Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 84/1972
ECLI:IT:COST:1972:84
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il maggiore di artiglieria [OSCURATO:PERSONA], promosso a tale grado
con anzianità 31 dicembre 1965, ebbe rettificata detta anzianità,
rispettivamente al 1 gennaio 1965 ed al 3 gennaio 1963, per i vantaggi
di carriera spettantigli per avere superato il corso normale ed il
corso superiore di stato maggiore, vantaggi che non gli erano stati
attribuiti nel grado di capitano, per avere conseguito i relativi
titoli quando era già compreso nell'aliquota stabilita per essere
preso in esame agli effetti dell'avanzamento.
Con l'attribuitagli anzianità 3 gennaio 1963, peraltro, il
maggiore Speranza veniva ad oltrepassare nel ruolo il maggiore [OSCURATO:PERSONA], già di lui più anziano e che aveva conseguito eguali titoli,
i vantaggi relativi ai quali gli erano stati attribuiti nel grado di
capitano.
Pertanto, con d.P.R. 1 settembre 1967, veniva disposto il
collocamento in ruolo del maggiore Speranza dopo il collega Davite,
attribuendogli l'anzianità relativa 31 dicembre 1964, in applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali, che dispone testualmente:
"L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo,
oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio, già di lui
più anziano, che abbia conseguito eguale titolo".
Avverso tale decreto lo Speranza proponeva ricorso al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, chiedendone l'annullamento per errata e
falsa applicazione dell'art. 69 della legge n. 1137 del 1955, in quanto
il sorpassamento nel ruolo da parte dello Speranza del maggiore Davite,
anche se formalmente posto in essere con la concessione del vantaggio
di carriera, sostanzialmente derivava dal fatto che il Davite, preso in
esame agli effetti dell'avanzamento per gli anni 1962, 1963 e 1964,
aveva ottenuto la promozione soltanto al terzo scrutinio, mentre lo
Speranza l'aveva conseguita al primo scrutinio.
Il Consiglio di Stato (Sez. IV), con ordinanza 2 maggio 1969,
rilevato che, pur avendo gli stessi titoli a vantaggio di carriera, i
due ufficiali si trovavano in posizioni differenziate dai giudizi
conseguiti agli effetti dell'avanzamento, dai quali, unicamente, era
derivato il sorpassamento in ruolo del Davite da parte dello Speranza e
che, quindi, l'applicazione del citato art. 69, ultimo comma, veniva a
porre in essere una disparità di trattamento irrazionale ed
ingiustificata, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale di detto art. 69, ultimo
comma, per violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione, e, sospeso il giudizio, rinviava a questa Corte gli
atti per l'esame della prospettata questione.
Dopo gli adempimenti di legge la questione viene ora all'esame
della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con l'atto d'intervento, dopo un'acuta analisi della lettera e
dello spirito dell'intero art. 69 della legge del 1955, n. 1137, giunge
alla conclusione che l'ultimo comma del medesimo, ben lungi dal violare
il principio di eguaglianza, tende, invece, proprio ad assicurarne la
piena tutela.
:
L'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta
sostituito dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622,
disciplina in modo dettagliato l'attribuzione concreta del vantaggio di
carriera spettante agli ufficiali, che abbiano acquisiti taluni titoli,
specificamente indicati in una tabella annessa alla legge e che, per
quel che riguarda la questione in esame, consistono nell'aver superato
il corso di stato maggiore ed il corso superiore di stato maggiore.
II vantaggio è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della
propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquistato il titolo, di
un numero di posti pari alle aliquote, stabilite da apposita tabella,
dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui
cade la data predetta.
Se tale vantaggio, che si risolve, poi, in un notevole
acceleramento della carriera, fosse attribuibile soltanto ad ufficiali
della stessa Arma, dello stesso grado e della stessa anzianità
assoluta, l'applicazione del sistema testé esposto non potrebbe in
nessun caso dar luogo a disparità di trattamento e, quindi, non
potrebbe dar luogo a questioni al riguardo.
Ma, anzitutto, il titolo può essere acquisito nei gradi di
capitano, di maggiore e di tenente colonnello e, per giunta, delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i cui ruoli organici sono
numericamente ben diversi, cosicché, a seconda del grado e dell'Arma
nei quali viene attribuito, il relativo vantaggio può risultare, in
concreto, maggiore o minore.
Di qui la particolare cura del legislatore, come risulta dal citato
quadro n. 4, di dosare e proporzionare il vantaggio per ciascun grado,
in modo da evitare, nei limiti del possibile, le eventuali
sperequazioni sopra ipotizzate.
Può accadere (come nel caso che ha dato luogo a questo giudizio)
che l'ufficiale acquisti il titolo al vantaggio, che quindi non
gioverebbe più a nulla, quando si trovi compreso nei limiti stabiliti
per la presa in esame per l'avanzamento.
Questa ipotesi il legislatore ha preveduto, disponendo
l'attribuzione del vantaggio, opportunamente ridotto, nel grado
superiore.
Può, infine, accadere che, pur opportunamente ridotto, il
vantaggio non possa essere interamente attribuito nel grado superiore,
dato il minor numero di posti in organico.
Anche a questo il legislatore ha provveduto, disponendo che il
residuo numero di posti non potuto utilizzare venga attribuito
nell'ulteriore grado superiore.
Come risulta da quanto precede il legislatore ha fatto di tutto per
evitare che lo stesso titolo attribuisca vantaggio diverso e non può
negarsi che, sia pure con una certa approssimazione, dalla quale può
derivare qualche lieve disparità di trattamento, vi sia riuscito.
Ciò nonostante, in concreto, dato l'intrecciarsi delle varie
posizioni e della consistenza numerica diversa dei vari ruoli, può
accadere che un ufficiale, quando gli venga attribuito in un grado ed
in un ruolo differenti, possa conseguire un vantaggio tale da fargli
sorpassare altro ufficiale, avente lo stesso titolo, di lui più
anziano.
Di qui il limite posto dall'ultimo comma dell'art. 69 in esame,
limite che, ben lungi dal violare il principio di eguaglianza, dato lo
scopo che con esso s'intende raggiungere, costituisce una ulteriore,
scrupolosa garanzia di attuazione di quel principio.
È ovvio, peraltro, che tale limite debba osservarsi soltanto ad
assoluta identità di posizioni che faccia dipendere esclusivamente dal
vantaggio di carriera e dal conseguente spostamente in ruolo il
sorpasso di altro ufficiale di maggiore anzianità, avente lo stesso
titolo, ferma quindi restando la posizione comparativa nei ruoli, come
effetto di tutte le vicende di carriera, a prescindere da quelle
inerenti all'art. 69.
La sollevata questione risulta, pertanto, infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", quale
risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n.
1622, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
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