CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 12748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36128/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res. in Torino, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torino, el.dom.ta in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; parte ammessa al gratuito patrocinio; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , nonché Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte resistente – e contro Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il cui studio è ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 49, come da procura in atti; - parte controricorrente – e contro Camera di Commercio di Torino, in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA] del Campione Penale del Tribunale di Torino, in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata – Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.1045/2/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime varie intimazioni di pagamento notificatele il 19 marzo 2015 su prodromiche cartelle di pagamento notificatele tra il 2002 ed il 2011 da [OSCURATO:PERSONA] spa (poi ADER) per conto dell'Agenzia delle Entrate, del Comune di Torino, della Camera di Commercio e del Tribunale di Torino - [OSCURATO:PERSONA]; il tutto a titolo di Ilor 1990, ritenute alla fonte ’93-‘96, Iva ‘96, tassa raccolta rifiuti dal 2002 al 2004, diritti Camera di Commercio anni 2002 e 2006, registro campione penale 1998. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - in applicazione della regola della ragione più liquida, doveva ritenersi infondato il motivo concernente la prescrizione dei tributi erariali, dal momento che a questi ultimi andava applicato il termine di prescrizione decennale; - condivisibile era dunque l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui: “ai tributi aventi natura erariale si applica il termine decennale di prescrizione, a quelli provenienti da enti locali si applica il termine di prescrizione quinquennale o quello previsto da specifiche norme”; - anche la Corte di Cassazione aveva affermato in varie occasioni l'applicabilità ai tributi locali, in quanto prestazioni periodiche, del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2948 n.4) cod.civ., così come già ritenuto dai primi giudici che avevano annullato parte delle intimazioni opposte. Resiste con controricorso il Comune di Torino il quale deduce la propria estraneità ai fatti di causa e dunque il difetto della propria legittimazione passiva, dal momento che i motivi di contestazione mossi dalla Serra riguardano tutti aspetti di esclusiva spettanza dell'agente per la riscossione, quali la prescrizione maturata successivamente alla trasmissione del ruolo dal Comune ad [OSCURATO:PERSONA], ovvero la mancata notificazione delle cartelle prodromiche. Agenzia delle Entrate ed Ader si sono costituite, con atto unitario, al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla Camera di Commercio e dall'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino. § 2.1 Con i primi tre motivi di ricorso la Serra deduce –ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del l'articolo 24 Cost. nonché, rispettivamente, degli articoli 2948 n. 4 cod.civ. (primo motivo), 2953 cod.civ. (secondo motivo) e 2946 cod.civ. (terzo motivo). Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l'applicabilità ai tributi erariali della prescrizione ordinaria decennale, nonostante che si vertesse di tributi periodici e che nessuna delle intimazioni opposte provenisse da sentenza passata in giudicato, secondo quanto stabilito da Cass.SSUU n. 23397 del 2016. In applicazione anche ai tributi erariali del termine quinquennale di prescrizione, dovevano ritenersi estinti buona parte dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, la cui regolare notificazione era stata comunque contestata fin dal primo grado di giudizio. § 2.2I motivi di ricorso in esame - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate –sono infondati. Con la citata sentenza n. 23397/16 le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno stabilito che: “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. Da questo principio si evince che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine breve di prescrizione (se previsto) in quello ordinario decennale, ricorrendo piuttosto questa conversione ex legesoltanto nel differente caso in cui la definitività della pretesa discenda, non dalla mancata impugnazione della cartella (definitività amministrativa), bensì dal sopravvenire di un accertamento giudiziale passato in giudicato, in applicazione della regola di cui all’art.2953 cod.civ. (definitività giurisdizionale). A parte questa fattispecie, il termine di prescrizione resta dunque quello proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva legge di imposta ovvero, in mancanza, secondo la natura ad esso attribuibile. E, venendo ai tributi erariali (gli unici ancora qui in discussione, essendo stati i tributi locali già fatti oggetto di declaratoria di prescrizione quinquennale da parte dei primi giudici con sentenza confermata in appello), va appunto fatta applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, così come stabilito nella sentenza impugnata. In particolare, si richiama l'indirizzo secondo cui (Cass.n. 12740/20 ed altre): “in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art.2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”; e così Cass.n. 32308/19: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” Resta invece ferma la prescrizione quinquennale - in caso di not ifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato – per le sanzioni e gli interessi, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (v. Cass.n. 7486/22). § 3.1 Con il quarto motivo di ricorso la Serra lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza ‘ nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento’. Nell'atto di appello era stato fatto presente che pendeva avanti al Tribunale civile di Torino (causa n. 9741/15 rg) querela di falso sull’attestazione di avvenuta sottoscrizione dei plichi in notifica da parte della Serra, e ciò con riguardo anche alle intimazioni di pagamento dedotte nel presente giudizio; ed in effetti il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2051/17 (allegata sub 3 al presente ricorso, ed oggetto di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]) aveva annullato le intimazioni in questione. In questa situazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'articolo 112 cod.proc.civ., non avendo deciso né l'istanza di sospensione del giudizio fin visto l'esito della querela di falso ex articolo 39 d.lgs. 546/92, né l'eccezione di nullità delle intimazioni per mancata notificazione delle cartelle prodromiche. § 3.2Il motivo è fondato nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratamente ritenuto che la questione della prescrizione assumesse il ruolo decisorio della ‘ragione più liquida’ e, sulla base di questo assunto, si è limitata ad affermare l'applicabilità nella specie del termine decennale di prescrizione, senza decidere il motivo di opposizione con il quale la contribuente aveva contestato - anche a mezzo della querela di falso pendente sulle stesse intimazioni avanti al Tribunale Civile di Torino - la regolare notificazione delle cartelle prodromiche alle intimazioni opposte. L’errore nel quale è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] risulta dunque evidente, dal momento che l'eventuale mancata notificazione delle cartelle rendeva di per sé illegittime anche le stesse intimazioni, e la questione doveva apparire rilevante proprio a seguito e per effetto del rigetto dell'eccezione con la quale la contribuente intendeva far valere, anche con riguardo ai tributi erariali, la prescrizione quinquennale propria dei tributi e delle prestazioni periodiche. In definitiva, la mancata pronuncia sull'eccezione concernente la notificazione delle cartelle è dipesa da un erroneo governo della regola di assorbimento processuale, con conseguente applicazione del principio per cui (Cass.n. 12193/20 ed altre): “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia”. In accoglimento del presente motivo, la sentenza andrà dunque cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] la quale deciderà sulla eccezione della mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni; con ciò valutando anche l'incidenza sulle intimazioni dedotte nel presente giudizio (totale o parziale sovrapposizione) della sopravvenuta sentenza di questa Corte di Cassazione n. 36502/21 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la già menzionata sentenza n. 2051 del 13 aprile 2017, con cui il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione della Serra ritenendo dimostrata l'eccezione di mancata notificazione di alcune cartelle esattoriali. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte - rigetta i primi tre motivi di ricorso, accolto il quarto; - cassa la sentenza impugnata in relazione al moti