Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01713/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.

P.R. 309/90 (vedi pag. 2 in relazione al quantitativo ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), mentre il ricorrente valorizza a supporto della richiesta di riqualificazione un unico aspetto - .relativo alla diversa tipologia delle sostanze detenute per lo spaccio - che era stato apprezzato dal primo giudice erroneamente come di per sé ostativo, avendo la Corte di appello, al contrario, superato tale errata impostazione, attraverso la considerazione anche degli altri indici di gravità del fatto, rispetto ai quali il ricorso non si confronta; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Ac1 met-reit:e Così deciso il 0 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 (vedi pag. 2 in relazione al quantitativo ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), mentre il ricorrente valorizza a supporto della richiesta di riqualificazione un unico aspetto - .relativo alla diversa tipologia delle sostanze detenute per lo spaccio - che era stato apprezzato dal primo giudice erroneamente come di per sé ostativo, avendo la Corte di appello, al contrario, superato tale errata impostazione, attraverso la considerazione anche degli altri indici di gravità del fatto, rispetto ai quali il ricorso non si confronta; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ac1 met-reit:e Così deciso il 0 s