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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1981

Cassazione n. 41337/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1981 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1.10.2020 dal locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad I anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione.

Ne chiede l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, avendo la Corte di appello giustificato l'aggravio di pena in base agli elementi del fatto.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione lineare e congrua, che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, tiene conto non della sola condotta tenuta nell'episodio in esame, ma anche delle precedenti, plurime violazioni commesse e segnalate dalla comunità, alla luce delle quali la condotta in esame assume una maggiore gravità, segnalando la persistente e più spiccata capacità a delinquere dell'imputato, meritevole dell'aggravio sanzionatorio applicato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro trem i la.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] o Stefan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1981 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1.10.2020 dal locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad I anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione. Ne chiede l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, avendo la Corte di appello giustificato l'aggravio di pena in base agli elementi del fatto. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione lineare e congrua, che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, tiene conto non della sola condotta tenuta nell'episodio in esame, ma anche delle precedenti, plurime violazioni commesse e segnalate dalla comunità, alla luce delle quali la condotta in esame assume una maggiore gravità, segnalando la persistente e più spiccata capacità a delinquere dell'imputato, meritevole dell'aggravio sanzionatorio applicato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro trem i la. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] o Stefan
Sentenza Cassazione n. 41337/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris