CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 22902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, il Tribunale di Roma, in composizionecollegiale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, dei reati dirapina aggravata dalla commissione ad opera di più persone riunite (capo A) e di lesioniaggravate dal nesso teleologico (capo B) e lo condannava – previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti eunificazione dei fatti per continuazione – alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 2.100di multa, nonché alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque, oltre che al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la predetta sentenza, l’imputato proponeva appello, contestandol’affermazione di responsabilità e chiedendo, in subordine, la riduzione della pena inflitta,mediante riconoscimento delle generiche prevalenti sulle aggravanti. Con motivi aggiunti,veniva altresì richiesta la derubricazione della rapina in furto con strappo e delle lesioni inpercosse.3. Con sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, previoriconoscimento delle generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, rideterminava lapena inflitta in quella di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1.300 di multa,confermando nel resto la decisione del tribunale.4. Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha presentato richiesta direstituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, con contestuale atto di ricorso,deducendo che il difensore, sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., si era recato personalmentepresso la cancelleria della Corte di appello in data 2 febbraio 2026, richiedendo formalmentevia PEC copia della sentenza e del verbale di udienza, rilasciati soltanto in data 9 febbraio2026, oltre il termine previsto per proporre impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La richiesta di rimessione nel termine non può trovare accoglimento.2. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rimessione nel termine, è necessario che laparte alleghi e dimostri l’esistenza di una causa non imputabile che abbia determinatol’impossibilità di esercitare tempestivamente la facoltà processuale nel termine previsto dallalegge, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedentel’onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, derivante da cause esterne nonimputabili, tale da rendere vano ogni sforzo diligente diretto al tempestivo esercizio dellafacoltà di impugnazione (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01).Parimenti, questa Corte ha chiarito che, ove venga dedotta la tardiva acquisizionedella sentenza da impugnare, spetta alla difesa dimostrare non solo di avere richiesto copiadel provvedimento, ma anche di avere posto in essere ogni possibile diligente iniziativadiretta a sollecitarne il rilascio (Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051-01).3. Nel caso di specie, la difesa deduce che il difensore si era recato personalmentepresso la cancelleria della Corte di appello in data 2 febbraio 2026, richiedendo formalmentevia PEC copia della sentenza e del verbale di udienza, rilasciati soltanto in data 9 febbraio2026, oltre il termine previsto per proporre impugnazione.Dagli atti emerge che la sentenza impugnata, pronunciata il 23 ottobre 2025 contermine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, veniva depositata in data 5novembre 2025, dunque entro il termine fissato.A fronte di ciò, non risulta che la difesa si fosse attivata per acquisire copia dellamotivazione prima del 2 febbraio 2026 e dunque a distanza di mesi dal deposito dellasentenza.Per contro, la cancelleria provvedeva al rilascio della documentazione richiesta nelgiro di pochi giorni. Né risulta allegata alcuna richiesta di rilascio urgente.Deve, inoltre, osservarsi che la motivazione della sentenza era comunque consultabilepresso la cancelleria, circostanza che consentiva la presentazione del ricorso, fermarestando la possibilità di successiva proposizione di motivi nuovi.La richiesta deve, pertanto, essere rigettata.4. Il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine preclude l'esame dell’atto di ricorsodepositato contestualmente alla stessa, che deve pertanto considerarsi come non proposto. P.Q.MRigetta la richiesta.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA [OSCURATO:PERSONA]