CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quale persona offesa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 4/8/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ric:hiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falso materiale. Con l'impugnato decreto, il Gip ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, ritenendo la natura innocua del falso in procura e prospettando, al cont:empo, incertezze, conformemente alla richiesta del P.M. rispetto al quadro investigativo in ordine alla possibilità di attribuire tale condotta non solo all'indagata, ma anche allo stesso difensore di quest'ultima, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania. 2. Avverso il suddetto decreto ricorre, quale persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva denunciato la falsificazione della sottoscrizione della procura speciale utilizzata per la costituzione di parte civile in un procedimento a suo carico. Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato ed espone che il Giudice per le indagini preliminari, pur disponendo l'archiviazione, ha ritenuto probabile non solo che il legale fosse a conoscenza della falsità, ma addirittura che fosse proprio questo l'autore delle firme false e della falsa attestazione dell'autenticità. Ciò nonostante, osserva, non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati del professionista, ma ha disposto di fatto l'archiviazione anche nei confronti di quest'ultimo, pur se non ancora indagato. Lamenta, quindi, l'inosservanza delle norme processuali per avere dichiarato inammissibile l'opposizione nonostante la richiesta di approfondimenti istruttori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente eccepisce in maniera apodittica l'abnormità del provvedimento impugnato, tanto da articolare censure che si risolvono nella mera critica della motivazione posta a sostegno della decisione di archiviare il procedimento, ma che non evidenziano le ragioni per cui il provvedimento dovrebbe ritenersi abnorme sotto il profilo strutturale e funzionale. Appare dunque evidente che la categoria dell'abnormità viene evocata esclusivamente al fine di aggirare i limiti posti all'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione, per come fissati dall'art. 410-bis, comma 2, cocl.proc.pen., nonché il necessario ricorso alla procedura di reclamo configurata dal successivo terzo comma dello stesso articolo quale unico mezzo di impugnazione tipico della stessa. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila a favore della cassa