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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21680/2026

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), in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore;- INTIMATAe nei confronti diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026CONSORZIO NAPOLI 10 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), consede a Napoli, via Brin n.63, in persona del legale rappresentante protempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marotta- CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5669/2019 depositatail 22 novembre 2019 nel proc. n. 2411/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – Funzionario CIPE ex art. 71L. n. 219/1981 (di seguito, PCM) ha impugnato la sentenza 22 novembre2019 n. 5669 con cui la Corte di appello di Napoli, all’esito del giudizio dirinvio conseguente alla cassazione di due sentenze di quella stessa Corte(la non definitiva n. 132/2007, la definitiva n. 3483/2009) pronunciata daCass., sez.

I, 13 maggio 2015, n. 9788, ha rigettato l’appello incidentaledella PCM e accolto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] 10 in liquidazione(di seguito, Consorzio) contro la decisione di primo grado.In sostanza, delle due parti convenute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]), solo una, il Consorzio, è stata assoltadalla domanda di condanna al risarcimento dei danni.Da qui l’interesse della PCM a proporre ricorso per cassazione contro lasentenza n. 5669/2019 della Corte di appello di Napoli.1.1.

Il giudizio davanti al Tribunale (n. 24853/1990 R.G.) era statopromosso da [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazione notificato il 21 novembre 1990(così si legge a pagina 2 della sentenza impugnata e a pagina 1 del ricorsoper cassazione della PCM).Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Agrimont aveva agito sia contro il Consorzio che contro il FunzionarioCIPE (oggi PCM) per ottenere il risarcimento dei danni conseguentiall’occupazione (non seguita da espropriazione), all’omessa custodia e alsuccessivo degrado, nel periodo compreso tra il 26 luglio 1983 (data delprovvedimento di occupazione) e il 3 aprile 1992 (verbale di restituzione),del complesso industriale, ex stabilimento metallurgico Corradini, posto inNapoli di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] e meglio descritto in atti.A fondamento della domanda, [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che: conordinanza 14 luglio 1983 n. 592 il Sindaco di Napoli – Commissariostraordinario del Governo per l’attuazione del programma ex tit.

VIII, l. n.219/1981, aveva individuato le aree di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], indicandonele particelle e vincolandole per la realizzazione del programma; conordinanza 26 luglio 1983 n. 612 il Sindaco di Napoli – Commissariostraordinario del Governo aveva disposto l’occupazione di urgenza dellearee e dello stabilimento (ex Corradini) ivi sussistente; con ordinanza 10agosto 1983 n. 638 il progettato intervento per la realizzazione di alcuneopere di urbanizzazione secondaria era stato affidato in concessione aConsorzio Napoli 10, anche per le procedure espropriative ex titolo VIII l.n. 219/1981; nei mesi di agosto e settembre 1983, in più riprese, eranostati redatti i verbali di consistenza e di occupazione dei cespiti ivi indicati,con immissione del Sindaco di Napoli, Commissario straordinario delGoverno, nel possesso formale e materiale degli stessi; in data 12 aprile1985 lo stabilimento industriale veniva valutato in lire 20.819.062.380; adoltre sei anni dall’occupazione dell’area, né il Consorzio né il [OSCURATO:PERSONA] avevano determinato e corrisposto le indennità diespropriazione e di occupazione; nelle more del procedimentoespropriativo, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto disporre degli immobili che, nelfrattempo, avevano subito l’inevitabile degrado derivante dallo stato diabbandono in cui erano stati tenuti, con grave danno per la società.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Agrimont aveva chiesto la condanna dei convenuti sia al pagamentodell’indennità di occupazione, sia al risarcimento dei danni per il degradodel complesso immobiliare.In pendenza del giudizio di primo grado, l’area era stata restituita allasocietà proprietaria, come da provvedimento del 3 aprile 1992.1.2.

Con sentenza 5 dicembre 2003 n. 12257 il Tribunale di Napoliaveva condannato entrambe le parti convenute, in solido fra loro, alrisarcimento dei danni liquidati alla data della decisione in lire5.500.000.000 convertiti nella somma, arrotondata, di euro 2.840.000,00,oltre interessi dalla domanda.Sulla diversa questione, estranea al presente giudizio, relativaall’indennità di occupazione legittima, con sentenza non definitiva 29dicembre 1994 n. 10465 il Tribunale di Napoli si era dichiaratoincompetente.

Era poi intervenuta, dopo una cassazione con rinvio, ladecisione della Giunta speciale per le espropriazioni (GSE) presso la Corted’appello di Napoli (sentenza n. 29/2002).1.3.

La sentenza definitiva n. 12257/2003 del Tribunale di Napoli erastata impugnata con appello principale dal Consorzio.Aveva inoltre proposto appello incidentale il Funzionario CIPE (oggiPCM) «sul capo della sentenza che non ha accolto l’eccepito difetto dilegittimazione passiva» (così a pagina 5 della sentenza qui impugnata; v.anche pagina 3 del ricorso della CPM: «[…] avverso la sentenza resa dalTribunale di Napoli - 6° Sez.

Stralcio n. 12257/03, proponeva appello ilConsorzio “Napoli 10” […] Si costituiva in giudizio il Funzionario CIPE,spiegando a sua volta appello incidentale sul capo della sentenza che nonaveva accolto l’eccepito difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione statale»), sul presupposto, questa la linea difensivadell’appellante in via incidentale (oggi PCM), che unico responsabile fosse ilConsorzio quale concessionario dei lavori e soggetto autorizzato a occuparein via esclusiva e d’urgenza parte dell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA].

Il FunzionarioNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026CIPE aveva altresì richiamato un accordo transattivo concluso il 31 luglio2001 tra il Commissario straordinario del Governo e il Consorzio (peraltro,evidentemente, inopponibile ad [OSCURATO:SOCIETA]).2.

Nel giudizio di appello n. 2725/2004 R.G. avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale n. 12257/2003, promosso, come si è detto, in viaprincipale dal Consorzio e in via incidentale dalla PCM (vi era stato ancheappello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]), erano state emesse due sentenze.2.1.

Con sentenza non definitiva 22 gennaio 2007 n. 132 la Corted’appello di Napoli si era pronunciata sulle questioni riguardanti lalegittimazione passiva sostanziale ossia l’individuazione dei soggettiresponsabili dei danni sofferti da [OSCURATO:SOCIETA], «rigettando le eccezioni di nondebenza del danno e di difetto di legittimazione passiva, dichiarando la colpaconcorrente del Consorzio e della PCM nella produzione dell’evento dannosoe, per la determinazione dell’entità dei danni subiti dalla srl, rimetteva lacausa sul ruolo istruttorio al fine di chiedere chiarimenti al CTU» (così apagina 4 del ricorso per cassazione della PCM).

La Corte d’appello avevaravvisato la responsabilità solidale del Consorzio, quale concessionario inforza di concessione traslativa e titolare dei poteri ablativi necessari perrealizzare il programma di ricostruzione (artt. 80 e 81, l. 14 maggio 1981,n. 219), e della PCM, quale autorità che aveva emesso il provvedimento dioccupazione 26 luglio 1983 e aveva redatto gli stati di consistenza,sostanzialmente impossessandosi degli immobili di [OSCURATO:SOCIETA] per poirestituirli solo nell’aprile 1992.La sentenza non definitiva n. 132/2007 era stata impugnata dalConsorzio con ricorso per cassazione (n. 3144/2008 R.G.).La PCM aveva proposto ricorso per cassazione incidentale (n.7935/2008 R.G.) «per tre motivi» (così a pagina 7 di Cass. n. 9788/2015)censurando la sentenza non definitiva «nella parte in cui ha respintol’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla PMC» (così apagina 7 della sentenza qui impugnata, che riporta in sintesi i tre motivi diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricorso per cassazione, volti a escludere ogni responsabilitàdell’amministrazione statale concedente differenziandone la posizionerispetto a quella del concessionario Consorzio, su cui incombevano i doveridi custodia e manutenzione e che già era stato dichiarato dalla Corted’appello di Napoli unico soggetto legittimato a corrispondere l’indennità dioccupazione).2.2.

Con la sentenza definitiva 27 novembre 2009 n. 3483 la Corted’appello di Napoli, sulla scorta della espletata C.T.U. e acquisiti chiarimentidall’ausiliario, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalConsorzio, aveva condannato Consorzio e PCM, in solido, al risarcimento deidanni per l’omessa custodia e il degrado del complesso immobiliareequitativamente liquidati in euro 5.565.711,94 alla data della decisione.Come si legge alla pagina 8 della sentenza qui impugnata e alla pagina4 del ricorso per cassazione della PCM, la sentenza definitiva n. 3483/2009,condannati in solido Consorzio e PCM, aveva precisato: «Rimane comunqueferma la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non haimpugnato la sentenza di primo grado nella parte concernente laliquidazione dei danni da risarcire alla [OSCURATO:SOCIETA] e non può giovarsi deimotivi di appello sul punto formulati dal [OSCURATO:PERSONA] 10 …. a pagarealla detta società l’ulteriore somma di € (5.704.859,73 – 5.565.711,94) =139.147.79».Quella conclusione era stata successivamente ritenuta illogica eapodittica da Cass., sez.

I, 13 maggio 2015, n. 9788, essendo stataproposta dalla PCM impugnazione incidentale sulla questione pregiudizialedella propria responsabilità (e in subordine di quella esclusiva) dichiaratadal Tribunale in ordine ai danni lamentati da [OSCURATO:SOCIETA].

«E ciò sotto unduplice profilo: a) anzitutto al fine di escluderla in radice per aver assuntoche il complesso immobiliare era sempre rimasto nella disponibilità diAgrimont pur dopo il provvedimento di occupazione temporanea 26 luglio1983; b) e quindi per sentirla diminuire a causa del fatto colposo dellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietaria che, pur non avendone comunque perduto la (totale)disponibilità, né durante il periodo di redazione dei verbali di consistenzaricordati dalla stessa Corte di appello, né successivamente, aveva maiprovveduto "alla manutenzione e salvaguardia degli immobili" (art. 1227c.c.): fatto quest'ultimo pacifico perché oltre ad essere stato accertato dallasentenza definitiva (e non impugnato da alcuna delle parti) è statonuovamente ribadito dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] perfino in relazione al periodosuccessivo alla riconsegna degli immobili (anno 1992) e fino al contratto dicompravendita 25 ottobre 1999 al comune di Napoli» (Cass., sez.

I, 13maggio 2015, n. 9788, pagina 14).3.

Le due sentenze della Corte d’appello di Napoli, la non definitiva n.132/2007 e la definitiva n. 3483/2009, erano state impugnate in cassazionedal Consorzio e dalla PCM.Con ricorso principale n. 3144/2008 contro la sentenza non definitiva ilConsorzio aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e dunquel’estraneità alla fattispecie di responsabilità civile.La PCM aveva formulato ricorso incidentale n. 7935/2008, articolato intre motivi, contro la sentenza non definitiva e successivo ricorso n.3167/2010 contro la sentenza definitiva, impugnata altresì dal Consorziocon ricorso incidentale n. 4478/2010 (i dati relativi ai numeri di ruolo deiricorsi per cassazione sono tratti direttamente dalla sentenza Cass., n.9788/2015; la sentenza qui impugnata e il ricorso per cassazione riportanoa volte dati differenti).La Corte di cassazione ha cassato con rinvio al giudice di merito per unnuovo esame degli appelli, quello incidentale della PCM e quello principaledel Consorzio.3.1.

Il motivo di ricorso del Consorzio volto a far valere il proprio difettodi legittimazione passiva è stato accolto dalla Corte di cassazione che hacassato con rinvio la decisione impugnata.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20263.2.

