CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09415/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Trieste ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90, per aver detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], kg. 14.098,83 di marijuana nella sua abitazione, e dei reati di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/65 per aver detenuto, nella medesima abitazione, senza averne fatto denuncia, due carabine nonché un elevato numero di cartucce e lo condannò, concesse le attenuanti generiche, unificati i reati, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed € 2600,00 di multa. L 2. Con sentenza in data 5/2/2024, la Corte d'appello di Trieste, sussunta la detenzione delle munizioni nella previsione dell'art. 697 cod. pen., rideterminò la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 2400,00 di multa. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) con "riferimento all'art. 546 comma 3 cod. proc. pen. anche in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen." nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 546 e 533 cod. proc. pen. Si deduce che lo stesso GUP aveva riconosciuto nella motivazione che nel dispositivo letto in udienza erano presenti due errori, rappresentati dall'omessa indicazione dell'esito del bilanciamento fra le opposte circostanze e della riduzione prevista per il rito, anche se aveva ritenuto che non integrassero alcuna ipotesi di una nullità. Identica era stata la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame che aveva eccepito la nullità della sentenza. Assume, quindi, la difesa che "la mancata indicazione nel dispositivo degli articoli di legge applicati nonché delle circostanze aggravanti... equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, nelle fasi successive". Si assume, altresì, che la "sommarietà ed incompletezza del dispositivo" impediva la comprensione "l'effettivo computo della pena disposta dal Giudice di primo grado". 3.a Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione "con riferimento alla ricostruzione fattuale". Si sottolinea che il 5 gennaio 2022 gli inquirenti avevano constatato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto delle "ordinarie commissioni" e che solo il 7 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato visto accedere sul retro dell'abitazione e si richiamano le dichiarazioni di Starich e l'esame di [OSCURATO:PERSONA] per individuare nella ricostruzione della Corte territoriale le contraddizioni di seguito riportate: non risultano azioni o movimenti congiunti significativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino al 5 gennaio 2022; prima del 7 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] non era stato visto dagli operanti accedere nel locale dove erano custoditi armi e droga mentre era stato notato [OSCURATO:PERSONA] entrare nel locale; solo il 6 gennaio 2022 si era posta l'esigenza per [OSCURATO:PERSONA] di accedere alla parte retrostante dell'abitazione in quanto era necessario chiudere l'acqua per permettere di eseguire i lavori di ristrutturazione in corso; Sakbar era stato creduto dalla Corte d'appello allorquando aveva sostenuto che aveva promesso del denaro a [OSCURATO:PERSONA] come corrispettivo per l'uso del locale ove era custodita la droga mentre era stato ritenuto inattendibile laddove sostenne che aveva ricevuto i 15 chilogrammi di marijuana due settimane prima del sequestro.Tali contraddizioni dimostrano, per la difesa, che [OSCURATO:PERSONA] si rese conto della presenza della marijuana solo il 6 gennaio 2022 e che il giorno seguente aveva cercato di assecondare [OSCURATO:PERSONA] nella speranza che l'amico portasse via la droga. 3.b Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 non avendo la Corte territoriale qualificato la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] come fatto lieve rilevando che "il primo e unico coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]" nella detenzione era stato registrato il 7 gennaio per cui nei suoi confronti il dato ponderale non poteva assumere un'incidenza tale da obliterare la sua estraneità all'attività di spaccio cui era dedito [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano a sostegno della diversa qualificazione le sentenze dalle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024), Gambacurta e n. 51063 del 27/09/2018, Murolo. 3.c Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2 e 7 legge 895/1967 nonché il deficit motivazionale non avendo la Corte tenuto conto che, nel marzo 2021, ci si trovava ancora in pieno stato pandemico e che "i documenti relativi alle armi" erano detenuti dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA] per cui non poteva essere configurato l'elemento soggettivo del reato. 3.d Con il quinto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 5 della legge 895/1967 nonché il deficit motivazionale in relazione alla medesima norma, deducendo che: era rimasto provato che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della presenza dello stupefacente sino al 6 gennaio; le armi e le munizioni "erano presenti" nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1969; la disciplina invocata non poteva trovare ostacolo nella detenzione nel medesimo locale della droga. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può trovare accoglimento risultando articolato in motivi infondati o non consentiti in sede di legittimità. 1. Il primo motivo eccepisce che la sentenza di primo grado sarebbe viziata da un contrasto fra dispositivo e motivazione che la sentenza di appello non avrebbe potuto emendare. Va però osservato che non vi è alcuna contraddizione fra il dispositivo della sentenza di primo grado e la motivazione. Nel dispositivo: è richiamato l'art. "442 cpp", così rendendo palese che si stava procedendo con le forme del rito abbreviato, rito che, ex lege, determina l'abbattimento di un terzo della pena irrogata; si afferma la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai "reati loro ascritti" e, quindi, in relazione a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.PR.309/90 contestato al capo 1) e del delitto relativo alla detenzione delle armi e delle cartucce contestato al capo 2); si dà atto del riconoscimento delle attenuanti generiche. A tutto voler concedere alla difesa, pertanto, potrebbe profilarsi solo un'incompletezza del dispositivo, nella parte in cui non esplicita l'esito del giudizio di bilanciamento, cui il GUP ha posto rimedio in sede di motivazione, avendo chiarito che le attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti sull'aggravante dell'art. 80. 1.a Giova ricordare che l'incompletezza del dispositivo determina la nullità della sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice, presupposto che non ricorre quando l'interpretazione del dispositivo in correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa, permetta di ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto ( Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, Arzu, Rv. 254343 - 01; Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Cursale, Rv. 270657 - 01). In ogni caso, il prospettato contrasto non rientrerebbe comunque in nessuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 604 cod. proc. pen., sicché, in considerazione dell'effetto devolutivo derivante dall'appello, il vizio sarebbe ormai sanato dalla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep.2018 ), Barallo, Rv. 273539 - 01). Siffatto risultato esegetico trova conferma nelle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite nell'ipotesi, certamente più radicale rispetto a quello in esame, di mancanza assoluta della motivazione avendo il massimo organo nomofilattico ritenuto che non si fosse in presenza di uno dei casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Nell'occasione la Corte ha precisato che, anche a fronte del deposito del mero dispositivo, il giudice d'appello può decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (Sez. U., n. 3287 del 27/11/2008, (dep. 2009), R. 244118; in senso conforme, più recentemente, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Annorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Esemplare). Tale arresto si trova recepito nelle pronunce che hanno più specificatamente esaminato le ipotesi di divergenza tra dispositivo e motivazione essendo stato ritenuto illegittimo "il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice di rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello" (Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247252; conf. Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep.2018), Barallo, Rv. 273539 - 01; Sez. 2, n. 37659 del 28/9/2022, Corsaro). 2. Venendo ai restanti motivi, il secondo e il quarto denunciano la violazione di legge sostanziale e tutti i possibili vizi della motivazione senza precisare in che parte la motivazione è mancante e in quale è contraddittoria e in che parte è manifestamente illogica. E' pertanto necessario ribadire che: ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello; Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, [OSCURATO:PERSONA]); il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023 Rv. 284152 - 01; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018 Imp. Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 - 01). Ciò perché il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (606 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01) con la conseguenza che spetta soltanto all'interessato -a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi (ulteriormente valorizzata a seguito della recente novella) e quindi d'inammissibilità del ricorso- di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza SEz. 2, n. 13565 del 13/10/2023 (dep. 2024).2.a Con le censure sviluppate nel secondo motivo, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di elementi di fatto che si assumono incompatibili con l'ipotesi accusatoria e chiedendo una rilettura del compendio probatorio al fine di accreditare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti. A questo proposito, è il caso di ricordare che, "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato (o ad altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso), che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). "Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione ( Sez. 2, n. 14654 del 7/3/2024, Bertelli, rv. 286268, in motivazione). 2.b Va, anche, aggiunto che le censure difensive prendono in considerazione circostanze di fatto o lacune investigative del tutto marginali, quali le commissioni effettuate il 5 gennaio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o gli esiti del servizio di osservazione del 7 gennaio, che permise agli operanti di rilevare che [OSCURATO:PERSONA] trasportò qualcosa di ingombrante prelevato dall'auto di Sakbar verso il retro della sua abitazione ma non anche di scorgere l'oggetto di una attività, o valorizzano fonti di prova che la Corte territoriale aveva ritenuto scarsamente significative, quali la deposizione di Starich e l'esame dell'imputato, senza però un effettivo confronto con le risultanze che i giudici di merito hanno posto a fondamento della condanna. A pag. 6 della sentenza, il GUP riporta le spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del fatto che dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] già da tempo collaborava con [OSCURATO:PERSONA] nella custodia dello stupefacente non soltanto consentendogli di nascondere la droga nella sua proprietà ma anche procedendo alla separazione nei sacchi della sostanza. A pag. 7 della medesima sentenza, inoltre, sono sintetizzate le dichiarazioni, dello stesso tenore, rese da [OSCURATO:PERSONA] al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La Corte d'appello, in maniera del tutto logica, inoltre, rileva che non sono state intercettate telefonate con le quali [OSCURATO:PERSONA] intimava a [OSCURATO:PERSONA] di rimuovere dalla cantina la droga e si sofferma sulla telefonata del 6 gennaio 2022 per sottolineare che dalla conversazione non emergeva alcuna ragione di contrapposizione. Viene, inoltre, sottolineato che l'intervento dell'idraulico che, nella versione difensiva, aveva determinata la discoperta della droga era precedente alla telefonata per cui alle 13, ora della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] doveva già sapere che all'interno del suo locale vi era la marijuana. Il processo inferenziale che porta la Corte territoriale alla conclusione secondo cui i sacchi di marjuana erano stati trasportati nella cantina il 7 gennaio 2022 dalla "coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", ancora, non presenta incongruenza alcuna, tanto meno manifeste, e risulta sostanzialmente ignorata dal ricorso. 2.c Può quindi concludersi che a fronte di una motivazione congrua, analitica ed esaustiva, saldamente ancorata alle prove acquisite ed esente da salti logici o incongruenze, la difesa si è limitata a riproporre doglianze, già respinte dalla Corte territoriale, fondate su una lettura atomistica e parcellizzata di alcune delle risultanze probatorie, manifestamente prive di fondamento. 3. Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere anche il terzo motivo di impugnazione, risultando il quantitativo di droga che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a trasportare all'interno del suo locale nascondendolo nella botte così significativo da precludere la qualificazione in termini di fatto lieve della condotta accertata. Proprio la sentenza Murolo richiamata dal ricorso riconosce che uno degli indicatori selezionati dalla norma può assumere "in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Né la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale trova ostacolo nei principi enunciati dalla sentenza Gambacurta, avendo la sentenza impugnata sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] poteva forse ignorare il quantitativo di principio attivo presente nella droga contenuta nei quattro sacchi di immondizia ma "ben conosceva il ponderoso materiale che stava occultando per conto dell'amico", così dimostrando una adesione al programma delittuoso perseguito da [OSCURATO:PERSONA] che non giustifica la differenziazione del titolo di reato invocata dal ricorrente.4. Generici in quanto non si confrontano con la motivazione contestata sono gli ultimi due motivi del ricorso. La Corte territoriale ha, infatti, osservato che il padre dell'imputato venne meno el marzo del 2021 per cui le restrizioni alla circolazione determinate dalla pandemia non potevàlgiustificare un ritardo nella presentazione della denuncia prescritta dal TULPS di oltre dieci mesi. Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/67, inoltre, è stato dalla Corte territoriale motivato valorizzando non soltanto la detenzione della droga ma anche "la qualità e la quantità delle armi illegalmente gestite". Tali argomenti, però, sono ignorati dal ricorso e ciò determina l'inammissibilità degli ultimi due motivi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.