CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: le circostanze e modalità del fatto - l'imputato veniva controllato in luogo lontano da quello di residenza con la droga occultata in corpore - e i suoi precedenti penali sono stati valorizzati per escludere che lo stupefacente fosse detenuto per uso esclusivamente personale in presenza di un quantitativo modesto ma affatto riconducibile ad un consumo singolare (oltre 7 gr. di sostanza tipo eroina) e per il quale, tardivamente e senza ulteriori allegazioni a comprova dell'assunto, è stato dedotto l'uso di gruppo. Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena (determinata in un anno di reclusione poi aumentata per la recidiva) e quello della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ridotto rispetto a quello di primo grado, hanno valorizzato i precedenti penali, le modalità del fatto e il negativo comportamento processuale inferendo da tali elementi la carenza di elementi sintomatici di una rivisitazione critica del comportamento illecito tenuto. Risultano irrilevanti, perché meramente reiterative, le argomentazioni svolte con la memoria pervenuta in vista della trattazione della presente udienza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere relatore I