Del pari sono stati ritenuti fondati i motivi di ricorso della PCM edel Consorzio sul tema della mancata perdita di disponibilità dei propri benida parte di [OSCURATO:SOCIETA].Secondo la Cass. n. 9788/2015, in primo luogo la Corte d’appelloavrebbe dovuto accertare l’an dell’affermata responsabilità e valutare altresìun eventuale fatto colposo della proprietaria in relazione all’art. 1227 c.c.:«Per cui il relativo accertamento diveniva addirittura pregiudiziale rispettoa quello inerente al criterio cui commisurare i danni prodotti dall'accertatostato di abbandono dell'immobile nel periodo compreso tra la data delprovvedimento di occupazione (26 luglio 1983) ed il verbale di restituzione(3 aprile 1992); dovendosi a tal fine stabilire non solo (e non tanto) se dettaresponsabilità (considerata pacifica) gravasse sulla concedente o invece sulconcessionario, o infine su entrambi (come ritenuto dalla Corte di appello),ma ancor prima ed a monte, se sussistesse a carico di taluno di dettisoggetti ed a quale titolo; nonché, in subordine, se non vi avesse concorsoed in che misura il fatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA] nella cui disponibilità gliimmobili sarebbero rimasti anche durante detto periodo, una volta che né ilmenzionato decreto di occupazione né tanto meno i verbali di consistenzamenzionati dalle sentenze (pag. 7-8 sent. non defin.) - peraltro al solo alfine di decidere la prima questione - erano idonei ad escluderla: una cosaera infatti accertare la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedottadall'[OSCURATO:SOCIETA], tutt'altra questione quella di stabilire se siffatta obbligazionesussistesse ed in che misura (attesa la prospettata corresponsabilità delcreditore) a carico dell'ente o degli enti passivamente».La Corte di cassazione ha poi aggiunto: «D'altra parte, alla questionenon poteva essere data risposta che attraverso l'individuazione di unverbale di immissione in possesso ex art. 3 legge 1 del 1978, della PCM (peril tramite dei suoi funzionari all'uopo delegati) e della sua data, avendoripetutamente la giurisprudenza di questa Corte enunciato al riguardo iseguenti principi: a) che soltanto la formale redazione di un verbale diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immissione in possesso (costituente atto pubblico), in conseguenza dellapronuncia di un decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, può farpresumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si siaeffettivamente impossessata dell'immobile e che il proprietario di questosubisca, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà digodimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne (Cass.13582/2002; 7775/2001); b) che avvenuta l'immissione in possesso inconseguenza del menzionato verbale non è più sul proprietario che incombela prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprioil beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare lamancata esecuzione (in tutto o in parte) del provvedimento amministrativoablatorio (Cass. 7248/2014; 8384/2008; 6491/2004; sez. un. 510/1999) eche comunque al proprietario sia stata lasciata (in tutto o in parte) ladisponibilità del bene; c) per converso, in mancanza del suddetto verbale,non è possibile attribuire al suddetto beneficiario del decreto alcun acquistodel possesso dell'immobile né tanto meno le relative responsabilità a menodella prova, questa volta a carico del proprietario, che l'acquisto delpossesso ad opera della PCM e la contemporanea perdita da parte delsoggetto cui faceva capo si erano comunque realizzati attraverso attiinequivocabilmente indicativi dell'inizio del nuovo rapporto (e la cessazionedi quello precedente) con il bene: quali esemplificativamente quelli indicatidalla giurisprudenza della recinzione di un'area, ovvero del suodimensionamento (Cass. 790/2010) tramite apposizione di picchetti.Di nessuno di questi principi hanno tenuto conto le sentenze di appelloche si sono limitate a presumere l'avvenuta materiale occupazione delcomplesso [OSCURATO:SOCIETA] ora in base all'adozione del decreto di occupazionetemporanea, ora in base al verbale di restituzione: senza mai affrontare laquestione neppure al lume degli elementi oggettivi dedotti dalle parti (e dalConsorzio 10 in particolare) le quali avevano riferito degli stati diconsistenza redatti in coincidenza del decreto di occupazione temporaneaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026tra i funzionari della PCM e l'[OSCURATO:SOCIETA], ma non anche di un verbale diimmissione in possesso (Cass.7930/2012); nonché del provvedimento 4febbraio 1984 della stessa PCM che aveva sospeso il compimento diqualsiasi adempimento relativo all’espropriazione ed imposto il relativodivieto anche al [OSCURATO:PERSONA].

E malgrado il Consorzio ricorrente avessefornito quale ulteriore dato certo documentale (non contestato dalle altreparti) che la PCM aveva provveduto alla (formale) restituzione proprio aseguito del ricordato provvedimento commissariale 10366/1991 che avevaconstatato come gli immobili "sono sempre rimasti nella piena disponibilitàdella ditta proprietaria, non essendo intervenuta consegna degli stessi alconcessionario, né presa di possesso dell'amministrazione, degli stessi daparte giusta quanto disposto con la surriportata disposizione n.1621/84...".Le decisioni impugnate vanno conclusivamente cassate conconseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversacomposizione, riesaminerà gli appelli della PCM e gradatamente delConsorzio Napoli 10 attenendosi ai principi esposti; e provvedendo altresìalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».4.

Come si legge a pagina 13 della sentenza impugnata (negli stessitermini, v. le pagine 10 – 11 del ricorso della PCM), il giudizio davanti allaCorte d’appello di Napoli (n. 2411/2016 R.G.) è stato riassunto da Agrimontin liquidazione per far valere la responsabilità della PCM, in via solidale conil Consorzio o in via esclusiva, e del Consorzio, in via solidale con la PCM oin via esclusiva, e per accertare l’insussistenza di una propria qualsivogliaresponsabilità, nonché per ottenere la condanna delle controparti, in solidotra loro, o della sola PCM, al risarcimento dei danni da quantificarsi nellasomma già liquidata dal Tribunale di Napoli in primo grado o, in subordine,in quella liquidata con la sentenza definitiva della Corte d’appello di Napoli.Rileva nel proprio ricorso (pagina 11) la PCM che «[n]el giudizio dirinvio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello si costituivasia la PCM (all. 3) sia il [OSCURATO:PERSONA] 10 (all. 4), i quali ribadivano leNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026conclusioni già formulate negli scritti già depositati nel precedente giudiziodi appello. […] La Corte di Appello […] ha respinto l’appello incidentale dellaPCM, volto a far valere il proprio difetto di legittimazione passiva; ha accoltol’appello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] 10, respingendo ladomanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; ha datostatuizione con il quale la precedente sentenza n. 3483 del 2009 avevarespinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [su una questionenon più attuale, la domanda di risarcimento del danno per la perdita dimacchinari e impianti industriali fissi installati, oltre che sullaquantificazione del danno, n.d.r.]».A tal ultimo proposito, si richiama quanto stabilito dalla Corte d’appellodi Napoli con la sentenza n. 5669/2019: «In merito, infine, al motivo diappello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui la medesima halamentato la mancata condanna delle controparti al risarcimento del dannosubito per la perdita dei macchinari e degli impianti industriali fissi installatinel proprio (ex) stabilimento industriale nonché la riduzione economica dellaquantificazione del danno rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primogrado, il relativo rigetto pronunciato dalla Corte di Appello con sentenza n.3483/209 deve ritenersi ormai passato in giudicato, in quanto su tali puntila stessa [OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto ricorso per Cassazione nonché si rilevache sul primo profilo tale parte nulla ha peraltro dedotto in sede diintroduzione / riassunzione del presente giudizio di rinvio».La sentenza ora impugnata ha accolto unicamente l’appello principaledel Consorzio, respingendo l’appello incidentale della PCM.[OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto ricorso per cassazione.4.1.

Mentre nell’intestazione della sentenza impugnata viene indicatatra le parti la PCM «in persona del legale rapp.nte p.t. e CommissarioStraordinario per il Contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titoloVIII della L 219/1981 (D.P.C.M. 20/02/2005 e ss), in persona del legaleNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026rapp.nte p.t., rapp.to e dom.to come in atti – Appellata e appellanteincidentale», sempre a pagina 13 si legge: «Nel giudizio di rinvio in oggettonon si costituiva la P.C.M. ma soltanto il [OSCURATO:PERSONA] 10, che chiedevail rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione con lariassunzione in esame».Si veda anche a pagina 19: «Orbene, avendo questa Corte rigettato(come sopra) i suddetti motivi di appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], le cuiquestioni sono state poi oggetto dei primi due motivi del ricorso perCassazione ed esaminati della sentenza di rinvio della Suprema Corte,esclusa, poi, la legittimazione, passiva del [OSCURATO:PERSONA] 10, non ènecessario a questo punto esaminare le questioni che sono state oggettodei motivi di ricorso in Cassazione che sono stati ritenuti implicitamenteassorbiti dall’accoglimento dei motivi pregiudiziali di ricorso proposti dallamedesima PCM e cioè in particolare con cui questa ultima ha in sostanzacensurato la sentenza di appello n. 3483/2009 nella parte in cui haproceduto alla valutazione equitativa del danno, in quanto le suddettequestioni non sono state “riproposte” nel presente giudizio di rinvio, in cuila PCM non si è “costituita” e quindi deve ritenersi che su di esse è ormaicaduto il giudicato».

E ciò la Corte napoletana aveva fatto in applicazionedell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, atteso il carattere chiusodel giudizio di rinvio, il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle questionidichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione con rinvio solo seespressamente riproposte, restando esse altrimenti coperte dal giudicato.La sentenza della Corte d’appello di Napoli richiama Cass. n. 10567/2003,Cass. n. 90/2007, Cass. n. 24093/2013.

Si vedano altresì, altresì, Cass.,sez.

III, ord. 22 novembre 2018, n. 30184, così massimata: «In sede digiudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questionidichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse sianostate espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcunobbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione»; Cass., sez.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026V, 26 maggio 2023, n. 14813, così massimata: «Nel giudizio di cassazionenon trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinunciaalle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sullequestioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice dimerito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria,non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, incaso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventualegiudizio di rinvio»; Cass., sez.

III, 3 novembre 2025, n. 28968, che haenunciato il seguente principio di diritto: «La proposizione di un ricorso percassazione in via incidentale impedisce la formazione del giudicato sul capoautonomo di sentenza in tal modo impugnato, anche qualora la Corte dicassazione non si pronunci su detta impugnazione, ritenendola assorbitadall’accoglimento del ricorso spiegato in via principale su altro capo disentenza, sicché la relativa questione è rimessa alla delibazione del giudicedel rinvio, ove innanzi allo stesso riproposta».4.2.

La Corte d’appello di Napoli, riesaminati prima l’appello incidentaledella PCM (pagine 15 – 17) e poi, «gradatamente», l’appello principale delConsorzio (pagina 18 - 19), nell’attenersi ai principi illustrati nella sentenzadella Corte di cassazione n. 9788/2015:a) ha considerato necessario, in primo luogo, riesaminare l’appelloincidentale proposto dalla PCM «sotto il profilo dell’accertamento, omessonella sentenza di appello cassata, relativo all’eventuale mancataacquisizione da parte dell’amministrazione della disponibilità del complessoimmobiliare, eventualmente rimasta in capo alla proprietaria nonostante ildecreto di occupazione adottato dalla presidenza stessa»;b) risultando dagli atti ed essendo incontestato tra le parti che consentenza n. 127/97 passata in giudicato resa dalla G.S.E.

