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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 1987

Cassazione n. 02669/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1987 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge; letta la memoria difensiva con la quale sono state confermate le conclusioni articolate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23/04/2021 la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 24/06/2016 rideterminava la pena inflitta al ricorrente in quella di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 115,00 di multa, con conferma nel resto. gt

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha rilevato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento a specifici atti del processo con inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Precisava il ricorrente come avesse richiesto di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. al quale tuttavia il P.m. non prestava il consenso.

Si procedeva quindi con il rito ordinario e l'imputato acconsentiva ad acquisire tutti gli atti d'indagine ai sensi dell'art. 493 e 555, comma 4, cod. proc. pen. ed in sede di discussione chiedeva di applicare ex art. 448 cod. proc. pen. la sanzione chiesta nell'istanza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non accolta dal P.m.

All'esito della camera di consiglio tuttavia il Tribunale affermava la penale responsabilità dell'imputato e lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400, 00 di multa con la riduzione di cui all'art. 438 cod. proc. pen., rito che non era mai stato richiesto dallo Zarrae.

In appello veniva specificamente sollevato motivo sul punto, ma la Corte di appello rendeva una motivazione apparente affermando che, considerato il verbale di udienza del 24/06/2014, il procedimento era stato effettivamente concluso ad esito di rito abbreviato.

Non era in concreto mai stato richiesto il rito abbreviato e dunque la sentenza si doveva ritenere nulla per violazione del principio della domanda.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del delitto oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 09/0672010, estinto per prescrizione.

Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni e tenuto conto delle intervenute di cause di sospensione, la prescrizione è maturata in data 05/09/2021.

Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 2 Rki- 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).

Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380, in motivazione; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01).

3. Il ricorso non è inammissibile perché il motivo inerente l'applicazione delle diminuente per il rito abbreviato, mai richiesto dal ricorrente, consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato.

La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che effettivamente fosse mai stato richiesto l'accesso al rito abbreviato da parte dell'imputato, anche evidenziando la mancanza di motivazione sulla specifica eccezione sollevata sul punto in appello.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che il motivo proposto risulti manifestamente infondato, considerato che non muove «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1987 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge; letta la memoria difensiva con la quale sono state confermate le conclusioni articolate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23/04/2021 la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 24/06/2016 rideterminava la pena inflitta al ricorrente in quella di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 115,00 di multa, con conferma nel resto. gt 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha rilevato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento a specifici atti del processo con inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Precisava il ricorrente come avesse richiesto di accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. al quale tuttavia il P.m. non prestava il consenso. Si procedeva quindi con il rito ordinario e l'imputato acconsentiva ad acquisire tutti gli atti d'indagine ai sensi dell'art. 493 e 555, comma 4, cod. proc. pen. ed in sede di discussione chiedeva di applicare ex art. 448 cod. proc. pen. la sanzione chiesta nell'istanza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non accolta dal P.m. All'esito della camera di consiglio tuttavia il Tribunale affermava la penale responsabilità dell'imputato e lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400, 00 di multa con la riduzione di cui all'art. 438 cod. proc. pen., rito che non era mai stato richiesto dallo Zarrae. In appello veniva specificamente sollevato motivo sul punto, ma la Corte di appello rendeva una motivazione apparente affermando che, considerato il verbale di udienza del 24/06/2014, il procedimento era stato effettivamente concluso ad esito di rito abbreviato. Non era in concreto mai stato richiesto il rito abbreviato e dunque la sentenza si doveva ritenere nulla per violazione del principio della domanda. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del delitto oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 09/0672010, estinto per prescrizione. Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni e tenuto conto delle intervenute di cause di sospensione, la prescrizione è maturata in data 05/09/2021. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 2 Rki- 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380, in motivazione; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). 3. Il ricorso non è inammissibile perché il motivo inerente l'applicazione delle diminuente per il rito abbreviato, mai richiesto dal ricorrente, consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che effettivamente fosse mai stato richiesto l'accesso al rito abbreviato da parte dell'imputato, anche evidenziando la mancanza di motivazione sulla specifica eccezione sollevata sul punto in appello. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che il motivo proposto risulti manifestamente infondato, considerato che non muove «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
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