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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30888/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 6 giugno 2025, con la quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del 18 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Matera, lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, presentato in ritardo il [OSCURATO:PERSONA] persone fisiche ed IVA 2017, attestante IRPEF dovuta pari ad euro 50.708,00, a cui doveva aggiungersi l'ulteriore imposta non dichiarata, determinata in sede di rettifica, di euro 31.682,00, per un totale di imposta evasa pari ad euro 79.517,00; che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello acriticamente aderito all'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, al di fuori dei confini del potere, attribuito dall'art. 220, disp. att. cod. proc. pen., di raccogliere indizi sul reato, senza il consenso delle parti, dal momento che questo si era già consumato, e, in particolare, per avere ricostruito il dovuto induttivamente, senza tenere conto del volume di affari complessivo dell'impresa, e omettendo, all'interno di tale operazione, di detrarre gli eventuali costi che questa avrebbe potuto affrontare.

Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato illegittimità; che il giudice del merito ha evidenziato, in risposta al gravame difensivo, che eccepiva l'inutilizzabilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che il quadro probatorio di primo grado era comunque idoneo a sostenere l'accusa, in quanto assai completo, derivando anche dalla testimonianza del teste di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dello stesso imputato; che dunque l'accertamento compiuto veniva riscontrato anche da altri elementi che permettevano di cementare il quadro probatorio, rendendo ragionevole ritenere che il giudice di primo grado avesse operato correttamente la ricostruzione del fatto; che il giudice del merito evidenziava, inoltre, che l'atto di gravame si poneva come generico difettando l'indicazione delle ragioni di diritto degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sorreggere la critica nei confronti della ricostruzione così operata, anche sotto il profilo della preesistenza di sufficienti indizi di reato rispetto all'accertamento in questione; né la difesa contesta adeguatamente l'affermazione 2della sentenza secondo cui il documento era stato acquisito agli atti con il consenso delle parti; che, infine, il ricorso difensivo appare generico in quanto non indica quali sarebbero i costi di che avrebbero dovuto essere dedotti all'interno dell'accertamento induttivo, limitandosi soltanto a prospettarne l'esistenza, in via di mera eventualità.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 6 giugno 2025, con la quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del 18 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Matera, lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, presentato in ritardo il [OSCURATO:PERSONA] persone fisiche ed IVA 2017, attestante IRPEF dovuta pari ad euro 50.708,00, a cui doveva aggiungersi l'ulteriore imposta non dichiarata, determinata in sede di rettifica, di euro 31.682,00, per un totale di imposta evasa pari ad euro 79.517,00; che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello acriticamente aderito all'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, al di fuori dei confini del potere, attribuito dall'art. 220, disp. att. cod. proc. pen., di raccogliere indizi sul reato, senza il consenso delle parti, dal momento che questo si era già consumato, e, in particolare, per avere ricostruito il dovuto induttivamente, senza tenere conto del volume di affari complessivo dell'impresa, e omettendo, all'interno di tale operazione, di detrarre gli eventuali costi che questa avrebbe potuto affrontare. Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato illegittimità; che il giudice del merito ha evidenziato, in risposta al gravame difensivo, che eccepiva l'inutilizzabilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che il quadro probatorio di primo grado era comunque idoneo a sostenere l'accusa, in quanto assai completo, derivando anche dalla testimonianza del teste di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dello stesso imputato; che dunque l'accertamento compiuto veniva riscontrato anche da altri elementi che permettevano di cementare il quadro probatorio, rendendo ragionevole ritenere che il giudice di primo grado avesse operato correttamente la ricostruzione del fatto; che il giudice del merito evidenziava, inoltre, che l'atto di gravame si poneva come generico difettando l'indicazione delle ragioni di diritto degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sorreggere la critica nei confronti della ricostruzione così operata, anche sotto il profilo della preesistenza di sufficienti indizi di reato rispetto all'accertamento in questione; né la difesa contesta adeguatamente l'affermazione 2della sentenza secondo cui il documento era stato acquisito agli atti con il consenso delle parti; che, infine, il ricorso difensivo appare generico in quanto non indica quali sarebbero i costi di che avrebbero dovuto essere dedotti all'interno dell'accertamento induttivo, limitandosi soltanto a prospettarne l'esistenza, in via di mera eventualità. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M
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