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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10687/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 8.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; [OSCURATO:PERSONA] che la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sia stata adeguatamente fondata, non solo sul rilievo del difetto degli indici della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica, ma anche sulla testuale presa in considerazione delle pronunce di merito, da cui si evince che la detenzione dell'arma clandestina, oggetto della prima sentenza di condanna, sia stata del tutto estemporanea e slegata dal precedente reato associativo in materia di stupefacenti, oggetto della prima sentenza di condanna; Considerato che il ricorso contesta tale motivazione in modo del tutto generico, riproponendo gli stessi argomenti già disattesi dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 8.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; [OSCURATO:PERSONA] che la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sia stata adeguatamente fondata, non solo sul rilievo del difetto degli indici della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica, ma anche sulla testuale presa in considerazione delle pronunce di merito, da cui si evince che la detenzione dell'arma clandestina, oggetto della prima sentenza di condanna, sia stata del tutto estemporanea e slegata dal precedente reato associativo in materia di stupefacenti, oggetto della prima sentenza di condanna; Considerato che il ricorso contesta tale motivazione in modo del tutto generico, riproponendo gli stessi argomenti già disattesi dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso