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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19402/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella qualità di amministratore unico dall'8 febbraio al 10 giugno 2016 1della '[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.' dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 26 luglio 2016 - dichiarandolo colpevole di bancarotta fraudolenta documentale 'generica,' per avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita, e condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie.

Lo ha assolto, per non aver commesso il fatto, dalla distrazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in dotazione alla società.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (precedente amministratore fino al 25 gennaio 2016) per morte dell'imputato.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula sei motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con i primi due motivi, denuncia violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..

In particolare, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fondato la condanna sulla diversa qualifica soggettiva di amministratore di fatto, non contestata; su un accordo illecito con soggetto terzo, estraneo all'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], (indicato dalla Corte di appello, sulla base di alcune testimonianze, quale dominus occulto delle scelte illecite aziendali fin dalla costituzione della fallita); su un periodo temporale non contemplato nell'imputazione.

Il ricorrente è stato, infatti, tratto a giudizio quale amministratore di diritto nel periodo limitato compreso tra il febbraio e il giugno 2016, mentre la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile di condotte illecite poste in essere precedentemente, attribuendogli una non contestata ingerenza gestoria quale amministratore di fatto concorrente nelle condotte di bancarotta concertate con il [OSCURATO:PERSONA], in tal modo alterando il nucleo essenziale del fatto contestato, radicalmente trasformato, con lesione del diritto di difesa, in spregio dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite 'Carelli'.

2.2. Con il terzo motivo, è denunciata violazione dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., per omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato da parte della Corte di appello, pur avendo ribaltato il decisum di primo grado sulla base di una differente valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, si stigmatizza quale elemento di conferma della denunciata nullità, la circostanza che la Corte di appello, disposta la rinnovazione dell'esame del curatore, abbia dato atto in sentenza dell'assenza dell'imputato alla udienza fissata per l'atto istruttorio, senza disporre il rinvio per garantirne l'esame.

2.3. Con il quarto motivo, è denunciata violazione dell'art. 217 legge fall., per mancata qualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice, in quanto l'impianto contabile, pur irregolare e incompleto, risultava istituito e idoneo alla ricostruzione del movimento degli affari, tant'è che lo stesso curatore era riuscito a formulare una ricostruzione generale del patrimonio residuo della società e delle movimentazioni economiche, come confermato anche durante l'escussione dibattimentale e rilevato dallo stesso giudice di primo grado.

Le criticità rilevate dal curatore non sono, dunque, riconducibili a una condotta dolosa di alterazione o, 2manipolazione della contabilità ma ad altri fattori (particolare complessità delle operazioni societarie, rapporti con altre società fallite, irreperibilità dell'ultimo amministratore Randò).

D'altronde, il curatore ha chiarito che l'impossibilità di accertare quali beni fossero rimasti in capo alla fallita era derivata, non tanto dalla genericità delle fatture di vendita ma, dal mancato reperimento dei cespiti, circostanza afferente alla bancarotta distrattiva, alla quale il ricorrente è risultato estraneo.

2.4. Il quinto motivo è dedicato all'elemento soggettivo del reato, non essendo stato provato il contributo offerto dall'imputato né la consapevole volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale, atteso che tutti gli affermati artifici contabili sono ascrivibili a un periodo antecedente alla gestione del ricorrente, che è subentrato quando il sistema contabile era già compromesso.

La Corte di appello non ha indicato alcun atto contabile disposto dal ricorrente che abbia inciso sull'irregolare tenuta della contabilità né che egli fosse consapevole delle preesistenti carenze e neppure che, nel limitato arco temporale della sua amministrazione, fosse in condizione di potere intervenire.

2.5. Con il sesto motivo, si denuncia il vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità al di là del ragionevole dubbio: la Corte di appello ha aggirato il dato oggettivo dell'estraneità temporale del ricorrente ai fatti materiali, costruendo congetturalmente una sua partecipazione 'a monte' al sistema illecito in accordo con [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcun elemento indiziante grave o convergente, mai indicando come e quando sarebbero intervenuti gli accordi circa la tenuta fraudolenta della contabilità, fondandosi piuttosto su elementi neutri o leciti o finanche inesistenti ai quali ha congetturalmente attribuito connotati di complicità.

3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Non ha pregio il primo motivo.

