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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06496/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto in un esercizio commerciale aggravato dalla destrezza.

La imputata superava la barriera delle casse dopo essersi impossessata di alcuni prodotti, riponendoli in una borsa schermata, atta ad eludere i sistemi a ntitaccheggio.

A motivi di ricorso il difensore si duole della mancata riqualificazione del reato nella fattispecie del tentativo e ritiene che la propria assistita doveva essere mandata assolta, non essendosi verificato lo sposessamento.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi sulla base di logiche considerazioni e corrette argomentazioni giuridiche.

La risposta fornita in sentenza è conforme ai principi consolidati dettati in casi analoghi da questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 - 01: "Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza"; N. 23020 del 2008 Rv. 240493 - 01, N. 27631 del 2010 Rv. 248388 - 01, N. 37242 del 2010 Rv. 248650 - 01, N. 7086 del 2011 Rv. 249842 - 01, N. 20838 del 2013 Rv. 256499 - 01).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Mar rosaria [OSCURATO:PERSONA] M4h4Ciampi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto in un esercizio commerciale aggravato dalla destrezza. La imputata superava la barriera delle casse dopo essersi impossessata di alcuni prodotti, riponendoli in una borsa schermata, atta ad eludere i sistemi a ntitaccheggio. A motivi di ricorso il difensore si duole della mancata riqualificazione del reato nella fattispecie del tentativo e ritiene che la propria assistita doveva essere mandata assolta, non essendosi verificato lo sposessamento. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi sulla base di logiche considerazioni e corrette argomentazioni giuridiche. La risposta fornita in sentenza è conforme ai principi consolidati dettati in casi analoghi da questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 - 01: "Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza"; N. 23020 del 2008 Rv. 240493 - 01, N. 27631 del 2010 Rv. 248388 - 01, N. 37242 del 2010 Rv. 248650 - 01, N. 7086 del 2011 Rv. 249842 - 01, N. 20838 del 2013 Rv. 256499 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Mar rosaria [OSCURATO:PERSONA] M4h4Ciampi
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