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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1990

Cassazione n. 26895/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1990 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ed è comunque manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata ) dei principi della giurisprudenza di legittimità, dando conto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il C sigliere esten ore Il'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1990 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ed è comunque manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata ) dei principi della giurisprudenza di legittimità, dando conto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il C sigliere esten ore Il'