CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 05080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 31 gennaio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha respinto l'istanza avanzata da SPATARU [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, alla luce delle deduzioni rese dall'istante e delle motivazioni delle sentenze sopra indicate, le condotte non possono ritenersi avvinte dal vincolo della continuazione, attesa l'assoluta eterogeneità dei reati, il contesto territoriale ove i reati sono stati commessi e le modalità con le quali i singoli reati sono stati portati a compimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPATARU [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte (con motivazione specifica e idonea a discostarsi dai contenuti di precedente decisione favorevole all'istante) e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente