CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA dello STATO-controricorrente-sul controricorso incidentale proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATONumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1063/2024 depositata il 21/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente contenzioso – che giunge davanti a questa Corte per la terzavolta – trae origine da un diniego di rimborso del credito IVA impugnato daPiazzi [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Ilcredito IVA oggetto di rimborso si era formato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., nell’anno 2003. Nel medesimo anno la societàè stata posta in liquidazione, per poi essere cancellata dal registro delleimprese nel 2011. Il rimborso del credito IVA – secondo quanto emergedagli atti – fu chiesto da [OSCURATO:PERSONA] nella stessa data della cancellazione.Dal tale ricorso proposto contro il diniego di rimborso sono scaturiti iseguenti giudizi:- la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha accolto il ricorso delcontribuente, ad eccezione dell’importo di Euro 141;- la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate;- la Corte di cassazione, con una prima ordinanza (n. 26149/2016),annullava l’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario,rimettendo gli atti davanti al giudice di prime cure;- la Commissione tributaria provinciale di Grosseto accoglieva, quindi, ilricorso del contribuente;- la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026Alessio [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società estinta, mentreavrebbe dovuto essere presentato da entrambi i soci;- la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24897/2023, accoglieva il ricorsoproposto dal contribuente, ritenendo che sulla sua legittimazione a proporreil ricorso in qualità di socio si fosse formato il giudicato;- la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2),a questo punto, nel giudizio di rinvio ha accolto parzialmente l’appellodell’Agenzia delle Entrate, affermando che: «Per il rimborso dell'eccedenzad'imposta ai fini è sufficiente la manifestazione di volontà mediante lacompilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene nonaccompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce soloun presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso dicessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazionel'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente indichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale didecadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, ma soloa quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 e.e. (Comm.trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IV, 14/10/2021, n.3730, Corte GiustiziaTrib. Il grado Genova, (Liguria) sez. I, 09/03/2023, n.191, Cassazione civilesez. VI, 11/12/2019, n.32424). Pertanto il rimborso spetta al contribuenteche lo ha tempestivamente richiesto, ma essendo socio al 50% e nonavendo l'altro socio promosso un analogo giudizio per richiedere il rimborsonegato, l'entità dello stesso non potrà che essere pari al 50% della sommafissata dal primo giudice».3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi, che ha illustrato con breve memoria.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo,contestualmente, ricorso incidentale, con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Il primo motivo di ricorso principale è così intitolato: «VIOLAZIONE Ependenti dopo la cancellazione dell’ente, società di persone, dal registrodelle imprese.»1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha riconosciuto il ricorso solamente nella misura del 50%. Richiama,quindi, il precedente di legittimità Cass., n. 19641 del 2020.1.2. Occorre preliminarmente dare atto dell’infondatezza dell’eccezionedi inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dallacontroricorrente, dal momento che la censura svolta è autonomamenteindividuabile. Questa Corte, anche recentemente, ha precisato che, in temadi ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubricadel motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del viziodenunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazionea qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass.,07/12/2025, n. 31890).1.3. Sempre in via preliminare occorre evidenziare che questa Corte –con ordinanza 21/08/2023, n. 24897 - ha affermato che: «nell’annullarel’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorioprocessuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio, questaCorte si è implicitamente pronunciata sulla legittimazione del [OSCURATO:PERSONA], inqualità di socio, ritenendola sussistente; - occorre, pertanto, rilevared’ufficio la formazione del giudicato interno sulla legittimazione di PiazziAlessio».1.4. Dato, quindi, atto che sulla legittimazione del ricorrente, in qualitàdi socio, all’impugnazione del diniego del rimborso del credito IVA maturatoin capo alla società estinta si è formato il giudicato, occorre dare continuitàall’orientamento di questa Corte (Cass., 21/09/2020, n. 19641), secondo ilquale, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire inrelazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dalNumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026registro delle imprese, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 12/03/2013,n. 6070) hanno distinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per uncredito della società. In quest’ultima ipotesi le Sezioni Unite cit. hannoaffermato che: «Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomiapatrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, diriferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazioneimpressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venutomeno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenutitorni ad essere direttamente imputabile a coloro che della societàcostituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione diquei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimentiripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra isoci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime dicontitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguiràil regime proprio della contitolarità o della comunione».1.5. Tale regime si ripercuote (anche) sul piano processuale,legittimando il socio della società estinta ad agire per ottenere l'interocredito della suddetta società. Alla possibilità del socio di agire per ottenerel’intero credito da rimborso IVA (sul quale si incentra il primo motivo diricorso principale) non è di ostacolo la prima pronuncia resa da questa Cortenel presente giudizio (Cass., 19/12/2016, n. 26149), che non ha affrontatola questione relativa alla possibilità se il singolo socio potesse ottenerel’intero ammontare del credito oggetto di istanza di rimborso.1.6. Deve, quindi, ritenersi che sul credito IVA maturato in capo allasocietà successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registrodelle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunioneindivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando ilsingolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero,senza che possa essere eccepita dall’amministrazione finanziaria (o rilevataNumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale alcapitale sociale.1.7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata,limitando al cinquanta per cento il rimborso del credito IVA riconosciuto alsocio, è pertanto errata.2. Il secondo motivo di ricorso principale è così intitolato: «[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO in tema di spese delgiudizio, ex art. 15 d.lgs. 31/12/1992, n. 546».2.1. Con tale motivo il ricorrente – rilevato che prima del presentegiudizio ne sono stati celebrati altri sette - censura la decisione del giudicedi seconde cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spesedi lite. Afferma, quindi, che: «Il presente motivo di impugnazione èqualificabile come difetto di motivazione del capo relativo alle speseprocessuali per l’ultimo grado di giudizio e assoluta mancanza dimotivazione in ordine alla compensazione disposta in relazione ai precedentigradi di giudizio. Anche sotto questo profilo soccorre la giurisprudenza diquesta Suprema Corte che con propria ordinanza (Cass. civ., Sez. V, Ord.,03/09/2024, n. n. 23592), ha disposto che nel processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992, è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravied eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dalgiudice. La mera compensazione delle spese, non adeguatamente motivata,costituisce violazione di legge e può essere censurata in sede di legittimità.»2.2. Il secondo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primomotivo di ricorso.3. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo è statadenunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R.n. 633 del 1972 in combinato con il disposto dall’articolo 21 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/20263.1. Con tale motivo viene censurata la decisione di secondo grado nellaparte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso in misura pari al50%. La ricorrente incidentale rileva il motivo di diniego, nel merito delrimborso di cui si discute è proprio da riferirsi al fatto che non vi è nell’ultimadichiarazione IVA della società estinta la compilazione del rigo RX4, che glistessi giudici estensori evidenziano quale adempimento necessariosoffermandosi sul condivisibile (ed ormai consolidato) orientamentogiurisprudenziale secondo cui «… è sufficiente la manifestazione di volontàmediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4…».Nei diversi gradi di giudizio, pur prendendo l’Ufficio posizione sugli altri fattiin discussione in punto di diritto, da sempre ha denunciato che il rimborsonon poteva concedersi poiché la società estinta non ha mai compilato ilcitato rigo RX4 che, pur in mancanza del modello VR, avrebbe comunquefatto salvo il proprio diritto se esercitato nei termini decadenziali. Lo stessoricorrente principale, negli atti del primo ricorso introduttivo, ammettevacandidamente l’erronea indicazione nell’ultima dichiarazione IVA dellavolontà di utilizzare detto credito in compensazione di altri debiti d’imposta(RX1), in luogo della necessaria compilazione del richiamato quadro RX4quale prima manifestazione di volontà per l’ottenimento del rimborso. LaCGT2 ha, quindi, applicato falsamente il principio di diritto sopra richiamatoad una fattispecie in cui non era in discussione, e dunque pacifica, lamancata necessaria compilazione del richiamato quadro RX4.3.2. La ricorrente incidentale evidenzia, poi, che se è vero che, ai sensidell’articolo 30, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente -qualora dalla dichiarazione annuale IVA risulti un ammontare detraibilesuperiore a quello dell’imposta a debito – «ha diritto di computare l’importodell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di richiedere ilrimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso dicessazione dell’attività» e che, pertanto, in caso di cessazione dell’attività ilcontribuente può chiedere, in ogni caso, il rimborso, è altrettanto vero cheNumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026tale previsione non incide, tuttavia, sulla disciplina dell’esecuzione deirimborsi recata dal successivo articolo 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, ilquale, al primo comma, dispone che: «I rimborsi previsti nell’articolo 30sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tremesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazioneprestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una duratapari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante altermine di decadenza dell'accertamento, cauzione … ovvero … fideiussioneInoltre, prosegue il medesimo primo comma, prescrivendo che: «Irimborsi previsti nell’articolo 30 possono essere richiesti, utilizzandoapposita dichiarazione redatta su modello approvato con decretodirigenziale contenente i dati che hanno determinato l’eccedenza di credito,a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione delladichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati inessa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo …»3.3. La ricorrente incidentale rileva, quindi, come la fattispecie in esamenon verta esclusivamente sulla legittimità e tempestività della richiesta dirimborso effettuata senza preventiva presentazione del citato modello VR,dovendosi considerare anche un’ulteriore e risolutiva omissione delcontribuente, che nell’ultima dichiarazione ha indicato l’utilizzo della sommain contestazione quale importo disponibile da riportare per l’utilizzo incompensazione, poi utilizzato soltanto in minima parte. Ad avviso dellaricorrente incidentale deve, quindi, trovare applicazione il terminedecadenziale di cui all’art. 21 d.lgs. 546 del 1992 (entro due anni), puòricavarsi dalla stessa giurisprudenza richiamata nel giudizio di riassunzione.3.4. Il motivo è inammissibile. Occorre evidenziare, infatti, che si leggenella sentenza impugnata che: «Per il rimborso dell'eccedenza d'imposta aifini è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nellaNumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dallapresentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto perl'esigibilità del credito ...»Dato atto che l’illustrazione del motivo di ricorso incidentale reca unacensura in relazione all’art. 360, primo comma, 3, c.p.c., occorreevidenziare come, se la mancata compilazione del quadro RX4 – che integrauna questione preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre questioniposte dalla ricorrente incidentale - fosse stata controversa, il motivoavrebbe dovuto essere dedotto in base al vizio di cui al n. 5) c.p.c., mentrese si fosse trattato, invece, di fatto non controverso avrebbe dovuto essereproposta la revocazione. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno,infatti, precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazioneper revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U,05/03/2024, n. 5792).4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primomotivo del ricorso principale, con il conseguente assorbimento del secondomotivo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 24039/2024Numero sezionale 4179/2026Numero di raccolta generale 19245/2026Data pubblicazione 11/06/2026la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, con il conseguenteassorbimento del secondo motivo di ricorso;rigetta il ricorso il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]