CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'impossibilità di riconoscere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione del ruolo di spicco rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nell'importazione dello stupefacente (p. 3 della sentenza impugnata). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il