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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 15672/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte dì appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per i reati contestati, ritenendolo non punibile per l'estorsione consumata con minaccia e violenza alle cose ai sensi dell'art. 649 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva:

2.1. violazione di legge: veniva applicata la causa di non punibilità prevista dall'art.649 cod. pen. per l'estorsione "consumata", violando il dettato normativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio ribadisce che i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art.649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia.

In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza (tra le altre: Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Dolce, Rv. 273557 - 01).

1.2. La Corte di appello riteneva invece sussistenza la causa di non punibilità anche se si procedeva per il reato di estorsione consumata.

1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte dì appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per i reati contestati, ritenendolo non punibile per l'estorsione consumata con minaccia e violenza alle cose ai sensi dell'art. 649 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva: 2.1. violazione di legge: veniva applicata la causa di non punibilità prevista dall'art.649 cod. pen. per l'estorsione "consumata", violando il dettato normativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art.649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza (tra le altre: Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, Dolce, Rv. 273557 - 01). 1.2. La Corte di appello riteneva invece sussistenza la causa di non punibilità anche se si procedeva per il reato di estorsione consumata. 1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'esten
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