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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06049/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 163 stesso codice - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, detta sentenza rileva che: - non ricorre nel caso di specie la fattispecie di particolare tenuità del fatto, difettando la scarsa offensività della condotta, consistita nel portare in un luogo pubblico e segnatamente in prossimità di un ufficio postale un coltello da parte di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che presentava una personalità di particolare allarme sociale, avendo riportato più condanne per reati contro il patrimonio nonché contro la persona; - l'imputato non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui risulta avere già beneficiato per due volte, come da certificato penale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 163 stesso codice - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza rileva che: - non ricorre nel caso di specie la fattispecie di particolare tenuità del fatto, difettando la scarsa offensività della condotta, consistita nel portare in un luogo pubblico e segnatamente in prossimità di un ufficio postale un coltello da parte di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che presentava una personalità di particolare allarme sociale, avendo riportato più condanne per reati contro il patrimonio nonché contro la persona; - l'imputato non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui risulta avere già beneficiato per due volte, come da certificato penale. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.