CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 11791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato ai ricorrenti la pena richiesta e concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. L'annullamento senza rinvio (e senza trasmissione atti) ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione attraverso la quale il Tribunale aveva sostituito ai ricorrenti la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., sicché, non ritenendo tale sostituzione consentita nel caso di specie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, in quanto non si sarebbe potuta salvare soltanto una parte dell'accordo sulla pena; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, contrariamente a quanto ha presupposto la Corte di cassazione con la sentenza impugnata, che l'istanza di applicazione della pena avanzata da entrambi i ricorrenti conteneva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. La presenza in origine di tale richiesta — che non era legittima per le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata - doveva condurre la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza di applicazione della pena disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso, stante l'impossibilità di "salvare" solo una parte dell'accordo intervenuto tra le parti (cfr. Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722). P.Q.M. Revoca la sentenza N. 45903 pronunciata dalla Corte di cassazione in data 25/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza n. 210 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Fermo in data 08/06/2023 al quale dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso.Ordina l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se non detenuti per altra causa. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra [OSCURATO:PERSONA] PENALE2 ti MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]