CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 45876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato quella del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per mancanza di gravità indiziaria. In particolare, il Tribunale ha ritenuto determinante il mancato accertamento dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata, non essendo stata ancora espletata la consulenza tossicologica ed essendo insufficiente solo il narcotest. Il ricorrente censura l'ordinanza per omessa valutazione di un dato decisivo, in quanto l'accertamento tecnico era stato espletato su tutto il materiale sequestrato e l'esito era stato trasmesso al Tribunale, che lo ha del tutto ignorato. Dopo aver premesso che nel corso della perquisizione domiciliare all'indagato erano stati sequestrati kg 61,392 di cannabis indica, già suddivisi in 45 sacchetti di plastica termosaldati, prodotti della coltivazione svolta in un locale attrezzato dell'azienda agricola intestata alla moglie, il P.M. ha dato atto di aver delegato alla [OSCURATO:PERSONA] del Comando CC l'accertamento del principio attivo e del numero di dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro, prelevando campioni da ciascuno dei 45 sacchetti sequestrati. La relazione tecnica, depositata in data 1 giugno 2022, aveva accertato l'elevato principio attivo della sostanza e l'elevatissimo numero di dosi ricavabili (222.016,6); inoltre, i CC avevano ribadito che: all'atto del controllo l'indagato non aveva prodotto alcuna fattura attestante l'acquisto di semi di cannabis sativa; le due serre erano interne e non estese ed era stata rinvenuta una grande quantità di fertilizzante oltre a strumentazione per l'essicazione delle infiorescenze. La relazione tecnica con la nota dei CC era stata trasmessa al Tribunale il 3 giugno successivo, come provato dalla documentazione allegata al ricorso: risultava, pertanto, evidente il vizio di motivazione per omessa valutazione di un atto del procedimento, di rilievo decisivo per la decisione. 2. Il difensore dell'indagato ha depositato una memoria, in cui sostiene la mancanza agli atti del tribunale del riesame dell'accertamento tecnico, presente, invece, nel fascicolo delle indagini preliminari e datato 5 luglio 2022, dopo l'avviso di accertamento del 24 giugno 22, quindi, redatto in epoca successiva all'udienza del tribunale del riesame e da ritenere, pertanto, inutilizzabile, anche per mancato avviso al codifensore della coindagata. Reputa del tutto corretta la valutazione del Tribunale, che ha tenuto conto della produzione difensiva, ignorata dal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.A differenza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto sufficiente il narcotest, il Tribunale del riesame ha ritenuto dirimente il mancato accertamento dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata, precisando che, pur essendo legittima l'adozione della misura cautelare nelle more dell'accertamento tossicologico, ciò non poteva avvenire in presenza di indizi a favore dell'indagato circa un'attività di coltivazione lecita o, comunque, non clandestina, come nel caso di specie. Ha, altresì, escluso la sussistenza di esigenze cautelari, ritenendo che il sequestro della sostanza e degli attrezzi fosse idoneo a scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, non risultando elementi, quali contatti con la criminalità locale o il sequestro di somme di denaro provento dell'attività illecita, che potessero collocare l'indagato in un circuito criminale dedito al traffico di stupefacenti. A fronte di tale motivazione completa sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, il ricorso del P.M. aggredisce esclusivamente il primo profilo e tale impostazione del ricorso, a prescindere dalla fondatezza della censura alla luce della documentazione allegata al ricorso, lo destina all'inammissibilità perché trascura l'ulteriore presupposto essenziale per l'adozione della misura cautelare ovvero il profilo delle esigenze cautelari. E' noto che ogni impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale e che, con riferimento alle impugnazioni del P.M., l'interesse deve essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura cautelare, sicché il ricorso deve investire entrambi i presupposti anche quando un profilo non sia stato esaminato nel provvedimento impugnato. Ma quando, come nel caso di specie, sia stata esclusa sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, dovendo articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi i profili. Si è infatti, affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 46113 del 09/11/2021, P.m. c/ [OSCURATO:PERSONA]; n. m.; Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375).Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, non risultando minimamente affrontato il profilo delle esigenze cautelari, a maggior ragione da contrastare specificamente in presenza della motivazione resa dal Tribunale, che ne escludeva la ravvisabi