Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:604
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 – Reinke / AOK Berlino
(causa C‑336/08)
«Rinvio pregiudiziale – Non luogo a provvedere»
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte (Art. 267 TFUE) (v. punti 15‑17 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA]Brandenburg – Interpretazione degli artt. 18, 49 e 50 CE,
nonché dell’art. 34, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai
loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) – Rimborso delle spese mediche connesse alle cure
urgenti di un cittadino di uno Stato membro in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro a seguito del rifiuto
dell’ospedale pubblico competente di fornire la suddetta prestazione a causa di capacità insufficienti – Normativa nazionale
dello Stato membro competente che esclude il rimborso delle spese mediche sostenute per cure urgenti in un istituto ospedaliero
privato di un altro Stato membro, ma che consente il rimborso delle dette spese fatturate da un istituto ospedaliero privato
situato sul territorio nazionale.
[OSCURATO:PERSONA] occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (Germania)
con decisione 27 giugno 2008.