«fra le stesse partidel presente giudizio e in relazione alla domanda inerente l’indennità dioccupazione legittima del complesso immobiliare de quo» era statoaccertato, una volta acquisita «tutta la documentazione» ossia «tutti iNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026verbali di consistenza e di immissione in possesso, che “… il complessoimmobiliare e le aree pertinenziali scoperte furono consistite ed occupate afar data dal 29 marzo 1983 … con contestuale immissione nel possessoformale e materiale degli immobili in favore del Sindaco di Napoli –[OSCURATO:PERSONA] del Governo ed affidamento in custodiatemporanea al sig. [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 35 della sentenza GSE 127/97)»,ha ritenuto che si era formato giudicato implicito su quel puntofondamentale comune alle due cause.

La Corte d’appello di Napoli harichiamato, in via di premessa, un brano tratto da un più ampio passaggiomotivazionale di Cass., sez.

II, 8 aprile 2016, n. 6931, concernente ancheil rapporto tra due giudizi di divisione e la questione del giudicato esternoimplicito sulla comoda o meno divisibilità di un immobile, giudicato in quelcaso non ravvisato.

Si riporta di seguito il più ampio ragionamento svoltoda Cass. n. 6931/2016: «1.1.3 - Né, d'altra parte, si può ritenereintervenuto sul punto un giudicato, sia pure implicito.

Invero, quando duegiudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapportogiuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato (profilo, quest’ultimo, peraltro, non dedotto nédimostrato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.), l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione suquestioni di fatto o di diritto preclude il riesame dello stesso punto di dirittoaccertato e risolto, solo qualora la situazione o le questioni siano relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause (Sez. 5, Sentenza n.23723 del 21/10/2013).

A tal fine, inoltre, il predetto accertamento deveformare la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 5478 del 05/03/2013).

Nella fattispecie in oggetto, laquestione in relazione alla quale la [OSCURATO:SOCIETA]. invoca l'intervenuta formazionedel giudicato (vale a dire, la comoda o meno divisibilità del cespitedividendo), da un lato, non costituiva un punto fondamentale comune adNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026entrambi i giudizi (la divisibilità dei beni ripartiti nel primo giudizio noncomportava di per sé la divisibilità anche di quello oggetto del secondoprocesso, e viceversa); dall'altro lato, non rappresentava neppure lapremessa logica indispensabile sottesa alla prima decisione passata ingiudicato.

Del resto, il giudicato non si estende ad ogni proposizionecontenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazioneincidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra laquestione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risoltasussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque chel'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga aquestioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presuppostologico indefettibile (Sez. 1, Sentenza n. 16824 del 05/07/2013)».

Su talepremessa, la Corte d’appello di Napoli ha affermato che «deve ritenersi chesulla detta circostanza fondamentale e questione di fatto, relativa allaavvenuta privazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl della formale e materialedisponibilità del detto complesso immobiliare, a seguito del decreto dioccupazione di urgenza emesso in data 14-7-1983 n. 592 dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del programma ex tit.

VIII legge 219/1981, si siaformato il giudicato implicito fra le parti, rilevabile di ufficio (Cass. n.2322/2017)», così citando, da ultimo, un precedente in tema di giudicatoesterno che, alla pari del giudicato interno, «non costituisce oggetto dieccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anched'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi delgiusto processo» (Cass., sez.

III, 31 gennaio 2017, n. 2322);c) ha «inoltre» osservato - così introducendo una autonoma ratiodecidendi come ribadito dalla successiva puntualizzazione, secondo cui«(anche) da tale nuova documentazione» emergeva la provadell’immissione del Commissario di Governo nel possesso formale emateriale dell’area - che l’attore in riassunzione [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto itrentuno verbali di immissione nel possesso attestanti la perdita dellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026disponibilità, da parte sua, dell’intera area oggetto di concessione e che laproduzione di quei documenti nel giudizio di rinvio era ammissibile perchévolta a soddisfare esigenze istruttorie conseguenti alla pronuncia dicassazione con rinvio e giustificata dalla necessità di riesaminare i motivi diappello proposti dalla PCM (con l’appello incidentale) e dal Consorzio (conl’appello principale) alla luce della «rilevanza determinante» di quelladocumentazione.

Questo l’autonomo ragionamento svolto dalla Corted’appello: «Inoltre, si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] srl ha in sede diriassunzione del presente giudizio a seguito della suddetta sentenza dirinvio della Corte di Cassazione, esibito e depositato copia conforme dei n.31 verbali redatti, rispettivamente, dal 29 luglio 1983 al 07 agosto 1983,con i quali il Sindaco di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Governo vieneimmesso tramite i Funzionari da lui delegati, nel pieno possesso, formale emateriale, della intera area “oggetto di concessione”, in cui si dichiara che,dalla relativa data degli stessi, l’Autorità procedente “immette il Sindaco diNapoli, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Governo, nel possessoformale e materiale dell’immobile innanzi descritto e ne affida la custodia alRag.

Leone”, con conseguente perdita della sua disponibilità da parte dellasocietà proprietaria.

Al riguardo, sotto il profilo della ammissibilità dellasuindicata documentazione si rileva che “nel giudizio di rinvio è ammessa laproduzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata dafatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenzeistruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazioneo dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”(Cass. Civ., sez.

III, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21401).

Nel caso dispecie, si rileva che la Cassazione ha fondato la propria sentenza diannullamento con rinvio de qua sulla base di una esigenza istruttoriaderivante dalla necessità di riesaminare i motivi di appello proposti dallaPCM e dal [OSCURATO:PERSONA] 10 alla luce della rilevanza determinante cheall’uopo poteva assumere il verbale di immissione in possesso del complessoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immobiliare oggetto del decreto di occupazione di urgenza emesso dalCommissario di Governo, non potendo lo stesso essere presunto nella suaesistenza sulla base di altri documenti valutati dalla Corte di appello nellasentenza cassata.

Dunque, deve ritenersi che i suddetti verbali diimmissione in possesso allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl soltanto in sede diintroduzione del presente giudizio di rinvio siano ammissibili e quindiutilizzabili in sede probatoria.

Orbene, (anche) da tale nuovadocumentazione risulta chiaramente che nelle suindicare date di esecuzioneil Commissario di Governo è stato immesso nel possesso formale emateriale del complesso immobiliare de quo, con la conseguente perditadello stesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione all’intero medesimocomplesso» (pagine 16 – 17);d) ha aggiunto che il risultato della prova documentale relativa allaimmissione nel possesso, fornita dai trentuno verbali redatti tra il 29 luglioe il 7 agosto 1983, trovava conferma nel provvedimento 3 aprile 1992 diformale restituzione dell’area ad [OSCURATO:SOCIETA], comportante altresì implicitarevoca, o correzione, del precedente provvedimento 15 luglio 1991 n.10366 del Commissario, formato in assenza di contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA],nel quale si negava la presa di possesso dell’area da partedell’amministrazione.

Queste le parole della Corte d’appello di Napoli: «Ilche risulta essere confermato dal provvedimento del 3-4-1992 di formalerestituzione di tale complesso in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] srl,nonostante un precedente provvedimento commissariale n. 10366/1991con cui la amministrazione aveva constatato, senza il contraddittorio con ilproprietario, che “I beni sono sempre rimasti nella piena disponibilità delladitta proprietaria, non essendo intervenuta consegna degli stessi alconcessionario né presa di possesso degli stessi da partedell’amministrazione”, provvedimento che deve, pertanto, ritenersi esserestato implicitamente revocato dal successivo del 3.4.1992, avente, invece,ad oggetto la formale restituzione di tale complesso dalla amministrazioneNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] srl, provvedimento questo che (alcontrario) presupponeva necessariamente l’avvenuta immissione inpossesso in capo alla amministrazione del complesso immobiliare»;e) ha concluso espressamente nel senso dell’infondatezza dei motividell’appello incidentale proposto dalla PCM, così ulteriormente ribadendo diaverli compiutamente riesaminati in ossequio a quanto disposto dalla Cortedi cassazione con la sentenza n. 9788/2015.

Ad avviso della Corte d’appello,la PCM non aveva assolto l’onere di provare «in altro modo» che Agrimontfosse stata lasciata, in tutto o in parte, nella disponibilità dell’area e anziera stato positivamente «accertato» che [OSCURATO:SOCIETA] «era stata privata delladisponibilità formale e materiale del proprio complesso immobiliare aseguito di esecuzione del decreto di occupazione di urgenza comedocumentato a mezzi i detti verbali di immissione in possesso» (pagine 17– 18).

A pagina 17 della sentenza nel giudizio di rinvio si legge infatti:«Dunque, sulla base degli atti acquisiti in giudizio [tra i quali i trentunoverbali di immissione nel possesso, oltre a quelli relativi al giudizio per ladeterminazione dell’indennità di occupazione, n.d.r.], non avendo la PCM inaltro modo dimostrato che alla [OSCURATO:PERSONA] srl sia stata ciò nonostantelasciata in tutto o in parte la disponibilità del bene, devono ritenersiinfondati i motivi di appello incidentale proposti dalla PCM, con cui la stessaamministrazione aveva dedotto che controparte ([OSCURATO:PERSONA] srl) erarimasta nella disponibilità del complesso immobiliare perciò rimanendoresponsabile della loro custodia e del loro degrado, motivi poi nella presentesede (ri)esaminati alla luce dei principi stabiliti all’uopo dalla sentenza diannullamento con rinvio della Cassazione»;f) accertato lo spossessamento subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effettodell’azione dell’amministrazione concedente (oggi la PCM), la Corted’appello è passata a riesaminare «gradatamente» anche la posizione delConsorzio attraverso l’analisi dei motivi dell’appello principale proposto,appunto, dal Consorzio (pagina 18);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026g) sulla base «innanzitutto», ma non solo, degli elementi forniti daitrentuno verbali di immissione nel possesso redatti dal 29 luglio al 7 agosto1983, come confermato dai verbali di consistenza redatti nell’estate 1983,essendo emersa la prova della «totale sottrazione» dell’area ad operadell’amministrazione concedente, la Corte d’appello di Napoli ha escluso lalegittimazione sostanziale passiva del concessionario, accogliendo cosìl’appello principale proposto dal Consorzio e assolvendolo dalla domandarisarcitoria proposta nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA], «con il conseguenteassorbimento degli altri motivi di appello proposti dal medesimo Consorzio,in quanto concernenti la liquidazione equitativa e alla quantificazioneeconomica del danno».

Si rimanda alle pagine 18 – 19 della sentenzaimpugnata.

Sul punto si è formato il giudicato, non avendo Agrimontproposto ricorso per cassazione contro il Consorzio, definitivamente assoltodalla domanda risarcitoria proposta anche nei suoi confronti nel 1990.4.3.

Come si è già detto, avendo ritenuto non necessario riesaminare lequestioni (non specificate dalla Corte d’appello) poste dalle censure mossedalla PCM col ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva di appellon. 3483/2009 (v. supra, par. 4.1.), con la sentenza qui impugnata il giudicedel rinvio ha respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado (Trib.

Napoli, 5 dicembre 2003, n. 12257) e hacondannato la soccombente a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali delgiudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.5.

Il ricorso per cassazione di PCM è articolato in sei motivi.6. [OSCURATO:SOCIETA], alla quale il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 2020, èrimasta intimata.7.

Si è costituito invece il Consorzio benché estraneo alla controversiatra [OSCURATO:SOCIETA] e PCM essendo ormai passata in giudicato l’assoluzione delladomanda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20268.

In vista dell’adunanza camerale le parti costituite hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso della PCM è affidato a sei motivi.1.1.

Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.».Premette la ricorrente di essersi ritualmente costituita nel giudizio dirinvio riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] davanti alla Corte d’appello di Napoli (n.2411/2016 R.G.) e di avere depositato documentazione e che «[t]uttavia,la Corte d’Appello ha affermato che “Nel giudizio di rinvio in oggetto non sicostituiva la PCM ma soltanto il [OSCURATO:PERSONA] 10”».Secondo la ricorrente, «[l]a statuizione è illegittima perché, sull’erroneopresupposto della omessa costituzione dell’Amministrazione, ha omesso diesaminare le deduzioni difensive formulate da quest’ultima e, quindi, haomesso su di esse qualsiasi pronuncia».Aggiunge la ricorrente che la sua costituzione nel giudizio di rinvio risultasia dal sito polisweb giustizia (all. 5), sia dalla comparsa conclusionale diAgrimont (pag. 22, all. 6) contenente un richiamo agli argomenti difensividella PCM svolti nella «memoria di costituzione e difesa» depositata nelgiudizio davanti alla Corte d’appello di Napoli.Nella memoria illustrativa la PCM ribadisce che la «grave omissione»consistita nell’aver ravvisato la contumacia della Presidenza del Consiglio,ancorché essa si fosse ritualmente costituita, «ha condotto la Corted'Appello a non pronunciarsi sull'appello incidentale della PCM, nonostantela Cassazione con sentenza n. 9788/2015 avesse espressamente stabilitoche “nel giudizio di rinvio si provvedesse ad accertare in fatto quale soggettosi fosse effettivamente trovato nella materiale disponibilità del complessoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immobiliare”.

L’omesso esame delle difese svolte dalla Presidenza delConsiglio integra un’insanabile nullità della sentenza impugnata».La comparsa di risposta è l’unico suo scritto difensivo che PCM dice nonessere stato preso in considerazione dalla Corte d’appello benchéritualmente depositato nel giudizio di rinvio n. 2411/2016 R.G.1.1.1.

E’ opportuna una precisazione.Nelle pagine da 12 a 14 del ricorso per cassazione PCM ha in effettitrascritto brani della comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA] nelgiudizio di rinvio.

Da tali brani, però, risulta che la PCM aveva svolto difeseincentrate unicamente sull’asserita carenza di legittimazione passivasostanziale dell’amministrazione statale e, in subordine, sul concorso delfatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA].

Non risulta che nel giudizio di rinvio PCM avessedepositato comparsa conclusionale.1.1.2.

«Per il principio di autosufficienza» la ricorrente riporta inoltre,nelle pagine 14 - 31 del ricorso, «il testo della comparsa di costituzione dellaPCM» nel giudizio di rinvio (all. 3), il cui incipit è così formulato:«L’esponente si costituisce insistendo per il rigetto di ogni domandaavversaria siccome inammissibile e infondata e ribadendo tutte le difese giàsvolte nel precedente giudizio presso la Corte d’appello e la Corte diCassazione, depositandosi copia della produzione di parte».1.1.3.

Anche sotto questo aspetto è opportuna sin d’ora una più ampiaprecisazione.Dalla lettura delle pagine 14 - 31 del ricorso per cassazione non risultache la comparsa di costituzione della PCM nel giudizio di rinvio n. 2411/2016R.G. contenesse specifiche censure in ordine ai criteri applicati dallasentenza di primo grado per la liquidazione del danno.

Si richiama inoltrequanto precisato dalla la Corte d’appello di Napoli nella sentenza definitiva27 novembre 2009 n. 3483, poi cassata con rinvio, in ordine al contenutodei motivi di appello formulati dalla PCM (v. supra, nel paragrafo 2.2., ilNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026passo della motivazione della sentenza n. 3483/2009 citato a pagina 8 dellasentenza n. 5669/2019 qui impugnata).Gli argomenti difensivi proposti della comparsa di costituzione dellaPCM, fondati sulla motivazione di Cass. n. 9788/2015 e volti per lo più acensurare i ragionamenti svolti dalla Corte d’appello di Napoli nelle duesentenze cassate (n. 132/2007 e n. 3483/2009), riguardavano invecel’affermata assenza di responsabilità dell’amministrazione statale,questione pregiudiziale per come individuata dalla Corte di cassazione, e ladedotta incidenza della condotta di [OSCURATO:SOCIETA] nell’aggravamento dellecondizioni dell’immobile, tutto ciò sul presupposto che l’amministrazionestatale concedente non avesse mai ricevuto la consegna dell’area dell’exstabilimento metallurgico Corradini, rimasta invece nella «materialedisponibilità della società proprietaria» (fatto impeditivo), e, in subordine,che sussistesse l’asserito «concorso del fatto colposo» della societàAgrimont (fatto modificativo), la quale «pur non avendone comunqueperduto la (totale) disponibilità, né durante il periodo di redazione deiverbali di consistenza ricordati dalla stessa Corte di Appello [nella decisionepoi cassata con rinvio, n.d.r.], né successivamente, aveva mai provvedutoalla manutenzione e salvaguardia degli immobili (art. 1227 c.c.) […]» (cosìil passo della comparsa di costituzione della PCM nel giudizio di rinviotrascritto nel ricorso per cassazione, pagine 18 – 19).Come si legge alle pagine 15 - 16 del ricorso per cassazione, nellacomparsa di costituzione depositata nel giudizio di rinvio n. 2411/2016 R.G.la PCM aveva osservato che, «in sostanza», la Corte d’appello di Napoli, «inapplicazione di quanto statuito dalla Corte di cassazione», era «chiamata aprocedere ad un’analisi fattuale della vicenda, in particolare riguardo allaindividuazione dei verbali di immissione nel possesso ed alla circostanza sulse l’area sia rimasta nella piena disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] srl e ciò persanare i riscontrati limiti di mera presunzione e di illogicità nell’affermazionedella responsabilità risarcitoria.

Torna, dunque, in rilievo quanto richiamatoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026nell’ordinanza commissariale n. 10366/1991, con cui l’allora funzionariodelegato dal CPE, disponendo l’esclusione dal programma straordinariodelle aree di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], aveva rappresentato che “materialmentei cespiti sono sempre rimasti nella piena disponibilità della ditta proprietaria,non essendo intervenuta consegna degli stessi al concessionario, né presadi possesso da parte dell’amministrazione” (all. n. 2 – deduzione difensivasempre riportata da questa difesa in tutte le precedenti fasi del giudizio dequo ed in particolare con l’appello incidentale e con il ricorso percassazione).

Con il presente atto di riassunzione, invece, l’Agrimontribadisce che a distanza di oltre 6 anni dall’avvio della proceduraespropriativa non era stata determinata alcuna indennità e che, pertanto,la mancata disponibilità degli immobili aveva causato il loro inevitabiledegrado, dovuto allo stato di abbandono in cui erano tenuti da quanto eranorimasti nella disponibilità del Commissario straordinario.

Tale privazionemateriale, verificatasi con i verbali di presa di possesso e con la redazionedegli stati di consistenza e di occupazione, avrebbe dunque impedito ogniutilizzazione del bene e qualunque opera di manutenzione o miglioria daparte della ditta proprietaria.

La circostanza che chi subisce lospossessamento debba onerarsi di compiere opere di manutenzione, a dettadell’[OSCURATO:SOCIETA], sarebbe non solo giuridicamente erronea ma irrealistica.

Lasocietà afferma ancora che, allorquando la Cassazione annulli per difetto dimotivazione, le sue prescrizioni hanno un valore meramente orientativo e ilgiudice del rinvio resta libero di accertare nuovi fatti e decidere lacontroversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi.

Controparte poi,in sede dell’odierna riassunzione, deposita n. 31 verbali di “Immissione nelpossesso”, come documenti nuovi a suo dire ammissibili, come depositotardivo ex art. 345, comma 2 (applicabile nella sua vecchia formulazionetrattandosi di giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995), chiedendo, invia istruttoria, altresì giuramento decisorio nei confronti del legalerappresentante dell’Amministrazione statale.

Dichiara infine di averNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026proposto ricorso per revocazione (R.G. 5957/2016) avverso la pronunciadella Cassazione nella parte in cui ha ritenuto “non sussistente o provatal’immissione in possesso”».In realtà, come già detto (paragrafi 4 e

4.2. dello “svolgimento delprocesso”), con la sentenza ora impugnata la Corte d’appello di Napoli hain effetti svolto una completa indagine sui fatti rilevanti per la decisionestabilendo che [OSCURATO:SOCIETA] era stata del tutto spossessata dell’areadall’amministrazione concedente nel periodo 26 luglio 1983 (data delprovvedimento di occupazione) al 3 aprile 1992 (verbale di restituzione).A quanto si legge invece alle pagine 17 – 31 del ricorso per cassazione,nel giudizio di rinvio la PCM aveva chiesto «il rigetto di tutte le domandeavversarie ribadendosi le difese e conclusioni in atti» (difese così numerate:«1) Assenza di responsabilità dell’Amministrazione statale concedente –Concorso colposo di parte attrice soc. [OSCURATO:PERSONA] srl», pagine 17 – 25del ricorso per cassazione; «2) Difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione», pagine 25 – 30 del ricorso per cassazione); «3)Domanda di restituzione della somma di Euro 5.806.425,65 oltre interessia carico della Soc. [OSCURATO:PERSONA] srl», pagina 30 del ricorso per cassazione)e aveva sviluppato argomenti difensivi concernenti:l’assenza di responsabilità dell’amministrazione statale concedente(pagine 17 e ss. del ricorso per cassazione);il concorso colposo di [OSCURATO:SOCIETA], «rimasta nella disponibilità delcomplesso immobiliare perciò rimanendo responsabile della loro custodia edel loro degrado» (pagine 17 e ss., e in particolare pagine 18 – 20, delricorso per cassazione, nonché pagina 24 ove si ripete, sempre trascrivendoil testo della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, che «[n]on puòpassare inosservato inoltre che i beni in oggetto sono sempre rimasti nellapiena disponibilità della ditta proprietaria, che avrebbe potuto e dovutoevitare i danni lamentati procedendo alla manutenzione e salvaguardia deglistessi (art. 1227 co. 2 c.c.)»);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’insufficienza del richiamo, fatto da [OSCURATO:SOCIETA], alla sentenza n.127/1997 della Giunta speciale per le espropriazioni (GSE), la quale,investita della richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] di indennità per occupazione legittima,aveva «esaminato il profilo riguardante l’indisponibilità giuridica delcomplesso immobiliare, ma non la sussistenza degli specifici elementi difatto puntualmente descritti nella sentenza della Suprema Corte [n.9788/2015, n.d.r.], la cui omessa valutazione da parte della Corte di [OSCURATO:PERSONA] è stato il motivo determinante della cassazione con rinvio dellesentenze a suo tempo impugnate» (pagine 21 – 22 del ricorso percassazione);la «lettura atecnica dei verbali di consistenza e occupazione presentatidalla società [OSCURATO:SOCIETA]», dalla quale risultava che alcune parti dell’areaerano in stato di conservazione scadente, mediocre o pessimo e checonfermavano, a detta della PCM, «la custodia dei cespiti al signor ErnestoLeone ed in qualche caso all’ing. [OSCURATO:PERSONA] c.t.p. dell’[OSCURATO:SOCIETA] (cfr.relazione dell’Amministrazione che si deposita)» (pagine 22 – 23 del ricorsoper cassazione; dall’elenco trascritto a pagina 31 del ricorso per cassazionerisulta che i primi tre documenti depositati dalla PCM nel giudizio di rinvioerano atti provenienti dall’amministrazione e formati in data successiva nonsolo al deposito della sentenza definitiva n. 3483/2009 della Corte d’appellodi Napoli poi cassata con rinvio ma anche alla decisione n. 9788/2015 dellaCassazione: «1) Nota dell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con allegatirelativi al pagamento somme in esecuzione sentenza [ossia, in esecuzionedella condanna pronunciata dalla sentenza n. 3483/2009 della Corted’appello di Napoli, successivamente cassata, n.d.r.]», «2) relazionedell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; «3) relazione dell’Amministrazionedel 120.10.2015»);la già avvenuta liquidazione dell’indennità di occupazione (pagine 23 -24 del ricorso per cassazione);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026la non ascrivibilità in capo all’amministrazione statale concedente di«una responsabilità per comportamento omissivo proprio (vel rectius: unasorta di culpa in vigilando)», né di «una responsabilità solidale per omessoo insufficiente esercizio dei poteri di controllo sull’attività delconcessionario» (pagine 24 - 25 del ricorso per cassazione);ancora una volta, il difetto di legittimazione passivadell’amministrazione statale concedente, vertendosi in ipotesi di c.d.concessione traslativa (con conseguente responsabilità esclusiva delsoggetto concessionario, pagina 26 del ricorso per cassazione),asseritamente «deducibile anche dal disposto di cui all’art. 5 dell’accordotransattivo intervenuto il 31 luglio 2001, tra il [OSCURATO:PERSONA] […] e il [OSCURATO:PERSONA] 10 […]» (pagine 26 -27 del ricorsoper cassazione: peraltro, la PCM non ha spiegato quale sia l’oggetto precisodella transazione 31 luglio 2001 e quale rilevanza possa avere, ai fini delladecisione, quella transazione, oltretutto inopponibile a un soggetto terzoquale [OSCURATO:SOCIETA]);la cassazione, nei limiti delle censure accolte (erano stati accoltiunicamente il primo motivo del primo ricorso incidentale della PCM, relativoalla sua legittimazione passiva, e il secondo motivo del ricorso delConsorzio, relativo al computo dell'indennità), della sentenza 20 novembre1997 n. 127 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corted’appello di Napoli in tema di indennità di occupazione legittima con rinvioad altro collegio della GSE, pronunciata da Cass., sez. un., 23 febbraio2001, n. 69 (osserva la ricorrente che la GSE n. 127/1997 «avevaerroneamente condannato l’Amministrazione statale ad una con il ConsorzioNapoli 10» ed era stata cassata «sulla base dell’esclusiva responsabilitàdel Consorzio concessionario con i terzi.

