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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10921/2026

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on Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Assunta PANICO e Vincenza VENERUSO;- intimate -Avverso la sentenza n. 2789/22 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 17 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del diciannovefebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il coniuge PanicoAssunta e la figlia [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzionedelle somme, rispettivamente di euro 1.025.000,00; euro 11.000,00 edeuro 33.500,00 che assumeva di aver prestato ai convenuti tra gli anni2002 e 2007 nell’ambito del rapporto professionale ed amicale instauratosiNumero registro generale 27208/2022Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 10921/2026Data pubblicazione 24/04/2026con gli stessi.

Il Tribunale di Napoli condannava il Veneruso a pagare lasomma di euro 613.714,71, e la Corte d’appello rigettava il gravameinterposto dallo stesso.Quest’ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi,mentre il [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.In data 16 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia alricorso datato 29 dicembre 2025, e in data 29 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] depositato atto di adesione alla rinuncia reso in pari data.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Come premesso la parte ricorrente, a mezzo di apposito atto, harinunciato al ricorso.L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal procuratore, munito di procuraallegata e attestata di conformità.Il procuratore della parte controricorrente ha accettato la rinuncia,avendone facoltà come risulta dalla relativa procura alle liti.Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio concompensazione integrale delle spese di lite.Dev’essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.Le spese vanno compensate fra le parti come da richiesta delle stesse.Nulla per quelle con le altre parti essendo le stesse rimaste intimate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Dichiara le spese di lite fra ricorrente e controricorrente integralmentecompensate fra le parti.Così deciso in Roma, il diciannove febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Assunta PANICO e Vincenza VENERUSO;- intimate -Avverso la sentenza n. 2789/22 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 17 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del diciannovefebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il coniuge PanicoAssunta e la figlia [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzionedelle somme, rispettivamente di euro 1.025.000,00; euro 11.000,00 edeuro 33.500,00 che assumeva di aver prestato ai convenuti tra gli anni2002 e 2007 nell’ambito del rapporto professionale ed amicale instauratosiNumero registro generale 27208/2022Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 10921/2026Data pubblicazione 24/04/2026con gli stessi. Il Tribunale di Napoli condannava il Veneruso a pagare lasomma di euro 613.714,71, e la Corte d’appello rigettava il gravameinterposto dallo stesso.Quest’ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi,mentre il [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.In data 16 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia alricorso datato 29 dicembre 2025, e in data 29 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] depositato atto di adesione alla rinuncia reso in pari data.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Come premesso la parte ricorrente, a mezzo di apposito atto, harinunciato al ricorso.L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal procuratore, munito di procuraallegata e attestata di conformità.Il procuratore della parte controricorrente ha accettato la rinuncia,avendone facoltà come risulta dalla relativa procura alle liti.Entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio concompensazione integrale delle spese di lite.Dev’essere dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.Le spese vanno compensate fra le parti come da richiesta delle stesse.Nulla per quelle con le altre parti essendo le stesse rimaste intimate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Dichiara le spese di lite fra ricorrente e controricorrente integralmentecompensate fra le parti.Così deciso in Roma, il diciannove febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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