2.1. In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di 3difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez.

U, n. 36551 de/ 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010 ), Carelli, Rv. 24805, in fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare; conf.

Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).

2.2. La giurisprudenza ha, dunque, abbracciato una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito, ciò che è assicurato laddove il mutamento della cornice accusatoria non abbia comportato una effettiva novazione dei termini dell'addebito, tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018).

2.3. In sostanza, per aversi violazione del principio di correlazione, il mutamento della cornice accusatoria deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, che, nel caso in scrutinio, non c'è stato, giacchè la evoluzione del processo ha consentito all'imputato di reagire in sede di appello, oltreché dinanzi ai Giudici di legittimità.

In tale ottica ermeneutica, deve, inoltre, richiamarsi il condiviso principio, più volte affermato da questa Corte, a tenore del quale non è ravvisabile la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), nella decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli ( Sez. 5 n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779); Sez. 5 n. 11158 del 18/12/2025 (dep. 2026) Rv. 289597).

2.4. Tanto premesso, si osserva che la imputazione contiene una esatta descrizione del fatto materiale, come detto, ascritto a tutti gli amministratori, ai quali è imputato -quali amministratori formali avvicendatisi negli anni - di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento egli affari, in particolare, non aggiornando le scritture contabili dal dicembre 2015.

2.5. E' sufficiente, allora, ricordare che la documentazione contabile non è una somma disarticolata di documenti, ma un sistema organico che deve rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società in modo coerente: il principio di unitarietà della documentazione contabile delle società implica che l'insieme delle scritture contabili e dei documenti giustificativi costituisca un unico corpo documentale, da cui discende che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061, conf.

Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, 4non massimata).

Da ciò, la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, atteso che, in coerenza con il richiamato principio di diritto, la bancarotta documentale è contestata a tutti gli amministratori che si sono succeduti nella gestione della società fallita, ai quali è appunto imputato di avere tenuto, ciascuno, i libri e le scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, omettendo l'aggiornamento delle scritture a decorrere dal dicembre 2015, e, quanto specificamente all'odierno ricorrente, di non essersi attenuto agli obblighi di verifica dello stato delle scritture acquisite dalle precedenti gestioni.

2.5. La Corte di appello ha, invero, affermato che, non solo l'imputato era necessariamente edotto della pregressa gestione della documentazione contabile da parte dei suoi predecessori, in virtù del ruolo assunto, ma, di non essersi curato di emendare le alterazioni contabili pregresse e di avere consapevolmente persistito nella condotta omissiva.

2.5.1. Come si legge nella sentenza impugnata, gli amministratori erano ben consapevoli dell'obiettivo avuto di mira, ovvero impedire che la contabilità chiarisse con puntualità "quello che era stato acquistato e quello che era stato venduto", tant'è che la contabilità esaminata dal curatore fallimentare non aveva consentito di fare luce sul patrimonio della fallita e sul volume degli affari in conseguenza di artifici contabili, di continui giroconti e compensazioni, di registrazioni di prestazioni simulate, e tanto " era senz'altro riferibile agli amministratori che si erano succeduti almeno a titolo generico" ( pg. 2).

2.5.2. Giova aggiungere, quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello, nel ricostruire il quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, ha segnalato come dato certo, alla luce delle prove raccolte, che il collegamento tra le tre società che operavano in diverse parti del territorio nazionale nel settore della gestione dei campi da golf era cementato dalla figura di [OSCURATO:PERSONA], a lui avendo fatto riferimento altri amministratori formali che lo avevano indicato come il deus ex machina delle società, la fallita, la N.O.O. e la GolfOne (pg. 7).

In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato in causa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha tenuto a precisare "come queste operazioni sono state svolte dietro decisioni del [OSCURATO:PERSONA]"...che "gestiva l'attività dei camp da golf tramite la cooperativa che era una struttura sotto il suo controllo assoluto".

Cosicchè, era già chiaro nel dibattimento il ruolo di dominus occulto delle scelte illecite aziendali svolto dal [OSCURATO:PERSONA] fin dalla costituzione della società fallita.

2.6. Pertanto, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella sottesa dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato dell'odierno ricorrente, giacchè i fatti per cui è pronunciata la condanna non risultano diversi nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria correttamente interpretata alla luce dei richiamati obblighi di legge gravanti su ciascun amministratore nella gestione della documentazione contabile della società.