In seguito a tale pronuncia delgiudice di legittimità, la GSE, quale giudice del rinvio, dispose solo lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] 10 al deposito dell’indennità di occupazioneNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026legittima e dichiarò il difetto di legittimazione passiva della PCM»: così apagina 27 del ricorso per cassazione);l’asserita rilevanza dell’ordinanza del Commissario 15 luglio 1991 n.10366 (così a pagina 28 del ricorso per cassazione), che invece la sentenzaqui impugnata ha ritenuto implicitamente revocata dal successivoprovvedimento 3 aprile 1992 avente ad oggetto la formale restituzionedell’area dall’amministrazione statale ad [OSCURATO:SOCIETA], «provvedimento questoche (al contrario) presupponeva necessariamente l’avvenuta immissione inpossesso in capo alla amministrazione del detto complesso immobiliare»(così a pagina 7 della sentenza App.

Napoli, 22 novembre 2019, n. 5669);l’asserito errore del Tribunale nell’aver accolto la domanda di condannaproposta da [OSCURATO:SOCIETA] «omettendo di considerare il contenuto dell’ordinanzan. 10366/91» (pagina 29 del ricorso per cassazione), ordinanza che, comeappena ricordato, la sentenza qui impugnata ha invece espressamenteritenuto irrilevante perché implicitamente revocata dal provvedimento 3aprile 1992 di formale restituzione dell’area ad [OSCURATO:SOCIETA];l’asserita rilevanza dell’attribuzione ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’indennità dioccupazione legittima nella misura di lire 2.543.174.213 da parte della GSEpresso la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 29/2002 (pagina 29 delricorso per cassazione), argomento peraltro in contraddizione con quantoesposto dalla stessa PCM col terzo motivo di ricorso per cassazione laddovesi fa valere la diversità di causa petendi del giudizio davanti alla GSE rispettoal giudizio risarcitorio ora in discussione;l’asserita rilevanza del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva omessonon solo di mantenere gli immobili ma anche di far constatare lo stato degliimmobili nel momento in cui essi erano ritornati nella sua disponibilità(pagine 29 - 30 del ricorso per cassazione), argomento di rilievoeminentemente fattuale.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le conclusioni della PCM nel giudizio di rinvio, quali contenute nellacomparsa di risposta, sono trascritte a pagina 30 del ricorso per cassazioneed erano così formulate:«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi ognidomanda avversaria perché inammissibile ed infondata;in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione statale concedente; nel merito, respingersi ognidomanda avversaria perché inammissibile ed infondata in assenza diqualsivoglia responsabilità da parte dell’Amministrazione stataleconcedente o, in subordine, dichiararsi il concorso di colpa di parte attricecon conseguenziale riduzione delle somme eventualmente dovute;accogliersi poi la domanda di restituzione per Euro 5.806.425,65,indebitamente percepita da controparte con condanna della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione al pagamento della relativa somma o di quellaeventualmente minore che risulterà al termine del giudizio (dc. n. 1).

Convittoria di spese competenze ed onorari».1.2.

Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c.».Sostiene la ricorrente che dal vizio denunciato col primo motivo (peravere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la PCM non costituita nelgiudizio di rinvio) consegue il vizio «sotto il profilo della motivazione», inquanto nell’affermare la sussistenza dell’immissione in possesso dei beni incapo all’amministrazione «sulla base» del giudicato implicito conseguentealla sentenza n. 127/1997 della GSE, la Corte d’appello di Napoli:a) ha omesso di considerare, ritenendo la PCM non costituita, quantoevidenziato dall’amministrazione statale nella comparsa di costituzione, ecioè che la GSE con la sentenza n. 127/1997 aveva unicamente esaminatoil profilo riguardante «l’indisponibilità giuridica del complesso immobiliare»e non anche quello della «sussistenza degli specifici elementi di fattoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026puntualmente descritti nella sentenza della Suprema Corte la cui omessavalutazione da parte della Corte di Appello di Napoli è stato il motivodeterminante della cassazione con rinvio della sentenza a suo tempoimpugnata», e dunque la Corte d’appello, attribuendo alla decisione dellaGSE efficacia di giudicato nel giudizio per il risarcimento del danno, non haspiegato per quale ragione le considerazioni svolte nella comparsa dicostituzione della PCM non sarebbero state condivisibili;b) ha adottato una statuizione contraddittoria, perché, come rilevatodalla stessa Corte d’appello, la sentenza n. 127/1997 della GSE era stata«annullata» dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 69/2001) esostituita dalla sentenza n. 29/2002 della GSE in diversa composizione, laquale invece aveva dichiarato l’esclusiva legittimazione passiva delConsorzio a corrispondete ad [OSCURATO:SOCIETA] l’indennità di esproprio.

Osserva inproposito la ricorrente che, «sotto un primo profilo», «non può certo averevalore di giudicato una sentenza annullata» e, «sotto altro profilo», che laquestione risolta dalla GSE, inerente alla legittimazione alla corresponsionedella indennità di esproprio, dimostrava come la questione dellaindisponibilità del complesso immobiliare de quo era stata affrontata inastratto e non certo ai fini per cui Cass., n. 9788/2015 aveva rinviato lacausa al giudice del merito;c) è incorsa in «palese difetto di motivazione in merito alla valenzaprobatoria dei documenti prodotti dalla parte [da [OSCURATO:SOCIETA], n.d.r.] nelgiudizio di riassunzione, produzione peraltro illegittima, come sarà chiaritonel successivo motivo si ricorso».Secondo la ricorrente, a fronte delle contestazioni fondate sui datidesumibili da «una lettura atecnica dei verbali di consistenza e occupazionepresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]», la Corte d’appello di Napoli non haspiegato «perché […] ha ritenuto, comunque, che i suddetti verbalicomprovassero l’immissione in possesso di cui si discute» (occorre però sinNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026d’ora rimarcare che la sentenza impugnata è fondata sul valore probatoriodei verbali di immissione in possesso).Inoltre, aggiunge la ricorrente, la Corte d’appello è incorsa in unaaffermazione apodittica laddove ha ritenuto che «le suindicate circostanzesarebbero confermate “dal provvedimento del 3.4.1992 di formalerestituzione di tale complesso in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA].,nonostante un precedente provvedimento commissariale n. 10366/1991con cui la amministrazione aveva constatato, senza il contraddittorio con ilproprietario, che ‘i beni sono sempre rimasti nella piena disponibilità delladitta proprietaria’ […], provvedimento che deve, pertanto, ritenersi esserestato implicitamente revocato dal successivo del 3.4.1992 […]”».Sostiene in conclusione la ricorrente che la Corte d’appello non ha presoin esame le considerazioni svolte dall’amministrazione statale mentre, comeindicato da Cass., n. 9788/2015, «non può essere attribuito valoredeterminante a provvedimenti formali, dovendosi, invece, accertare inpunto di fatto la reale situazione».1.3.

Il terzo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 324c.p.c.».Secondo la ricorrente, «il capo di statuizione relativo al presuntogiudicato implicito è, comunque, errato anche per violazione della disciplinaindicata nell’epigrafe del presente motivo di ricorso» e ciò per un tripliceordine di ragioni: la sentenza n. 127/1997 della GSE «è stata annullata dalleSezioni Unite della Suprema Corte», ossia cassata con rinvio, e dunque adessa non può essere attribuita alcuna efficacia di giudicato; il giudicatoimplicito si forma all’interno di uno stesso processo, mentre la decisioneinvocata dalla Corte d’appello è stata resa in altro e diverso giudizio; tra idue giudizi, quello deciso dalla GSE e quello cui si riferisce la sentenzaimpugnata, vi è diversità di petitum e causa petendi.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20261.4.

Il quarto motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art.345, c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie, con riferimentoall’art. 2697 c.c.».Secondo la ricorrente, la statuizione relativa all’ammissibilità dellaproduzione dei verbali di immissione nel possesso effettuata per la primavolta da [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio riassunto è errata poiché, «ai sensi dell’art.345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 353 del 1990,applicabile ratione temporis) sono qualificabili come indispensabili i solidocumenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali nonera apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primogrado, mentre non è ammissibile il nuovo documento che già apparivaindispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e primadel formarsi delle preclusioni istruttorie, sicché la sentenza non si è potutafondare su di esso per la negligenza della parte».Secondo la ricorrente, la sentenza della Cassazione non potevaintendersi quale rimessione in termini per la parte, che avrebbe potutoprodurre la documentazione in esame sin dal primo grado di giudizio, edunque la sentenza impugnata è errata.1.5.

Il quinto motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art.384 c.p.c.».Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Napoli avrebbe dovutodecidere esaminando i documenti prodotti dalle convenute amministrazionie avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione documentale diAgrimont fatta con l’atto di riassunzione.1.6.

Il sesto motivo formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.».Il motivo si riferisce al passaggio della motivazione della sentenzaimpugnata richiamato nel paragrafo

4.1. dello “svolgimento del processo”.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Una volta rigettati i motivi di appello incidentale proposti dalla PCMavverso la sentenza del Tribunale di Napoli, le cui questioni erano stateoggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione contro la sentenzanon definitiva sull’an ed esaminati da Cass., n. 9788/2015, e una voltaesclusa la legittimazione passiva del Consorzio, la Corte di appello di Napoliha ritenuto non necessario esaminare le questioni oggetto dei motivi diricorso in cassazione ritenuti implicitamente assorbiti dall’accoglimento deimotivi pregiudiziali di ricorso proposti della medesima PCM, e cioè inparticolare quelli con cui la PCM aveva, in sostanza, censurato la sentenzadefinitiva di appello n. 3483/2009 nella parte in cui essa aveva procedutoalla valutazione equitativa del danno, «in quanto le suddette questioni nonsono state “riproposte” nel presente giudizio di rinvio, in cui la PCM non siè “costituita” e quindi deve ritenersi che su di esse è ormai caduto ilgiudicato».Secondo la ricorrente, tale statuizione «è illegittima perché come si èdetto in precedenza, fondata sull’erroneo presupposto della mancatacostituzione della PCM nel giudizio di rinvio».A tal riguardo, la ricorrente richiama «le argomentazioni prospettatenella comparsa di risposta ritualmente depositata nel giudizio di rinvio, il cuicontenuto è stato testualmente riportato nel primo motivo di ricorso», ossianelle pagine 14 – 31 del ricorso per cassazione (v. i paragrafi

1.1.2. e1.1.3.).Nelle pagine 42 – 46 del ricorso la PCM riporta altresì il contenuto deimotivi di ricorso (numeri 3, 4, 5 e 6) avverso la sentenza definitiva 27novembre 2009, n. 3483 della Corte d’appello di Napoli sui quali Corte dicassazione non si era pronunciata.2.

E’ opportuno muovere dall’esame del quarto motivo di ricorso colquale la PCM, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass., sez.

VI-3,15 marzo 2016, n. 5013, lamenta per la prima volta la violazione dell’art.345, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 52, l. 26 novembre 1990,Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 353, indicato come applicabile ratione temporis al caso concreto, nonsussistendo, ad avviso della ricorrente, il presupposto dell’indispensabilitàai fini della decisione.Nel giudizio riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] nessuna contestazione era statasollevata da PCM in ordine alla produzione dei verbali di immissione inpossesso allegati all’atto di riassunzione.

Si rimanda alla trascrizione deltesto della comparsa di costituzione di PCM nel giudizio di rinvio (pagine 14– 31 del ricorso per cassazione), né la ricorrente ha dedotto di aver eccepitodavanti alla Corte d’appello di Napoli la tardività del deposito dei verbali diimmissione nel possesso.Ad ogni modo, così come formulato nel ricorso il motivo è infondato,poiché la ricorrente invoca una disposizione processuale applicabile aigiudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 (art. 90, comma 1, l. 26 novembre1990, n. 353; cfr. Cass., sez.

II, 22 dicembre 2023, n. 35857; Cass., sez.II, 21 agosto 2020, n. 17595), mentre nel caso di specie il giudizio di primogrado è stato introdotto nel 1990 e definito con sentenza 5 dicembre 2003,n. 12257, appellata nel 2004.

Dunque, poiché la sentenza che ha definito ilgiudizio di primo grado è stata pubblicata prima dell’11 settembre 2012 èesclusa in radice, anche a non considerare l’anteriorità della notifica dell’attodi citazione all’integrale entrata in vigore della riforma di cui alla l. n.353/1990 (ma v.

Cass., sez.

II, 22 dicembre 2023, n. 35857, in ordine allainsensibilità delle cause c.d. vecchio rito modificazioni successive, inassenza di un'espressa disposizione derogatoria), l’applicabilità della piùrestrittiva formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. introdotta col d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134(Cass., sez.

III, 9 novembre 2017, n. 26522; v. altresì Cass., sez.

II, 24ottobre 2023, n. 29506).3.

Gli altri motivi, tutti formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026La doglianza incentrata sull’omessa considerazione, ad opera della Corted’appello, dell’avvenuta costituzione della PCM nel giudizio di rinvio di persé sola avrebbe dovuto formare oggetto di un ricorso per revocazione, se laricorrente avesse lamentato l’omesso esame di un fatto avente i caratteriindicati nell’art. 395, n. 4, c.p.c. nel ricorrere dei presupposti per ravvisarel’errore revocatorio.Laddove invece la ricorrente deduce un errore di giudizio o una omessapronuncia e il mancato esame di argomenti difensivi svolti dall’appellanteincidentale (primo motivo; secondo motivo; sesto motivo), il ricorso èinammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata e la ratio decidendi che la sorregge, con riguardo all’acquisitaprova dell’occupazione e dell’intervenuto possesso dell’area ad operadell’amministrazione statale concedente.Va premesso che la sentenza impugnata ha compiutamente esaminatoi motivi dell’appello incidentale di PCM contro la sentenza del Tribunale diNapoli e si è espressamente pronunciato su quell’appello.Nell’illustrare il primo motivo di ricorso, la PCM non ha specificato qualifossero le deduzioni difensive da essa formulate ma trascurate dal giudicedel rinvio e tali da determinare, ove esaminate, una pronuncia diversa daquella resa dalla Corte d’appello di Napoli, con ciò non assolvendo l’onereprescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; néha indicato documenti il cui omesso esame ad opera della Corte d’appelloabbia inciso sulla decisione.In altri termini, PCM non ha specificatamente indicato temi o argomentidifensivi o elementi di prova (e tali non potevano dirsi, né sono stati indicatinel ricorso, i documenti unilateralmente formati dalla stessaamministrazione dopo la decisione di primo grado o addirittura dopo lasentenza della cassazione) illustrati nell’appello incidentale avverso lasentenza di primo grado o nella comparsa di risposta depositata nel giudizioNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026di rinvio il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata e cheinvece, se considerati, avrebbero condotto a una diversa decisione.Al contrario, a quanto emerge dagli atti, la Corte d’appello ha svoltoun’ampia indagine e fra l’altro, valutato il complesso degli elementi raccolti,ha anche spiegato, all’esito di un apprezzamento non censurabile in questasede, che il provvedimento commissariale 15 luglio 1991 n. 10366, formatodalla sola amministrazione non in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], è privo divalore probatorio e anzi deve ritenersi implicitamente revocato dalsuccessivo provvedimento 3 aprile 1992 di formale restituzione dell’areadall’amministrazione statale ad [OSCURATO:SOCIETA].Il fatto meramente negativo che la ricorrente ritiene accertato, ossia ilnon avere [OSCURATO:SOCIETA] custodito e mantenuto il complesso immobiliare di suaproprietà, è di per sé privo di rilievo una volta stabilito, come ha fatto lasentenza impugnata, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva del tutto perso la disponibilitàdell’area perché occupata dall’amministrazione statale per oltre un decennio(luglio 1983, aprile 1992).Ne vale invocare l’indennità per l’occupazione legittima sia perché essaè stata attribuita ad [OSCURATO:SOCIETA] solo anni dopo la cessazione dell’occupazionedell’area, sia perché quel rimedio ha una funzione del tutto diversa rispettoal risarcimento del danno chiesto da [OSCURATO:SOCIETA].Per altro verso, anche a voler richiamare il contenuto della comparsa dicostituzione della PCM nel giudizio riassunto (n. 2411/2016) come trascrittonel ricorso per cassazione, la ricorrente, a ciò onerata dall’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c., non ha spiegato in modo efficace e puntuale, con richiamoa specifiche censure avverso la sentenza di primo grado (essendo ormaistate cassate le prime decisioni, non definitiva e definitiva, della Corted’appello di Napoli, numeri 132/2007 e 3483/2009), quali argomentazionidifensive o quali eccezioni sarebbero state trascurate dalla sentenza n.5669/2019 del giudice del rinvio pur essendo idonee, ove esaminate, adeterminare una diversa decisione.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ciò tanto più vale se si considera che la Corte d’appello di Napoli, unavolta affermato in fatto - sulla scorta anche dei trentuno verbali diimmissione nel possesso e come confermato dal provvedimento 3 aprile1992 di formale restituzione dell’area alla proprietaria - lo spossessamentoformale e materiale dell’area sofferto da [OSCURATO:SOCIETA] ad operadell’amministrazione statale concedente, ha negato che l’area fosse rimastanella piena disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], come invece si afferma nel ricorso percassazione ora in esame, e con ciò ha escluso il presupposto su cuipoggiavano le difese ed eccezioni della PCM svolte con l’appello incidentalee reiterate nel giudizio di rinvio quali trascritte nel ricorso per cassazione.Il ricorso della PCM non si confrontata con l’iter decisionale, incentratoin realtà sull’accurato esame dei motivi dell’appello incidentale a suo tempoformulati dall’amministrazione statale e, all’esito della completa indagine infatto, ritenuti infondati.La ricorrente non ha neppure specificatamente indicato, come era suoonere fare, quali fossero le questioni, inerenti ai motivi di ricorso percassazione ritenuti implicitamente assorbiti, trascurate dalla Corte d’appellosull’erroneo presupposto della mancata costituzione dell’amministrazionenel giudizio di rinvio e della loro mancata espressa riproposizione (v. il sestomotivo di ricorso).

La ricorrente neppure ha dedotto, fornendo preciseindicazioni e utili elementi di riscontro (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), chequelle questioni erano già state sollevate con l’appello incidentale (art. 346c.p.c.) e non per la prima volta col ricorso per cassazione, e da quali vizisarebbe affetta la decisione del Tribunale di Napoli in ordine alladeterminazione del pregiudizio risarcibile.

Infatti, oggetto del presentericorso è la pronuncia del giudice di rinvio resa sull’appello incidentale dellaPCM avverso la sentenza di primo grado, non le due decisioni cassate daCass. n. 9788/2015.

Pertanto, non vale a colmare la lacuna ora segnalatala trascrizione, nel ricorso, di una parte del precedente ricorso percassazione della PCM volto a censurare le statuizioni contenute nellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026sentenza definitiva resa nel 2009 dalla Corte d’appello di Napoli ma ormaicassata (nelle pagine 42 – 46 sono trascritti i motivi 3, 4, 5 e 6 e dunqueparte del ricorso avverso App.

Napoli, 27 novembre 2009, n. 3483, recantecondanna di PCM e Consorzio, in solido tra loro, a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] lasomma di euro 5.565.711,94).

Né risulta che gli argomenti difensivi svolticon quel ricorso siano stati specificatamente ed espressamente proposti nelgiudizio di rinvio e con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli, 5dicembre 2003, n. 12257, oggetto dell’appello incidentale di PCM: infatti,nulla in proposito si legge nella comparsa di costituzione della PCM nelgiudizio di rinvio come trascritta nel ricorso per cassazione ora in esame.Peraltro, dagli atti emerge che l’appello incidentale della PCM contro lasentenza di primo grado aveva ad oggetto esclusivamente le questioniriguardanti la legittimazione passiva sostanziale dell’amministrazionestatale, il fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) e l’esclusivaresponsabilità del Consorzio (v. a pagina 8 della sentenza impugnata cheriporta un passo di App.

Napoli, 27 novembre 2009, n. 3483, poi cassatacon rinvio).Né la ricorrente, che anche col sesto motivo lamenta l’omessapronuncia, deduce di aver mosso nei confronti della sentenza di primo gradopuntuali e argomentate censure in ordine alla liquidazione del danno.A quanto risulta dagli atti, con l’appello incidentale, e la comparsa dicostituzione depositata nel giudizio di rinvio, PCM aveva unicamentecriticato la sentenza del Tribunale di Napoli per non aver valutato, ai finidella determinazione del quantum, il concorso del fatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA](art. 1227 c.c.), ma tale aspetto è ormai irrilevante alla lucedell’accertamento in fatto e della statuizione di cui alla sentenza impugnata.Contrariamente a quanto dedotto col quinto motivo, la Corte d’appellodi Napoli, lungi dal violare l’art. 384 c.p.c., ha applicato i principi di dirittodesumibili dalla sentenza n. 9877/2015 e ha soddisfatto le esigenzeistruttorie messe in luce dalla Cassazione.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026In tale contesto, non essendo stata efficacemente attaccata l’autonomaratio decidendi sottesa al rigetto dell’appello in relazione al valore probatoriodei verbali di immissione nel possesso valutati unitamente al complessodegli altri elementi di fatto acquisiti al giudizio (Cass., sez.

III, ord. 26febbraio 2024, n. 5102; Cass., sez.

I, ord. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass.,sez.

III, 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., sez.

I, ord. 11 marzo 2019, n.6985; Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931), risultano inammissibili percarenza di interesse anche i motivi secondo e terzo laddove si contestal’esistenza di un giudicato implicito esterno, posto a base di una diversaratio decidendi, su fatti che, in realtà, sono stati altresì positivamenteaccertati dal giudice del rinvio, mentre è preclusa al giudice di legittimitàuna rivalutazione delle risultanze istruttorie.4.

In conclusione, infondato il quarto motivo, i restanti motivi sonoinammissibili e il ricorso va respinto.5.

Pertanto il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Il che escludela sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato a carico della controricorrente.6. [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita.

Non vi è luogo a provvedere sulle spesea carico della PCM.7.

Si compensano le spese tra la ricorrente e il Consorzio, totalmentevittorioso nel giudizio di merito ed estraneo alla controversia tra Agrimonte la PCM.8.

Il ricorso respinto è stato proposto da un’amministrazione dello Statoe ciò esclude il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MRespinge il ricorso.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Compensa lespese tra la ricorrente principale e la controricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore;- INTIMATAe nei confronti diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026CONSORZIO NAPOLI 10 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), consede a Napoli, via Brin n.63, in persona del legale rappresentante protempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marotta- CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5669/2019 depositatail 22 novembre 2019 nel proc. n. 2411/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – Funzionario CIPE ex art. 71L. n. 219/1981 (di seguito, PCM) ha impugnato la sentenza 22 novembre2019 n. 5669 con cui la Corte di appello di Napoli, all’esito del giudizio dirinvio conseguente alla cassazione di due sentenze di quella stessa Corte(la non definitiva n. 132/2007, la definitiva n. 3483/2009) pronunciata daCass., sez. I, 13 maggio 2015, n. 9788, ha rigettato l’appello incidentaledella PCM e accolto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] 10 in liquidazione(di seguito, Consorzio) contro la decisione di primo grado.In sostanza, delle due parti convenute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]), solo una, il Consorzio, è stata assoltadalla domanda di condanna al risarcimento dei danni.Da qui l’interesse della PCM a proporre ricorso per cassazione contro lasentenza n. 5669/2019 della Corte di appello di Napoli.1.1. Il giudizio davanti al Tribunale (n. 24853/1990 R.G.) era statopromosso da [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazione notificato il 21 novembre 1990(così si legge a pagina 2 della sentenza impugnata e a pagina 1 del ricorsoper cassazione della PCM).Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Agrimont aveva agito sia contro il Consorzio che contro il FunzionarioCIPE (oggi PCM) per ottenere il risarcimento dei danni conseguentiall’occupazione (non seguita da espropriazione), all’omessa custodia e alsuccessivo degrado, nel periodo compreso tra il 26 luglio 1983 (data delprovvedimento di occupazione) e il 3 aprile 1992 (verbale di restituzione),del complesso industriale, ex stabilimento metallurgico Corradini, posto inNapoli di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] e meglio descritto in atti.A fondamento della domanda, [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che: conordinanza 14 luglio 1983 n. 592 il Sindaco di Napoli – Commissariostraordinario del Governo per l’attuazione del programma ex tit. VIII, l. n.219/1981, aveva individuato le aree di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], indicandonele particelle e vincolandole per la realizzazione del programma; conordinanza 26 luglio 1983 n. 612 il Sindaco di Napoli – Commissariostraordinario del Governo aveva disposto l’occupazione di urgenza dellearee e dello stabilimento (ex Corradini) ivi sussistente; con ordinanza 10agosto 1983 n. 638 il progettato intervento per la realizzazione di alcuneopere di urbanizzazione secondaria era stato affidato in concessione aConsorzio Napoli 10, anche per le procedure espropriative ex titolo VIII l.n. 219/1981; nei mesi di agosto e settembre 1983, in più riprese, eranostati redatti i verbali di consistenza e di occupazione dei cespiti ivi indicati,con immissione del Sindaco di Napoli, Commissario straordinario delGoverno, nel possesso formale e materiale degli stessi; in data 12 aprile1985 lo stabilimento industriale veniva valutato in lire 20.819.062.380; adoltre sei anni dall’occupazione dell’area, né il Consorzio né il [OSCURATO:PERSONA] avevano determinato e corrisposto le indennità diespropriazione e di occupazione; nelle more del procedimentoespropriativo, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto disporre degli immobili che, nelfrattempo, avevano subito l’inevitabile degrado derivante dallo stato diabbandono in cui erano stati tenuti, con grave danno per la società.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Agrimont aveva chiesto la condanna dei convenuti sia al pagamentodell’indennità di occupazione, sia al risarcimento dei danni per il degradodel complesso immobiliare.In pendenza del giudizio di primo grado, l’area era stata restituita allasocietà proprietaria, come da provvedimento del 3 aprile 1992.1.2. Con sentenza 5 dicembre 2003 n. 12257 il Tribunale di Napoliaveva condannato entrambe le parti convenute, in solido fra loro, alrisarcimento dei danni liquidati alla data della decisione in lire5.500.000.000 convertiti nella somma, arrotondata, di euro 2.840.000,00,oltre interessi dalla domanda.Sulla diversa questione, estranea al presente giudizio, relativaall’indennità di occupazione legittima, con sentenza non definitiva 29dicembre 1994 n. 10465 il Tribunale di Napoli si era dichiaratoincompetente. Era poi intervenuta, dopo una cassazione con rinvio, ladecisione della Giunta speciale per le espropriazioni (GSE) presso la Corted’appello di Napoli (sentenza n. 29/2002).1.3. La sentenza definitiva n. 12257/2003 del Tribunale di Napoli erastata impugnata con appello principale dal Consorzio.Aveva inoltre proposto appello incidentale il Funzionario CIPE (oggiPCM) «sul capo della sentenza che non ha accolto l’eccepito difetto dilegittimazione passiva» (così a pagina 5 della sentenza qui impugnata; v.anche pagina 3 del ricorso della CPM: «[…] avverso la sentenza resa dalTribunale di Napoli - 6° Sez. Stralcio n. 12257/03, proponeva appello ilConsorzio “Napoli 10” […] Si costituiva in giudizio il Funzionario CIPE,spiegando a sua volta appello incidentale sul capo della sentenza che nonaveva accolto l’eccepito difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione statale»), sul presupposto, questa la linea difensivadell’appellante in via incidentale (oggi PCM), che unico responsabile fosse ilConsorzio quale concessionario dei lavori e soggetto autorizzato a occuparein via esclusiva e d’urgenza parte dell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA]. Il FunzionarioNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026CIPE aveva altresì richiamato un accordo transattivo concluso il 31 luglio2001 tra il Commissario straordinario del Governo e il Consorzio (peraltro,evidentemente, inopponibile ad [OSCURATO:SOCIETA]).2. Nel giudizio di appello n. 2725/2004 R.G. avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale n. 12257/2003, promosso, come si è detto, in viaprincipale dal Consorzio e in via incidentale dalla PCM (vi era stato ancheappello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]), erano state emesse due sentenze.2.1. Con sentenza non definitiva 22 gennaio 2007 n. 132 la Corted’appello di Napoli si era pronunciata sulle questioni riguardanti lalegittimazione passiva sostanziale ossia l’individuazione dei soggettiresponsabili dei danni sofferti da [OSCURATO:SOCIETA], «rigettando le eccezioni di nondebenza del danno e di difetto di legittimazione passiva, dichiarando la colpaconcorrente del Consorzio e della PCM nella produzione dell’evento dannosoe, per la determinazione dell’entità dei danni subiti dalla srl, rimetteva lacausa sul ruolo istruttorio al fine di chiedere chiarimenti al CTU» (così apagina 4 del ricorso per cassazione della PCM). La Corte d’appello avevaravvisato la responsabilità solidale del Consorzio, quale concessionario inforza di concessione traslativa e titolare dei poteri ablativi necessari perrealizzare il programma di ricostruzione (artt. 80 e 81, l. 14 maggio 1981,n. 219), e della PCM, quale autorità che aveva emesso il provvedimento dioccupazione 26 luglio 1983 e aveva redatto gli stati di consistenza,sostanzialmente impossessandosi degli immobili di [OSCURATO:SOCIETA] per poirestituirli solo nell’aprile 1992.La sentenza non definitiva n. 132/2007 era stata impugnata dalConsorzio con ricorso per cassazione (n. 3144/2008 R.G.).La PCM aveva proposto ricorso per cassazione incidentale (n.7935/2008 R.G.) «per tre motivi» (così a pagina 7 di Cass. n. 9788/2015)censurando la sentenza non definitiva «nella parte in cui ha respintol’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla PMC» (così apagina 7 della sentenza qui impugnata, che riporta in sintesi i tre motivi diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricorso per cassazione, volti a escludere ogni responsabilitàdell’amministrazione statale concedente differenziandone la posizionerispetto a quella del concessionario Consorzio, su cui incombevano i doveridi custodia e manutenzione e che già era stato dichiarato dalla Corted’appello di Napoli unico soggetto legittimato a corrispondere l’indennità dioccupazione).2.2. Con la sentenza definitiva 27 novembre 2009 n. 3483 la Corted’appello di Napoli, sulla scorta della espletata C.T.U. e acquisiti chiarimentidall’ausiliario, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalConsorzio, aveva condannato Consorzio e PCM, in solido, al risarcimento deidanni per l’omessa custodia e il degrado del complesso immobiliareequitativamente liquidati in euro 5.565.711,94 alla data della decisione.Come si legge alla pagina 8 della sentenza qui impugnata e alla pagina4 del ricorso per cassazione della PCM, la sentenza definitiva n. 3483/2009,condannati in solido Consorzio e PCM, aveva precisato: «Rimane comunqueferma la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non haimpugnato la sentenza di primo grado nella parte concernente laliquidazione dei danni da risarcire alla [OSCURATO:SOCIETA] e non può giovarsi deimotivi di appello sul punto formulati dal [OSCURATO:PERSONA] 10 …. a pagarealla detta società l’ulteriore somma di € (5.704.859,73 – 5.565.711,94) =139.147.79».Quella conclusione era stata successivamente ritenuta illogica eapodittica da Cass., sez. I, 13 maggio 2015, n. 9788, essendo stataproposta dalla PCM impugnazione incidentale sulla questione pregiudizialedella propria responsabilità (e in subordine di quella esclusiva) dichiaratadal Tribunale in ordine ai danni lamentati da [OSCURATO:SOCIETA]. «E ciò sotto unduplice profilo: a) anzitutto al fine di escluderla in radice per aver assuntoche il complesso immobiliare era sempre rimasto nella disponibilità diAgrimont pur dopo il provvedimento di occupazione temporanea 26 luglio1983; b) e quindi per sentirla diminuire a causa del fatto colposo dellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietaria che, pur non avendone comunque perduto la (totale)disponibilità, né durante il periodo di redazione dei verbali di consistenzaricordati dalla stessa Corte di appello, né successivamente, aveva maiprovveduto "alla manutenzione e salvaguardia degli immobili" (art. 1227c.c.): fatto quest'ultimo pacifico perché oltre ad essere stato accertato dallasentenza definitiva (e non impugnato da alcuna delle parti) è statonuovamente ribadito dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] perfino in relazione al periodosuccessivo alla riconsegna degli immobili (anno 1992) e fino al contratto dicompravendita 25 ottobre 1999 al comune di Napoli» (Cass., sez. I, 13maggio 2015, n. 9788, pagina 14).3. Le due sentenze della Corte d’appello di Napoli, la non definitiva n.132/2007 e la definitiva n. 3483/2009, erano state impugnate in cassazionedal Consorzio e dalla PCM.Con ricorso principale n. 3144/2008 contro la sentenza non definitiva ilConsorzio aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e dunquel’estraneità alla fattispecie di responsabilità civile.La PCM aveva formulato ricorso incidentale n. 7935/2008, articolato intre motivi, contro la sentenza non definitiva e successivo ricorso n.3167/2010 contro la sentenza definitiva, impugnata altresì dal Consorziocon ricorso incidentale n. 4478/2010 (i dati relativi ai numeri di ruolo deiricorsi per cassazione sono tratti direttamente dalla sentenza Cass., n.9788/2015; la sentenza qui impugnata e il ricorso per cassazione riportanoa volte dati differenti).La Corte di cassazione ha cassato con rinvio al giudice di merito per unnuovo esame degli appelli, quello incidentale della PCM e quello principaledel Consorzio.3.1. Il motivo di ricorso del Consorzio volto a far valere il proprio difettodi legittimazione passiva è stato accolto dalla Corte di cassazione che hacassato con rinvio la decisione impugnata.