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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18109/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bergodi-controricorrente-nonché controAgenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio di Roma, Agenzia delledogane e dei monopoli - Ufficio di Civitavecchia-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 4404/01/24 depositata il 03/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 4404/01/24 del 03/07/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) rigettava l’appelloNumero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/2026proposto dalla Regione Lazio (di seguito Regione) avverso la sentenza n.9929/24/22 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti deldiniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina da autotrazione(di seguito IRBA).1.1.

La CGT2 respingeva l’appello della Regione evidenziando che: a)l’Agenzia delle dogane doveva essere estromessa dal giudizio in quanto lesomme relative all’IRBA erano state versate nelle casse della Regione; b)la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al rimborso delle somme, avendo comunqueeffettuato una prestazione.2.

La Regione impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a sei motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.4.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del28/10/2025 il consigliere delegato proponeva la declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinammissibilità del ricorso proposto dalla Regione.5.

Con istanza del 02/12/2025 la Regione chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso per cassazione della Regione è affidato a sei motivi, diseguito riassunti.1.1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 resomotivazione apparente sulla eccepita violazione e falsa applicazione degliartt. 2041 e 2697 cod. civ.1.2.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/20262041 e 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto chel’IRBA debba essere restituita alla contribuente, nonostante quest’ultimanon abbia provato di avere effettivamente sostenuto la relativa spesa, conconseguente arricchimento senza causa della controricorrente.1.3.

Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 277 cod. proc. civ., non avendo la CGT2 pronunciato sullaeccepita violazione dell’art. 29, comma 4, della l. 29 dicembre 1990, n.428.1.4.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29,comma 4, della l. n. 428 del 1990, per avere la CGT2 accolto l’istanza dirimborso anche se la contribuente non ha comunicato la menzionataistanza all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditidell’esercizio di competenza.1.5.

Con il quinto motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 277 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciaresulla eccepita violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., nonché dell’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.6.

Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2935cod. civ., nonché dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, pernon avere la CGT2 ritenuto la prescrizione (rectius decadenza) dellacontribuente dal diritto al rimborso con riferimento all’anno 2018.2.

Con la PDA è stato evidenziato che sulla domanda di rimborsodell’IRBA sussiste un orientamento ormai consolidato, per il quale «Devericonoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Doganenel procedimento amministrativo e di poi nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleNumero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/2026regioni, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v. anche Cass. nn. 3101, 3109,3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617,6618, 6619, 6621 del 2025).2.1.

Benché il ricorso sia stato originariamente proposto anche neiconfronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e ilricorso per cassazione sia stato notificato “per conoscenza” anche aquest’ultima, si è osservato, altresì, che tali circostanze non hanno rilievo,posto che la CGT2 ha disposto l’estromissione di ADM per asserito difettodi legittimazione e tale statuizione non è stata impugnata.2.2.

Pertanto, poiché il ricorso per cassazione è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione e non già nei confronti di ADM,con la PDA si è concluso per il rilievo d’ufficio della carenza dilegittimazione della Regione, con conseguente inammissibilità del ricorsoper cassazione in ragione dell’inammissibilità dell’originario ricorso.2.3.

Con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ., tempestivamenteformulata, la Regione ha chiesto che il ricorso sia comunque deciso.3.

Va preliminarmente evidenziato che, come chiarito dalla PDA, lagiurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenereche la legittimazione passiva in ordine al rimborso dell’imposta spetta invia esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM),sicché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto proporre l’istanza di rimborsoalla Regione.1.1.

A fronte del diniego opposto dalla Regione al rimborso, la societàcontribuente, al fine di fare valere le proprie ragioni nei confronti delsoggetto ritenuto passivamente legittimato ad erogare il chiesto rimborso,ha impugnato il diniego di rimborso davanti al giudice competente.

Talericorso è, tuttavia, infondato, perché rivolto ad un soggetto privo dilegittimazione passiva.Numero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/20261.2.

Peraltro, all’infondatezza del ricorso originario non seguel’inammissibilità dell’attuale ricorso per cassazione, avendo la Regionecorrettamente impugnato la sentenza della CGT2 che ne ha ritenuto lalegittimazione passiva al rimborso in luogo di ADM.

Piuttosto, la decisioneva adottata sul ricorso e la causa va decisa nel merito, con il rigettodell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere propostonei confronti dell’odierna ricorrente, soggetto passivamente nonlegittimato.2.

