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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09850/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mannocchi- controricorrente -avverso la sentenza del Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n.438/2024, depositata il 20 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026depositata il 20 giugno 2024, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del Tribunale di Locri, sez. dist. di Siderno, che avevacondannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento insuo favore della (sola) somma di euro 11.621,12, oltre agli interessilegali;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che la odiernaricorrente aveva domandato la ripetizione di quanto indebitamenteversato in esecuzione di un rapporto in conto corrente in essere con laBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel quale era subentrata laBanca [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa) perillegittima capitalizzazione trimestrale di interessi e applicazione dicompetenze;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, dopo averdichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accolto la domanda nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alpagamento della somma di euro 11.621,12, oltre agli interessi legali;- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, quanto alla deduzionedell’appellante secondo cui questa aveva versato, nelle more delgiudizio, l’ulteriore somma di euro 121.000,00, che la domanda attoreaaveva per oggetto la ripetizione di quanto indebitamente versato al 31dicembre 2001, come accertato dal giudice di merito con statuizionenon impugnata, e che, comunque, la mancata produzione degli estratticonto relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento delladomanda attorea (e dell’accertamento del consulente tecnico d’ufficio),ossia il 31 dicembre 2001, e il 23 novembre 2003 non consentiva unacompleta ricostruzione del rapporto sino alla data della sua chiusura e,conseguentemente, a provare l’esistenza di un saldo diverso da quelloaccertato dal giudice di primo grado;- ha, inoltre, aggiunto, quanto alla pretesa restitutoria avente a oggettol’ulteriore somma di euro 21.949,07, indebitamente versata in sede diNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026chiusura del conto corrente, che tale operazione era stata presa inesame dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi, dal Tribunale in sededi rideterminazione dell’effettivo saldo del rapporto;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare, ai finidella quantificazione della pretesa restitutoria, l’avvenuto incontestatopagamento della somma di euro 121.000,00 in ragione della mancataproduzione degli estratti conto relativi al periodo interessato;- con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., per aver la Corte di appello disatteso la pretesa restitutoria aventea oggetto tale somma in ragione del fatto che il relativo versamentosarebbe stato effettuato il 29 dicembre 2003, mentre la domandagiudiziale era limitata alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettatisino al 31 dicembre 2001;- il primo motivo è infondato;- la sentenza ha, in proposito, ritenuto che la mancata produzione degliestratti conto relativi al periodo intercorrente tra la proposizione delladomanda e la chiusura del conto «impedisce di ricostruire in modocompleto il rapporto contrattuale», con la conseguenza che potevaprocedersi alla rideterminazione del saldo del conto corrente solo alladata del 31 dicembre 2001 e non anche per il periodo successivo, inquanto privo della relativa necessaria documentazione contabile;- orbene, è consolidato principio della giurisprudenza di questa Cortequello per cui il correntista che agisca in giudizio per larideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per laripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degliNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una validacausa debendi (cfr. Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio2019, n. 11543);- se è vero che, una volta esclusa, come nel caso in esame, la validitàdella pattuizione di clausole relative a oneri a carico del correntista, inassenza di parte degli estratti conto l'accertamento del dare ed averepuò attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei afornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldomaturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratticonto stessi, tuttavia la valutazione in ordine alla idoneità di tali mezziad un saldo diverso da quello risultante dagli estratti conto prodotti ingiudizio costituisce un accertamento riservato al giudice di merito (cfr.Cass. 25 luglio 2023, n. 22290; Cass. 18 aprile 2023, n. 10293; Cass.27 dicembre 2022, n. 37800);- la Corte di appello ha, dunque, correttamente posto a carico delcorrentista l’onere di dimostrare la pretesa restitutoria vantata e la suavalutazione in ordine alla insufficienza degli elementi probatori offertial riguardo sfugge al sindacato di questa Corte;- il secondo motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame vertente sullainsussistenza della pretesa restitutoria avente a oggetto l’importo dieuro 121.000,00, in ragione sia del fatto che, come affermato dalTribunale con statuizione non aggredita in sede di appello, la domandaera limitata alla ripetizione del pagamento indebiti effettuati sino al 31dicembre 2001 e, dunque, non si estendeva al pagamento in oggettoin quanto effettuato in epoca successiva, sia dell’assenza di elementisufficienti per l’accertamento del saldo relativamente a un momentosuccessivo a tale data;- si è, dunque, in presenza di due autonome rationes decidendi, per cuila resistenza di quest’ultima ratio consistente nella insussistenza di unamaggiore pretesa restitutoria per assenza della relativa prova ostaNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’esame del motivo in esame, stante la definitività dell’autonomamotivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente,l’impossibilità della questione sottoposta con tale motivo, ancheladdove ritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza(cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019,n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mannocchi- controricorrente -avverso la sentenza del Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n.438/2024, depositata il 20 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026depositata il 20 giugno 2024, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del Tribunale di Locri, sez. dist. di Siderno, che avevacondannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento insuo favore della (sola) somma di euro 11.621,12, oltre agli interessilegali;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che la odiernaricorrente aveva domandato la ripetizione di quanto indebitamenteversato in esecuzione di un rapporto in conto corrente in essere con laBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel quale era subentrata laBanca [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa) perillegittima capitalizzazione trimestrale di interessi e applicazione dicompetenze;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, dopo averdichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accolto la domanda nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alpagamento della somma di euro 11.621,12, oltre agli interessi legali;- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, quanto alla deduzionedell’appellante secondo cui questa aveva versato, nelle more delgiudizio, l’ulteriore somma di euro 121.000,00, che la domanda attoreaaveva per oggetto la ripetizione di quanto indebitamente versato al 31dicembre 2001, come accertato dal giudice di merito con statuizionenon impugnata, e che, comunque, la mancata produzione degli estratticonto relativi al periodo intercorrente tra la data di riferimento delladomanda attorea (e dell’accertamento del consulente tecnico d’ufficio),ossia il 31 dicembre 2001, e il 23 novembre 2003 non consentiva unacompleta ricostruzione del rapporto sino alla data della sua chiusura e,conseguentemente, a provare l’esistenza di un saldo diverso da quelloaccertato dal giudice di primo grado;- ha, inoltre, aggiunto, quanto alla pretesa restitutoria avente a oggettol’ulteriore somma di euro 21.949,07, indebitamente versata in sede diNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026chiusura del conto corrente, che tale operazione era stata presa inesame dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi, dal Tribunale in sededi rideterminazione dell’effettivo saldo del rapporto;- il ricorso è affidato a due motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare, ai finidella quantificazione della pretesa restitutoria, l’avvenuto incontestatopagamento della somma di euro 121.000,00 in ragione della mancataproduzione degli estratti conto relativi al periodo interessato;- con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., per aver la Corte di appello disatteso la pretesa restitutoria aventea oggetto tale somma in ragione del fatto che il relativo versamentosarebbe stato effettuato il 29 dicembre 2003, mentre la domandagiudiziale era limitata alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettatisino al 31 dicembre 2001;- il primo motivo è infondato;- la sentenza ha, in proposito, ritenuto che la mancata produzione degliestratti conto relativi al periodo intercorrente tra la proposizione delladomanda e la chiusura del conto «impedisce di ricostruire in modocompleto il rapporto contrattuale», con la conseguenza che potevaprocedersi alla rideterminazione del saldo del conto corrente solo alladata del 31 dicembre 2001 e non anche per il periodo successivo, inquanto privo della relativa necessaria documentazione contabile;- orbene, è consolidato principio della giurisprudenza di questa Cortequello per cui il correntista che agisca in giudizio per larideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per laripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degliNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una validacausa debendi (cfr. Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio2019, n. 11543);- se è vero che, una volta esclusa, come nel caso in esame, la validitàdella pattuizione di clausole relative a oneri a carico del correntista, inassenza di parte degli estratti conto l'accertamento del dare ed averepuò attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei afornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldomaturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratticonto stessi, tuttavia la valutazione in ordine alla idoneità di tali mezziad un saldo diverso da quello risultante dagli estratti conto prodotti ingiudizio costituisce un accertamento riservato al giudice di merito (cfr.Cass. 25 luglio 2023, n. 22290; Cass. 18 aprile 2023, n. 10293; Cass.27 dicembre 2022, n. 37800);- la Corte di appello ha, dunque, correttamente posto a carico delcorrentista l’onere di dimostrare la pretesa restitutoria vantata e la suavalutazione in ordine alla insufficienza degli elementi probatori offertial riguardo sfugge al sindacato di questa Corte;- il secondo motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame vertente sullainsussistenza della pretesa restitutoria avente a oggetto l’importo dieuro 121.000,00, in ragione sia del fatto che, come affermato dalTribunale con statuizione non aggredita in sede di appello, la domandaera limitata alla ripetizione del pagamento indebiti effettuati sino al 31dicembre 2001 e, dunque, non si estendeva al pagamento in oggettoin quanto effettuato in epoca successiva, sia dell’assenza di elementisufficienti per l’accertamento del saldo relativamente a un momentosuccessivo a tale data;- si è, dunque, in presenza di due autonome rationes decidendi, per cuila resistenza di quest’ultima ratio consistente nella insussistenza di unamaggiore pretesa restitutoria per assenza della relativa prova ostaNumero registro generale 930/2025Numero sezionale 1587/2026Numero di raccolta generale 9850/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’esame del motivo in esame, stante la definitività dell’autonomamotivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente,l’impossibilità della questione sottoposta con tale motivo, ancheladdove ritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza(cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019,n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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