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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 22454/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Vareseudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale ValentinaManuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Varese haconvalidato l’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] operato dai militari della [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2025, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto pressol’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e presso l’abitazione complessivi gr. 84.680,2 disostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui 6,116 chilogrammi netti contenuti inun pacco a lei indirizzato e rinvenuto in data 19.2.2026 presso la filiale UPS-MDL diRho e in relazione al quale era stato predisposto un servizio di “consegna controllata”,oltre 87,9 grammi di hashish.Dopo la convalida dell’arresto il Gip, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi, hadisposto l’immediata liberazione della [OSCURATO:PERSONA], escludendo, sul presupposto dellaincensuratezza e del comportamento collaborativo tenuto in fase di perquisizionenonché dell’intervenuto sequestro della sostanza, la sussistenza del pericolo direiterazione di reati.2.

Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto è stato proposto ricorsoaffidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente ha, innanzitutto, premesso il propriointeresse a ricorrere avverso la convalida dell’arresto, intendendo servirsi dellapronuncia richiesta per proporre, in seguito, azione di riparazione per ingiustadetenzione in relazione al periodo in cui la stessa è stata illegittimamente privatadella libertà personale.Lamenta la ricorrente la violazione di legge, poiché il giudice ha convalidatol’arresto in flagranza sulla base del solo “drop test” e della quantità di sostanzarinvenuta nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che, in tale sede, il giudicedeve verificare i presupposti dell’arresto e la configurabilità del reato, compresa laricorrenza delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Nel caso concreto, in mancanzadi accertamenti sulla percentuale di THC e, dunque, sulla capacità drogante,difetterebbe la stessa configurabilità del reato.

La difesa richiama, inoltre, la l. n. 242del 2 dicembre 2016, come novellata dall’art. 18 del d.l. n. 48 del 11 aprile 2025convertito dalla legge n. 80 del 9 giugno 2025, che vieta l’importazione, la cessione,la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio/spedizione econsegna delle infiorescenze di canapa (anche semi-lavorate) e lacommercializzazione dei prodotti che le contengono, inclusi estratti, resine e oli.Nonostante il nuovo quadro normativo, si invoca il principio del nullum crimensine iniuria che richiede la necessità di accertare l’efficacia drogante per stabilire larilevanza penale della condotta; accertamento che, essendo stata la [OSCURATO:PERSONA] privatadella disponibilità dei beni, compete al P.M.

Si deduce, altresì, l’assenza di ulterioriindici sintomatici, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, per configurare il reato:la ricorrente non sarebbe inserita in circuiti di spaccio e, quale imprenditrice nelsettore della canapa sativa dal 2020, dopo le modifiche del d.l. n. 48/2025, avrebbestoccato temporaneamente prodotti già acquistati o lavorati, in mancanza diindicazioni sullo smaltimento delle scorte.

Il pacco sequestrato, diretto alla Floweroperava come intermediaria tra i clienti della cooperativa in liquidazione e la societàsubentrata.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione allasussistenza del fumus del reato.

La condotta contestata si colloca sulla sciadell’attività imprenditoriale, già svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].

La modifica normativa hainciso sull’assetto regolatorio della filiera commerciale della canapa industriale e diconseguenza sul principio di prevedibilità e affidamento del privato, quale corollariodell’art. 7 CEDU oltre che di determinatezza della legge penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

E’ principio sancito da questa Corte di legittimità quello secondo cui«l’interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimentodi convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misuracautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in terminipositivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporrel’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione» (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017,Nel caso di specie, non è in discussione l’interesse a ricorrere della [OSCURATO:PERSONA],espressamente esplicitato al par. 1.1 del ricorso proposto avverso il provvedimento diconvalida dell’arresto.3.

Si intende in questa sede riaffermare i principi sanciti da questa Corte dilegittimità secondo i quali «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificarel'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod.proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguitoarresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllodi ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reatirichiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deveriguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservataall'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sullaresponsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)» (Sez.

6. n. 8341del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 – 01).E’ stato, altresì, affermato che in sede di ricorso per cassazione contro ilprovvedimento di convalida dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi dilegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno dellaflagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi dimotivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerentel’affermazione della responsabilità penale» (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci,Rv. 267071 – 01; Sez. 6, n. 381801 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).La ricorrente, pur evocando violazioni di legge, deduce vizi della motivazione chepresupposti per l’affermazione della penale responsabilità, che non sono consentiti inquesta sede.Di contro, con motivazione che non soffre le criticità denunciate il giudice dellacautela ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per disporre la convalida dell’arresto,argomentando, proprio con riferimento al quadro di gravità indiziaria che hadeterminato l’arresto in flagranza del reato, il rinvenimento, nella disponibilità dellaricorrente, di circa 80 chilogrammi di cannabis suddivisi in cartoni, fusti e pacchirilevando, la sufficienza, a fini cautelari, della positività della sostanza analizzatamediante “drop test” , salvo sviluppare nelle fasi successive, gli aspetti relativi al gradodi purezza.

