Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38054/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28813/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Genova, via Cassa di Risparmio n. 4/14, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 709/7/15, depositata 11 15 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 116/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare non poteva essere accolta l'eccezione del contribuente di invalidità della cartella di pagamento impugnata per nullità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita dal messo notificatore ex art. 140, cod. proc. civ. per la temporanea assenza del destinatario, essendo al fine della ritualità della procedura notificatoria sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (c.d.

CAD) e non invece indispensabile quella della sua ricezione da parte del destinatario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ. 60, dPR 6C0/1973, poiché la CTR ha affermato la sussistenza di una presunzione di ricezione della CAD basata sulla prova della sua spedizione da parte dell'agente postale.

La censura è fondata.Va anzitutto ribadito che «In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 - 01; conf.

Cass., 21132/2009).

In aderenza con questi arresti giurisprudenziali, recentemente le SU di questa Corte hanno affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass., Sez.

U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).

Orbene, risulta evidente che la totale svalorizzazione della portata probatoria dell'avviso di ricevimento della CAD da parte del giudice tributario di appello, costituisce una palese violazione dei citati arresti giurisprudenziali, non po.:endosi ritenere che la prova della spedizione della medesima, come invece statuitosi nella sentenza impugnata, sia circostanza di fatto di per sé sufficiente a considerare in termini presuntivi che detta raccomandata informativa sia stata ricevuta dal destinatario, che conseguentemente è onerato di provare il contrario.

Tale error in judicando in jure peraltro ha altresì causato l'omesso esame dell'avviso di ricevimento di detta raccomandata, pacificamente agli atti del processo in quanto dimesso in allegato al ricorso introduttivo della lite, come denunciato-ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- con il secondo mezzo dal ricorrente, sicché anche tale censura risulta fondata.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Liguria per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, 29 settembre 2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28813/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Genova, via Cassa di Risparmio n. 4/14, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 709/7/15, depositata 11 15 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 116/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare non poteva essere accolta l'eccezione del contribuente di invalidità della cartella di pagamento impugnata per nullità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita dal messo notificatore ex art. 140, cod. proc. civ. per la temporanea assenza del destinatario, essendo al fine della ritualità della procedura notificatoria sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD) e non invece indispensabile quella della sua ricezione da parte del destinatario. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ. 60, dPR 6C0/1973, poiché la CTR ha affermato la sussistenza di una presunzione di ricezione della CAD basata sulla prova della sua spedizione da parte dell'agente postale. La censura è fondata.Va anzitutto ribadito che «In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 - 01; conf. Cass., 21132/2009). In aderenza con questi arresti giurisprudenziali, recentemente le SU di questa Corte hanno affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01). Orbene, risulta evidente che la totale svalorizzazione della portata probatoria dell'avviso di ricevimento della CAD da parte del giudice tributario di appello, costituisce una palese violazione dei citati arresti giurisprudenziali, non po.:endosi ritenere che la prova della spedizione della medesima, come invece statuitosi nella sentenza impugnata, sia circostanza di fatto di per sé sufficiente a considerare in termini presuntivi che detta raccomandata informativa sia stata ricevuta dal destinatario, che conseguentemente è onerato di provare il contrario. Tale error in judicando in jure peraltro ha altresì causato l'omesso esame dell'avviso di ricevimento di detta raccomandata, pacificamente agli atti del processo in quanto dimesso in allegato al ricorso introduttivo della lite, come denunciato-ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- con il secondo mezzo dal ricorrente, sicché anche tale censura risulta fondata. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Liguria per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, 29 settembre 2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38054/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris