretutto, della già riscontrata genericità della deduzione di gravame circa la sussistenza del fatto ingiusto attribuito alla parte offesa. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pall