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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10407/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12046-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; n - controficorrente - avverso la sentenza n. 1300/25/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello della LO.MA . s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2014, in materia di Ires, Irap ed Iva, in ragione della ritenuta inesistenza oggettiva di alcune operazioni.

Infatti il giudice a quo ha, in sintesi, ritenuto che l' onere dell' Amministrazione di provare, anche in via indiziaria, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, dimostrando la natura "cartiera" delle ditte fornitrici (con conseguente trasferimento alla contribuente dell'onere di prova contraria), non potesse ritenersi validamente assolto tramite la riproduzione, con una serie di "omissis", nell'accertamento emesso nei confronti della LO.MA. s.r.I., delle dichiarazioni degli amministratori delle medesime società cedenti che, per quanto dedotto dalla stessa Amministrazione, non sarebbero mai state verbalizzate in un p.v.c., con la conseguenza che non sarebbe stato possibile verificare se e quando esse siano state raccolte da un pubblico ufficiale, né quale ne fosse il contenuto completo Ric. 2020 n. 12046 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -2- originario, comprensivo di quelle parti che l'Ufficio ha ritenuto di omettere nella motivazione dell'atto impositivo.

Analoga illegittimità, in difetto della sussistenza dei relativi verbali, è stata affermata dalla CTR con riferimento alle «risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati in loco presso le cartiere».

La CTR ha quindi dato atto che la questione decisa non è meramente quella della motivazione dell'atto impositivo per relationem con un p.v.c. elevato nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, ma attiene la legittimità dell'acquisizione e della valenza probatoria di elementi istruttori non verbalizzati dall'Ufficio.

Infine il giudice a quo ha concluso che «oltre alla natura anomala ed illegittima della formazione degli elementi di prova in questione», la loro incompletezza, per effetto degli "omissis", avrebbe minato la possibilità della contribuente e del giudice d'appello di apprezzarne compiutamente il contenuto, così come trascritto nell'atto impositivo.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973; 109 d.P.R. n. 917 del 1986; 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972; 4,5 ed 11 d.lgs. n. 446 del 1997; 270, 2727, 2729 e 2697 cod. civ.

Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che la mancanza di processi verbali, aventi Ric. 2020 n. 12046 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -3- ad oggetto le predette dichiarazioni di terzi e le risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati in loco presso le cartiere, precludesse la rilevanza di tali elementi istruttori ai fini della prova, anche indiziaria, della natura "cartiera" delle cedenti e quindi dell'inesistenza delle operazioni, nei limiti nei quali essa grava sull'ufficio.

Rileva il Collegio che non sussiste l'evidenza istruttoria e che la complessità della questione rende opportuna la rimessione alla pubblica udienza.

P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V sezione di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12046-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; n - controficorrente - avverso la sentenza n. 1300/25/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello della LO.MA . s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2014, in materia di Ires, Irap ed Iva, in ragione della ritenuta inesistenza oggettiva di alcune operazioni. Infatti il giudice a quo ha, in sintesi, ritenuto che l' onere dell' Amministrazione di provare, anche in via indiziaria, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, dimostrando la natura "cartiera" delle ditte fornitrici (con conseguente trasferimento alla contribuente dell'onere di prova contraria), non potesse ritenersi validamente assolto tramite la riproduzione, con una serie di "omissis", nell'accertamento emesso nei confronti della LO.MA. s.r.I., delle dichiarazioni degli amministratori delle medesime società cedenti che, per quanto dedotto dalla stessa Amministrazione, non sarebbero mai state verbalizzate in un p.v.c., con la conseguenza che non sarebbe stato possibile verificare se e quando esse siano state raccolte da un pubblico ufficiale, né quale ne fosse il contenuto completo Ric. 2020 n. 12046 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- originario, comprensivo di quelle parti che l'Ufficio ha ritenuto di omettere nella motivazione dell'atto impositivo. Analoga illegittimità, in difetto della sussistenza dei relativi verbali, è stata affermata dalla CTR con riferimento alle «risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati in loco presso le cartiere». La CTR ha quindi dato atto che la questione decisa non è meramente quella della motivazione dell'atto impositivo per relationem con un p.v.c. elevato nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, ma attiene la legittimità dell'acquisizione e della valenza probatoria di elementi istruttori non verbalizzati dall'Ufficio. Infine il giudice a quo ha concluso che «oltre alla natura anomala ed illegittima della formazione degli elementi di prova in questione», la loro incompletezza, per effetto degli "omissis", avrebbe minato la possibilità della contribuente e del giudice d'appello di apprezzarne compiutamente il contenuto, così come trascritto nell'atto impositivo. La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973; 109 d.P.R. n. 917 del 1986; 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972; 4,5 ed 11 d.lgs. n. 446 del 1997; 270, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che la mancanza di processi verbali, aventi Ric. 2020 n. 12046 sez. MT - ud. 17-11-2021 -3- ad oggetto le predette dichiarazioni di terzi e le risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati in loco presso le cartiere, precludesse la rilevanza di tali elementi istruttori ai fini della prova, anche indiziaria, della natura "cartiera" delle cedenti e quindi dell'inesistenza delle operazioni, nei limiti nei quali essa grava sull'ufficio. Rileva il Collegio che non sussiste l'evidenza istruttoria e che la complessità della questione rende opportuna la rimessione alla pubblica udienza. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novemb
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