CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 08965/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione della querela; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 28 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, consistita nel far credere alla vittima di essere in possesso di una autovettura da vendere ottenendo parte del corrispettivo pattuito senza mai consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell'imputato nel giudizio di appello; 2) violazione di legge per avere la Corte trattato il processo di appello con il rito cartolare nonostante la difesa avesse chiesto la trattazione orale; 3) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; [OSCURATO:PERSONA] Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Elibept9 Rosi [OSCURATO:PERSONA]