Né in concreto si integrerebbe la fattispecie cui agli art. 521/522 cod. proc. pen., come sostiene la difesa, avuto riguardo - se non altro — alle possibilità di difesa sul punto del prevenuto.

3. Non sussiste la violazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen.. (terzo motivo).

53.1. Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3.1.1. Con riferimento all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sono noti i principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e recepiti anche in plurime sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267486; Sez.

U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez.

U , n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), prima ancora della novella del 2017 con la quale è stato introdotto l'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen..

Le Sezioni Unite, premessa l'adesione alla consolidata giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui, in forza dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU — che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" - il rovesciamento dell'esito del giudizio assolutorio di primo grado basato sulla rivalutazione di prove dichiarative, salve circostanze eccezionali, postula necessariamente la nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, hanno dato continuità ai principi affermati già con altre pronunce assunte dal medesimo autorevole consesso (Sez.

U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226093, e Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

3.2. Nondimeno, si è ulteriormente specificato che "in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità" (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/202).

3.3. Questo comporta che il mancato interrogatorio dell'imputato in appello non costituisce causa di nullità della sentenza, ove le residue risultanze siano sufficienti a giustificare ugualmente il convincimento raggiunto e le deduzioni di parte ricorrente non consentano di comprendere quale incidenza il mancato interrogatorio abbia avuto sul processo decisionale e quindi di svolgere la necessaria "prova di resistenza".

3.4. D'altronde, giova ricordare che la sentenza della Corte di appello ha operato un ribaltamento decidendo sull'appello del P.G., il quale aveva chiesto (oltre all'esame del curatore, a cui il giudice di secondo grado ha proceduto, anche) l'esame dell'imputato, che la Corte di appello non ha disposto (cfr. verbale udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), limitandosi a dare atto, nel verbale del 18/6, dopo l'esame del curatore a cui ha fatto seguito la discussione, "della non 6presenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per eventuale deposizione e esame".

In nessun modo, quindi, la Corte di appello ha dato atto di avere ravvisato la necessità dell'esame dell'imputato.

Il quale, dal canto suo, neppure l'ha chiesto né vi ha acconsentito.

3.5. A ogni modo, nel caso in scrutinio, la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di un compendio probatorio arricchito dalla rinnovazione dibattimentale, ha fornito, con una motivazione puntuale e adeguata, razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado.

Pertanto, poiché la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione rafforzata, oltre che immune da vizi logici e giuridici, il significato e il peso degli elementi probatori, ritenuti giusti e rilevanti nella formazione del convincimento ed ai fini della decisione, a confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata, ogni censura che attinga apprezzamenti di fatto posti alla base del percorso che ha condotto alla decisione risulta non prospettabile in questa sede di legittimità, il cui sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

4. Non hanno pregio gli ulteriori motivi con i quali si deduce la mancanza di prova della fraudolenza e la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217.

Legge fall. .

4.1. Come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

Tale ultima fattispecie presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321).

4.2. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale ha ravvisato la apposizione di artifici contabili da parte degli amministratori che si sono succeduti nella gestione della società fallita, ai fini della integrazione della bancarotta documentale è, dunque, sufficiente il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 - 02).

74.3. Nella vicenda in esame viene in rilievo una situazione in cui le fatture di acquisto e rivendita di merce - plausibilmente ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato - erano confezionate in maniera vaga e generica, tale da non riuscire ad individuarne neppure l'oggetto e quindi redatte con modalità finalizzate ad impedire la ricostruzione delle vicende contabili nelle correlative scritture contabili (compresa la sussistenza di un eventuale attivo), che finivano così per perdere la loro tipica funzione di accertamento e informazione.

4.4. Dunque, il dolo generico è stato correttamente ricostruito dalla Corte di appello, che ha accertato la consapevole finalizzazione della condotta all'impedimento della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero al pregiudizio dei creditori, desumendolo, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 2769109).

Giacché è sul versante psicologico del reato che è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale - il cui coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.

V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto) - quest'ultima correttamente esclusa dalla sentenza impugnata per avere ritenuto la condotta in esame non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato.

Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta dell'imputato come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui ha dato conto la sentenza di merito. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella qualità di amministratore unico dall'8 febbraio al 10 giugno 2016 1della '[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.' dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 26 luglio 2016 - dichiarandolo colpevole di bancarotta fraudolenta documentale 'generica,' per avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita, e condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie. Lo ha assolto, per non aver commesso il fatto, dalla distrazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in dotazione alla società. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (precedente amministratore fino al 25 gennaio 2016) per morte dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula sei motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. In particolare, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe fondato la condanna sulla diversa qualifica soggettiva di amministratore di fatto, non contestata; su un accordo illecito con soggetto terzo, estraneo all'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], (indicato dalla Corte di appello, sulla base di alcune testimonianze, quale dominus occulto delle scelte illecite aziendali fin dalla costituzione della fallita); su un periodo temporale non contemplato nell'imputazione. Il ricorrente è stato, infatti, tratto a giudizio quale amministratore di diritto nel periodo limitato compreso tra il febbraio e il giugno 2016, mentre la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile di condotte illecite poste in essere precedentemente, attribuendogli una non contestata ingerenza gestoria quale amministratore di fatto concorrente nelle condotte di bancarotta concertate con il [OSCURATO:PERSONA], in tal modo alterando il nucleo essenziale del fatto contestato, radicalmente trasformato, con lesione del diritto di difesa, in spregio dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite 'Carelli'. 2.2. Con il terzo motivo, è denunciata violazione dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., per omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato da parte della Corte di appello, pur avendo ribaltato il decisum di primo grado sulla base di una differente valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, si stigmatizza quale elemento di conferma della denunciata nullità, la circostanza che la Corte di appello, disposta la rinnovazione dell'esame del curatore, abbia dato atto in sentenza dell'assenza dell'imputato alla udienza fissata per l'atto istruttorio, senza disporre il rinvio per garantirne l'esame. 2.3. Con il quarto motivo, è denunciata violazione dell'art. 217 legge fall., per mancata qualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice, in quanto l'impianto contabile, pur irregolare e incompleto, risultava istituito e idoneo alla ricostruzione del movimento degli affari, tant'è che lo stesso curatore era riuscito a formulare una ricostruzione generale del patrimonio residuo della società e delle movimentazioni economiche, come confermato anche durante l'escussione dibattimentale e rilevato dallo stesso giudice di primo grado. Le criticità rilevate dal curatore non sono, dunque, riconducibili a una condotta dolosa di alterazione o, 2manipolazione della contabilità ma ad altri fattori (particolare complessità delle operazioni societarie, rapporti con altre società fallite, irreperibilità dell'ultimo amministratore Randò). D'altronde, il curatore ha chiarito che l'impossibilità di accertare quali beni fossero rimasti in capo alla fallita era derivata, non tanto dalla genericità delle fatture di vendita ma, dal mancato reperimento dei cespiti, circostanza afferente alla bancarotta distrattiva, alla quale il ricorrente è risultato estraneo. 2.4. Il quinto motivo è dedicato all'elemento soggettivo del reato, non essendo stato provato il contributo offerto dall'imputato né la consapevole volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale, atteso che tutti gli affermati artifici contabili sono ascrivibili a un periodo antecedente alla gestione del ricorrente, che è subentrato quando il sistema contabile era già compromesso. La Corte di appello non ha indicato alcun atto contabile disposto dal ricorrente che abbia inciso sull'irregolare tenuta della contabilità né che egli fosse consapevole delle preesistenti carenze e neppure che, nel limitato arco temporale della sua amministrazione, fosse in condizione di potere intervenire. 2.5. Con il sesto motivo, si denuncia il vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità al di là del ragionevole dubbio: la Corte di appello ha aggirato il dato oggettivo dell'estraneità temporale del ricorrente ai fatti materiali, costruendo congetturalmente una sua partecipazione 'a monte' al sistema illecito in accordo con [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcun elemento indiziante grave o convergente, mai indicando come e quando sarebbero intervenuti gli accordi circa la tenuta fraudolenta della contabilità, fondandosi piuttosto su elementi neutri o leciti o finanche inesistenti ai quali ha congetturalmente attribuito connotati di complicità. 3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Non ha pregio il primo motivo. 2.1. In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di 3difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U, n. 36551 de/ 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010 ), Carelli, Rv. 24805, in fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). 2.2. La giurisprudenza ha, dunque, abbracciato una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito, ciò che è assicurato laddove il mutamento della cornice accusatoria non abbia comportato una effettiva novazione dei termini dell'addebito, tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018). 2.3. In sostanza, per aversi violazione del principio di correlazione, il mutamento della cornice accusatoria deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, che, nel caso in scrutinio, non c'è stato, giacchè la evoluzione del processo ha consentito all'imputato di reagire in sede di appello, oltreché dinanzi ai Giudici di legittimità. In tale ottica ermeneutica, deve, inoltre, richiamarsi il condiviso principio, più volte affermato da questa Corte, a tenore del quale non è ravvisabile la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), nella decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli ( Sez. 5 n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779); Sez. 5 n. 11158 del 18/12/2025 (dep. 2026) Rv. 289597). 2.4. Tanto premesso, si osserva che la imputazione contiene una esatta descrizione del fatto materiale, come detto, ascritto a tutti gli amministratori, ai quali è imputato -quali amministratori formali avvicendatisi negli anni - di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento egli affari, in particolare, non aggiornando le scritture contabili dal dicembre 2015. 2.5. E' sufficiente, allora, ricordare che la documentazione contabile non è una somma disarticolata di documenti, ma un sistema organico che deve rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società in modo coerente: il principio di unitarietà della documentazione contabile delle società implica che l'insieme delle scritture contabili e dei documenti giustificativi costituisca un unico corpo documentale, da cui discende che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061, conf. Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, 4non massimata). Da ciò, la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, atteso che, in coerenza con il richiamato principio di diritto, la bancarotta documentale è contestata a tutti gli amministratori che si sono succeduti nella gestione della società fallita, ai quali è appunto imputato di avere tenuto, ciascuno, i libri e le scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, omettendo l'aggiornamento delle scritture a decorrere dal dicembre 2015, e, quanto specificamente all'odierno ricorrente, di non essersi attenuto agli obblighi di verifica dello stato delle scritture acquisite dalle precedenti gestioni. 2.5. La Corte di appello ha, invero, affermato che, non solo l'imputato era necessariamente edotto della pregressa gestione della documentazione contabile da parte dei suoi predecessori, in virtù del ruolo assunto, ma, di non essersi curato di emendare le alterazioni contabili pregresse e di avere consapevolmente persistito nella condotta omissiva. 2.5.1. Come si legge nella sentenza impugnata, gli amministratori erano ben consapevoli dell'obiettivo avuto di mira, ovvero impedire che la contabilità chiarisse con puntualità "quello che era stato acquistato e quello che era stato venduto", tant'è che la contabilità esaminata dal curatore fallimentare non aveva consentito di fare luce sul patrimonio della fallita e sul volume degli affari in conseguenza di artifici contabili, di continui giroconti e compensazioni, di registrazioni di prestazioni simulate, e tanto " era senz'altro riferibile agli amministratori che si erano succeduti almeno a titolo generico" ( pg. 2). 2.5.2. Giova aggiungere, quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello, nel ricostruire il quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, ha segnalato come dato certo, alla luce delle prove raccolte, che il collegamento tra le tre società che operavano in diverse parti del territorio nazionale nel settore della gestione dei campi da golf era cementato dalla figura di [OSCURATO:PERSONA], a lui avendo fatto riferimento altri amministratori formali che lo avevano indicato come il deus ex machina delle società, la fallita, la N.O.O. e la GolfOne (pg. 7). In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato in causa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha tenuto a precisare "come queste operazioni sono state svolte dietro decisioni del [OSCURATO:PERSONA]"...che "gestiva l'attività dei camp da golf tramite la cooperativa che era una struttura sotto il suo controllo assoluto". Cosicchè, era già chiaro nel dibattimento il ruolo di dominus occulto delle scelte illecite aziendali svolto dal [OSCURATO:PERSONA] fin dalla costituzione della società fallita. 2.6. Pertanto, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella sottesa dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato dell'odierno ricorrente, giacchè i fatti per cui è pronunciata la condanna non risultano diversi nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria correttamente interpretata alla luce dei richiamati obblighi di legge gravanti su ciascun amministratore nella gestione della documentazione contabile della società. Né in concreto si integrerebbe la fattispecie cui agli art. 521/522 cod. proc. pen., come sostiene la difesa, avuto riguardo - se non altro — alle possibilità di difesa sul punto del prevenuto. 3. Non sussiste la violazione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen.. (terzo motivo). 53.1. Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3.1.1. Con riferimento all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sono noti i principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e recepiti anche in plurime sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv. 267486; Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. U , n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), prima ancora della novella del 2017 con la quale è stato introdotto l'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen.. Le Sezioni Unite, premessa l'adesione alla consolidata giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui, in forza dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU — che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" - il rovesciamento dell'esito del giudizio assolutorio di primo grado basato sulla rivalutazione di prove dichiarative, salve circostanze eccezionali, postula necessariamente la nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, hanno dato continuità ai principi affermati già con altre pronunce assunte dal medesimo autorevole consesso (Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226093, e Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). 3.2. Nondimeno, si è ulteriormente specificato che "in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità" (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/202). 3.3. Questo comporta che il mancato interrogatorio dell'imputato in appello non costituisce causa di nullità della sentenza, ove le residue risultanze siano sufficienti a giustificare ugualmente il convincimento raggiunto e le deduzioni di parte ricorrente non consentano di comprendere quale incidenza il mancato interrogatorio abbia avuto sul processo decisionale e quindi di svolgere la necessaria "prova di resistenza". 3.4. D'altronde, giova ricordare che la sentenza della Corte di appello ha operato un ribaltamento decidendo sull'appello del P.G., il quale aveva chiesto (oltre all'esame del curatore, a cui il giudice di secondo grado ha proceduto, anche) l'esame dell'imputato, che la Corte di appello non ha disposto (cfr. verbale udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), limitandosi a dare atto, nel verbale del 18/6, dopo l'esame del curatore a cui ha fatto seguito la discussione, "della non 6presenza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per eventuale deposizione e esame". In nessun modo, quindi, la Corte di appello ha dato atto di avere ravvisato la necessità dell'esame dell'imputato. Il quale, dal canto suo, neppure l'ha chiesto né vi ha acconsentito. 3.5. A ogni modo, nel caso in scrutinio, la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di un compendio probatorio arricchito dalla rinnovazione dibattimentale, ha fornito, con una motivazione puntuale e adeguata, razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado. Pertanto, poiché la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione rafforzata, oltre che immune da vizi logici e giuridici, il significato e il peso degli elementi probatori, ritenuti giusti e rilevanti nella formazione del convincimento ed ai fini della decisione, a confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata, ogni censura che attinga apprezzamenti di fatto posti alla base del percorso che ha condotto alla decisione risulta non prospettabile in questa sede di legittimità, il cui sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). 4. Non hanno pregio gli ulteriori motivi con i quali si deduce la mancanza di prova della fraudolenza e la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217. Legge fall. . 4.1. Come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Tale ultima fattispecie presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321). 4.2. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale ha ravvisato la apposizione di artifici contabili da parte degli amministratori che si sono succeduti nella gestione della società fallita, ai fini della integrazione della bancarotta documentale è, dunque, sufficiente il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 - 02). 74.3. Nella vicenda in esame viene in rilievo una situazione in cui le fatture di acquisto e rivendita di merce - plausibilmente ad un prezzo di molto inferiore a quello di mercato - erano confezionate in maniera vaga e generica, tale da non riuscire ad individuarne neppure l'oggetto e quindi redatte con modalità finalizzate ad impedire la ricostruzione delle vicende contabili nelle correlative scritture contabili (compresa la sussistenza di un eventuale attivo), che finivano così per perdere la loro tipica funzione di accertamento e informazione. 4.4. Dunque, il dolo generico è stato correttamente ricostruito dalla Corte di appello, che ha accertato la consapevole finalizzazione della condotta all'impedimento della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero al pregiudizio dei creditori, desumendolo, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 2769109). Giacché è sul versante psicologico del reato che è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale - il cui coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto) - quest'ultima correttamente esclusa dalla sentenza impugnata per avere ritenuto la condotta in esame non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice tenuta dall'imputato. Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta dell'imputato come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui ha dato conto la sentenza di merito. 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19402/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris