CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ì4-1 c‘N ravverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la responsabilità dell'imputata esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'istituto della lieve entità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato il diniego in,considerazione delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] 9-131-tql- DEPOSITATA A R 2026 ft F