CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 01034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore di fiducia, in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due, mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 453, comma 1, numero 4, cod. pen. e 497-bis, comma 2, cod. pen.. Con l'unico motivo dedotto lamenta violazione di legge e vizio. di motivazione in relazione agli artt. 453 e 455 cod. pen.. Si contesta la qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di prova del previo concerto col falsificatore o con l'intermediario, con la conseguenza che il fatto al più andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen.. La corte territoriale, nel rispondere alle deduzioni mosse al riguardo, ha affermato erroneamente che nel caso di specie il previo concerto potesse essere desunto dal notevole numero delle banconote false per un importo complessivo di euro 1760,00 e dalle modalità di ordinata tenuta delle stesse presso l'abitazione dell'imputato oltre che dalla intenzione di questi di spenderle un po' alla volta, così fraintendendo ciò che la giurisprudenza di questa Corte afferma in punto di prova del previo concerto e di indizi concludenti in tal senso. 2.11 ricorso è inammissibile essendo i motivi versati in fatto e per di più aspecifici rispetto alla ricostruzione emergente dalle conformi pronunce di merito; queste hanno posto l'accento non solo sul dato numerico delle banconote ma anche sulle modalità di conservazione delle stesse oltre che sulle risposte fornite dal medesimo imputato in sede di udienza di convalida dell'arresto ( utilizzabili trattandosi di giudizio definito col rito abbreviato ); ha in particolare la corte territoriale anche precisato che per la configurazione del 'previo concerto' non è necessaria la costituzione di una particolare organizzazione criminale in seno alla quale i singoli autori abbiano specifiche mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore ( richiamando la giurisprudenza di questa Corte, in particolare, Sez. 5, del 17.3.1992 ); laddove peraltro nel caso di specie risulta in realtà contestato l'art. 453 comma 1 n. 4 cod. pen. ( ai fini della cui integrazione rileva la ricezione delle banconote da chi le ha falsificate o da un suo intermediario al fine della messa in circolazione ). 3. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore [OSCURATO:PERSONA] lardiano Cor