CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uuy N. 33461/ 24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omsa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, la cui motivazione su entrambi í profili risulta logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07