In conclusione, decidendo sul ricorso nei termini di cui inmotivazione, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito conil rigetto dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in ragione delconsolidamento dell’orientamento di questa Corte solo in epoca successivaalla proposizione del ricorso originario.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso diLuciana [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bergodi-controricorrente-nonché controAgenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio di Roma, Agenzia delledogane e dei monopoli - Ufficio di Civitavecchia-intimati-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 4404/01/24 depositata il 03/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 4404/01/24 del 03/07/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) rigettava l’appelloNumero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/2026proposto dalla Regione Lazio (di seguito Regione) avverso la sentenza n.9929/24/22 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti deldiniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina da autotrazione(di seguito IRBA).1.1. La CGT2 respingeva l’appello della Regione evidenziando che: a)l’Agenzia delle dogane doveva essere estromessa dal giudizio in quanto lesomme relative all’IRBA erano state versate nelle casse della Regione; b)la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al rimborso delle somme, avendo comunqueeffettuato una prestazione.2. La Regione impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a sei motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del28/10/2025 il consigliere delegato proponeva la declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinammissibilità del ricorso proposto dalla Regione.5. Con istanza del 02/12/2025 la Regione chiedeva la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso per cassazione della Regione è affidato a sei motivi, diseguito riassunti.1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 resomotivazione apparente sulla eccepita violazione e falsa applicazione degliartt. 2041 e 2697 cod. civ.1.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/20262041 e 2697 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto chel’IRBA debba essere restituita alla contribuente, nonostante quest’ultimanon abbia provato di avere effettivamente sostenuto la relativa spesa, conconseguente arricchimento senza causa della controricorrente.1.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 277 cod. proc. civ., non avendo la CGT2 pronunciato sullaeccepita violazione dell’art. 29, comma 4, della l. 29 dicembre 1990, n.428.1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29,comma 4, della l. n. 428 del 1990, per avere la CGT2 accolto l’istanza dirimborso anche se la contribuente non ha comunicato la menzionataistanza all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditidell’esercizio di competenza.1.5. Con il quinto motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 277 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciaresulla eccepita violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., nonché dell’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2935cod. civ., nonché dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, pernon avere la CGT2 ritenuto la prescrizione (rectius decadenza) dellacontribuente dal diritto al rimborso con riferimento all’anno 2018.2. Con la PDA è stato evidenziato che sulla domanda di rimborsodell’IRBA sussiste un orientamento ormai consolidato, per il quale «Devericonoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Doganenel procedimento amministrativo e di poi nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleNumero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/2026regioni, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v. anche Cass. nn. 3101, 3109,3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617,6618, 6619, 6621 del 2025).2.1. Benché il ricorso sia stato originariamente proposto anche neiconfronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e ilricorso per cassazione sia stato notificato “per conoscenza” anche aquest’ultima, si è osservato, altresì, che tali circostanze non hanno rilievo,posto che la CGT2 ha disposto l’estromissione di ADM per asserito difettodi legittimazione e tale statuizione non è stata impugnata.2.2. Pertanto, poiché il ricorso per cassazione è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione e non già nei confronti di ADM,con la PDA si è concluso per il rilievo d’ufficio della carenza dilegittimazione della Regione, con conseguente inammissibilità del ricorsoper cassazione in ragione dell’inammissibilità dell’originario ricorso.2.3. Con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ., tempestivamenteformulata, la Regione ha chiesto che il ricorso sia comunque deciso.3. Va preliminarmente evidenziato che, come chiarito dalla PDA, lagiurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenereche la legittimazione passiva in ordine al rimborso dell’imposta spetta invia esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM),sicché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto proporre l’istanza di rimborsoalla Regione.1.1. A fronte del diniego opposto dalla Regione al rimborso, la societàcontribuente, al fine di fare valere le proprie ragioni nei confronti delsoggetto ritenuto passivamente legittimato ad erogare il chiesto rimborso,ha impugnato il diniego di rimborso davanti al giudice competente. Talericorso è, tuttavia, infondato, perché rivolto ad un soggetto privo dilegittimazione passiva.Numero registro generale 3333/2025Numero sezionale 2374/2026Numero di raccolta generale 18109/2026Data pubblicazione 05/06/20261.2. Peraltro, all’infondatezza del ricorso originario non seguel’inammissibilità dell’attuale ricorso per cassazione, avendo la Regionecorrettamente impugnato la sentenza della CGT2 che ne ha ritenuto lalegittimazione passiva al rimborso in luogo di ADM. Piuttosto, la decisioneva adottata sul ricorso e la causa va decisa nel merito, con il rigettodell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere propostonei confronti dell’odierna ricorrente, soggetto passivamente nonlegittimato.2. In conclusione, decidendo sul ricorso nei termini di cui inmotivazione, la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito conil rigetto dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in ragione delconsolidamento dell’orientamento di questa Corte solo in epoca successivaalla proposizione del ricorso originario. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso diLuciana [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]