Si tratta di una valutazione dell’operato della polizia giudiziaria, rispettosadei parametri di ragionevolezza, sulla scorta degli elementi al momento conosciuti, inrelazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 15427 del 31/01/2023, PMT c/ Bezzari, Rv.284596 – 01)Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso.7.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre al pagamento della somma di euro tremila,in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deciso è deciso, il 15/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Vareseudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale ValentinaManuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Varese haconvalidato l’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] operato dai militari della [OSCURATO:PERSONA], in data 25 febbraio 2025, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto pressol’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e presso l’abitazione complessivi gr. 84.680,2 disostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui 6,116 chilogrammi netti contenuti inun pacco a lei indirizzato e rinvenuto in data 19.2.2026 presso la filiale UPS-MDL diRho e in relazione al quale era stato predisposto un servizio di “consegna controllata”,oltre 87,9 grammi di hashish.Dopo la convalida dell’arresto il Gip, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi, hadisposto l’immediata liberazione della [OSCURATO:PERSONA], escludendo, sul presupposto dellaincensuratezza e del comportamento collaborativo tenuto in fase di perquisizionenonché dell’intervenuto sequestro della sostanza, la sussistenza del pericolo direiterazione di reati.2. Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto è stato proposto ricorsoaffidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha, innanzitutto, premesso il propriointeresse a ricorrere avverso la convalida dell’arresto, intendendo servirsi dellapronuncia richiesta per proporre, in seguito, azione di riparazione per ingiustadetenzione in relazione al periodo in cui la stessa è stata illegittimamente privatadella libertà personale.Lamenta la ricorrente la violazione di legge, poiché il giudice ha convalidatol’arresto in flagranza sulla base del solo “drop test” e della quantità di sostanzarinvenuta nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che, in tale sede, il giudicedeve verificare i presupposti dell’arresto e la configurabilità del reato, compresa laricorrenza delle circostanze aggravanti e attenuanti. Nel caso concreto, in mancanzadi accertamenti sulla percentuale di THC e, dunque, sulla capacità drogante,difetterebbe la stessa configurabilità del reato. La difesa richiama, inoltre, la l. n. 242del 2 dicembre 2016, come novellata dall’art. 18 del d.l. n. 48 del 11 aprile 2025convertito dalla legge n. 80 del 9 giugno 2025, che vieta l’importazione, la cessione,la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio/spedizione econsegna delle infiorescenze di canapa (anche semi-lavorate) e lacommercializzazione dei prodotti che le contengono, inclusi estratti, resine e oli.Nonostante il nuovo quadro normativo, si invoca il principio del nullum crimensine iniuria che richiede la necessità di accertare l’efficacia drogante per stabilire larilevanza penale della condotta; accertamento che, essendo stata la [OSCURATO:PERSONA] privatadella disponibilità dei beni, compete al P.M. Si deduce, altresì, l’assenza di ulterioriindici sintomatici, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, per configurare il reato:la ricorrente non sarebbe inserita in circuiti di spaccio e, quale imprenditrice nelsettore della canapa sativa dal 2020, dopo le modifiche del d.l. n. 48/2025, avrebbestoccato temporaneamente prodotti già acquistati o lavorati, in mancanza diindicazioni sullo smaltimento delle scorte. Il pacco sequestrato, diretto alla Floweroperava come intermediaria tra i clienti della cooperativa in liquidazione e la societàsubentrata.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione allasussistenza del fumus del reato. La condotta contestata si colloca sulla sciadell’attività imprenditoriale, già svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. La modifica normativa hainciso sull’assetto regolatorio della filiera commerciale della canapa industriale e diconseguenza sul principio di prevedibilità e affidamento del privato, quale corollariodell’art. 7 CEDU oltre che di determinatezza della legge penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. E’ principio sancito da questa Corte di legittimità quello secondo cui«l’interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimentodi convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misuracautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in terminipositivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporrel’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione» (Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017,Nel caso di specie, non è in discussione l’interesse a ricorrere della [OSCURATO:PERSONA],espressamente esplicitato al par. 1.1 del ricorso proposto avverso il provvedimento diconvalida dell’arresto.3. Si intende in questa sede riaffermare i principi sanciti da questa Corte dilegittimità secondo i quali «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificarel'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod.proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguitoarresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllodi ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reatirichiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deveriguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservataall'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sullaresponsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)» (Sez. 6. n. 8341del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 – 01).E’ stato, altresì, affermato che in sede di ricorso per cassazione contro ilprovvedimento di convalida dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi dilegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno dellaflagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi dimotivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerentel’affermazione della responsabilità penale» (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci,Rv. 267071 – 01; Sez. 6, n. 381801 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).La ricorrente, pur evocando violazioni di legge, deduce vizi della motivazione chepresupposti per l’affermazione della penale responsabilità, che non sono consentiti inquesta sede.Di contro, con motivazione che non soffre le criticità denunciate il giudice dellacautela ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per disporre la convalida dell’arresto,argomentando, proprio con riferimento al quadro di gravità indiziaria che hadeterminato l’arresto in flagranza del reato, il rinvenimento, nella disponibilità dellaricorrente, di circa 80 chilogrammi di cannabis suddivisi in cartoni, fusti e pacchirilevando, la sufficienza, a fini cautelari, della positività della sostanza analizzatamediante “drop test” , salvo sviluppare nelle fasi successive, gli aspetti relativi al gradodi purezza. Si tratta di una valutazione dell’operato della polizia giudiziaria, rispettosadei parametri di ragionevolezza, sulla scorta degli elementi al momento conosciuti, inrelazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 15427 del 31/01/2023, PMT c/ Bezzari, Rv.284596 – 01)Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso.7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali oltre al pagamento della somma di euro tremila,in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Deciso è deciso, il 15/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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