CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17384/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
994avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che possonoessere trattati congiuntamente, attesa la sovrapponibilità dei motivi;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il travisamento della provae la mancata considerazione di tutti gli argomenti difensivi, è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione probatoria posta a basedell’affermazione di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti;considerato che il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’aggravantedella minorata difesa, è manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha spiegatopuntualmente (alla pagina 3) le ragioni per cui ha ritenuto la fragilità della persona offesa,così risultando smentito l’assunto difensivo secondo il quale l’aggravante sarebbe stata trattadal mero dato anagrafico dell’età della vittima;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]