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20263.2. Del pari sono stati ritenuti fondati i motivi di ricorso della PCM edel Consorzio sul tema della mancata perdita di disponibilità dei propri benida parte di [OSCURATO:SOCIETA].Secondo la Cass. n. 9788/2015, in primo luogo la Corte d’appelloavrebbe dovuto accertare l’an dell’affermata responsabilità e valutare altresìun eventuale fatto colposo della proprietaria in relazione all’art. 1227 c.c.:«Per cui il relativo accertamento diveniva addirittura pregiudiziale rispettoa quello inerente al criterio cui commisurare i danni prodotti dall'accertatostato di abbandono dell'immobile nel periodo compreso tra la data delprovvedimento di occupazione (26 luglio 1983) ed il verbale di restituzione(3 aprile 1992); dovendosi a tal fine stabilire non solo (e non tanto) se dettaresponsabilità (considerata pacifica) gravasse sulla concedente o invece sulconcessionario, o infine su entrambi (come ritenuto dalla Corte di appello),ma ancor prima ed a monte, se sussistesse a carico di taluno di dettisoggetti ed a quale titolo; nonché, in subordine, se non vi avesse concorsoed in che misura il fatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA] nella cui disponibilità gliimmobili sarebbero rimasti anche durante detto periodo, una volta che né ilmenzionato decreto di occupazione né tanto meno i verbali di consistenzamenzionati dalle sentenze (pag. 7-8 sent. non defin.) - peraltro al solo alfine di decidere la prima questione - erano idonei ad escluderla: una cosaera infatti accertare la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedottadall'[OSCURATO:SOCIETA], tutt'altra questione quella di stabilire se siffatta obbligazionesussistesse ed in che misura (attesa la prospettata corresponsabilità delcreditore) a carico dell'ente o degli enti passivamente».La Corte di cassazione ha poi aggiunto: «D'altra parte, alla questionenon poteva essere data risposta che attraverso l'individuazione di unverbale di immissione in possesso ex art. 3 legge 1 del 1978, della PCM (peril tramite dei suoi funzionari all'uopo delegati) e della sua data, avendoripetutamente la giurisprudenza di questa Corte enunciato al riguardo iseguenti principi: a) che soltanto la formale redazione di un verbale diNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immissione in possesso (costituente atto pubblico), in conseguenza dellapronuncia di un decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, può farpresumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si siaeffettivamente impossessata dell'immobile e che il proprietario di questosubisca, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà digodimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne (Cass.13582/2002; 7775/2001); b) che avvenuta l'immissione in possesso inconseguenza del menzionato verbale non è più sul proprietario che incombela prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprioil beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare lamancata esecuzione (in tutto o in parte) del provvedimento amministrativoablatorio (Cass. 7248/2014; 8384/2008; 6491/2004; sez. un. 510/1999) eche comunque al proprietario sia stata lasciata (in tutto o in parte) ladisponibilità del bene; c) per converso, in mancanza del suddetto verbale,non è possibile attribuire al suddetto beneficiario del decreto alcun acquistodel possesso dell'immobile né tanto meno le relative responsabilità a menodella prova, questa volta a carico del proprietario, che l'acquisto delpossesso ad opera della PCM e la contemporanea perdita da parte delsoggetto cui faceva capo si erano comunque realizzati attraverso attiinequivocabilmente indicativi dell'inizio del nuovo rapporto (e la cessazionedi quello precedente) con il bene: quali esemplificativamente quelli indicatidalla giurisprudenza della recinzione di un'area, ovvero del suodimensionamento (Cass. 790/2010) tramite apposizione di picchetti.Di nessuno di questi principi hanno tenuto conto le sentenze di appelloche si sono limitate a presumere l'avvenuta materiale occupazione delcomplesso [OSCURATO:SOCIETA] ora in base all'adozione del decreto di occupazionetemporanea, ora in base al verbale di restituzione: senza mai affrontare laquestione neppure al lume degli elementi oggettivi dedotti dalle parti (e dalConsorzio 10 in particolare) le quali avevano riferito degli stati diconsistenza redatti in coincidenza del decreto di occupazione temporaneaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026tra i funzionari della PCM e l'[OSCURATO:SOCIETA], ma non anche di un verbale diimmissione in possesso (Cass.7930/2012); nonché del provvedimento 4febbraio 1984 della stessa PCM che aveva sospeso il compimento diqualsiasi adempimento relativo all’espropriazione ed imposto il relativodivieto anche al [OSCURATO:PERSONA]. E malgrado il Consorzio ricorrente avessefornito quale ulteriore dato certo documentale (non contestato dalle altreparti) che la PCM aveva provveduto alla (formale) restituzione proprio aseguito del ricordato provvedimento commissariale 10366/1991 che avevaconstatato come gli immobili "sono sempre rimasti nella piena disponibilitàdella ditta proprietaria, non essendo intervenuta consegna degli stessi alconcessionario, né presa di possesso dell'amministrazione, degli stessi daparte giusta quanto disposto con la surriportata disposizione n.1621/84...".Le decisioni impugnate vanno conclusivamente cassate conconseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversacomposizione, riesaminerà gli appelli della PCM e gradatamente delConsorzio Napoli 10 attenendosi ai principi esposti; e provvedendo altresìalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».4. Come si legge a pagina 13 della sentenza impugnata (negli stessitermini, v. le pagine 10 – 11 del ricorso della PCM), il giudizio davanti allaCorte d’appello di Napoli (n. 2411/2016 R.G.) è stato riassunto da Agrimontin liquidazione per far valere la responsabilità della PCM, in via solidale conil Consorzio o in via esclusiva, e del Consorzio, in via solidale con la PCM oin via esclusiva, e per accertare l’insussistenza di una propria qualsivogliaresponsabilità, nonché per ottenere la condanna delle controparti, in solidotra loro, o della sola PCM, al risarcimento dei danni da quantificarsi nellasomma già liquidata dal Tribunale di Napoli in primo grado o, in subordine,in quella liquidata con la sentenza definitiva della Corte d’appello di Napoli.Rileva nel proprio ricorso (pagina 11) la PCM che «[n]el giudizio dirinvio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello si costituivasia la PCM (all. 3) sia il [OSCURATO:PERSONA] 10 (all. 4), i quali ribadivano leNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026conclusioni già formulate negli scritti già depositati nel precedente giudiziodi appello. […] La Corte di Appello […] ha respinto l’appello incidentale dellaPCM, volto a far valere il proprio difetto di legittimazione passiva; ha accoltol’appello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] 10, respingendo ladomanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; ha datostatuizione con il quale la precedente sentenza n. 3483 del 2009 avevarespinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [su una questionenon più attuale, la domanda di risarcimento del danno per la perdita dimacchinari e impianti industriali fissi installati, oltre che sullaquantificazione del danno, n.d.r.]».A tal ultimo proposito, si richiama quanto stabilito dalla Corte d’appellodi Napoli con la sentenza n. 5669/2019: «In merito, infine, al motivo diappello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui la medesima halamentato la mancata condanna delle controparti al risarcimento del dannosubito per la perdita dei macchinari e degli impianti industriali fissi installatinel proprio (ex) stabilimento industriale nonché la riduzione economica dellaquantificazione del danno rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primogrado, il relativo rigetto pronunciato dalla Corte di Appello con sentenza n.3483/209 deve ritenersi ormai passato in giudicato, in quanto su tali puntila stessa [OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto ricorso per Cassazione nonché si rilevache sul primo profilo tale parte nulla ha peraltro dedotto in sede diintroduzione / riassunzione del presente giudizio di rinvio».La sentenza ora impugnata ha accolto unicamente l’appello principaledel Consorzio, respingendo l’appello incidentale della PCM.[OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto ricorso per cassazione.4.1. Mentre nell’intestazione della sentenza impugnata viene indicatatra le parti la PCM «in persona del legale rapp.nte p.t. e CommissarioStraordinario per il Contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titoloVIII della L 219/1981 (D.P.C.M. 20/02/2005 e ss), in persona del legaleNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026rapp.nte p.t., rapp.to e dom.to come in atti – Appellata e appellanteincidentale», sempre a pagina 13 si legge: «Nel giudizio di rinvio in oggettonon si costituiva la P.C.M. ma soltanto il [OSCURATO:PERSONA] 10, che chiedevail rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione con lariassunzione in esame».Si veda anche a pagina 19: «Orbene, avendo questa Corte rigettato(come sopra) i suddetti motivi di appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], le cuiquestioni sono state poi oggetto dei primi due motivi del ricorso perCassazione ed esaminati della sentenza di rinvio della Suprema Corte,esclusa, poi, la legittimazione, passiva del [OSCURATO:PERSONA] 10, non ènecessario a questo punto esaminare le questioni che sono state oggettodei motivi di ricorso in Cassazione che sono stati ritenuti implicitamenteassorbiti dall’accoglimento dei motivi pregiudiziali di ricorso proposti dallamedesima PCM e cioè in particolare con cui questa ultima ha in sostanzacensurato la sentenza di appello n. 3483/2009 nella parte in cui haproceduto alla valutazione equitativa del danno, in quanto le suddettequestioni non sono state “riproposte” nel presente giudizio di rinvio, in cuila PCM non si è “costituita” e quindi deve ritenersi che su di esse è ormaicaduto il giudicato». E ciò la Corte napoletana aveva fatto in applicazionedell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, atteso il carattere chiusodel giudizio di rinvio, il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle questionidichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione con rinvio solo seespressamente riproposte, restando esse altrimenti coperte dal giudicato.La sentenza della Corte d’appello di Napoli richiama Cass. n. 10567/2003,Cass. n. 90/2007, Cass. n. 24093/2013. Si vedano altresì, altresì, Cass.,sez. III, ord. 22 novembre 2018, n. 30184, così massimata: «In sede digiudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questionidichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse sianostate espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcunobbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione»; Cass., sez.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026V, 26 maggio 2023, n. 14813, così massimata: «Nel giudizio di cassazionenon trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinunciaalle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sullequestioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice dimerito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria,non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, incaso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventualegiudizio di rinvio»; Cass., sez. III, 3 novembre 2025, n. 28968, che haenunciato il seguente principio di diritto: «La proposizione di un ricorso percassazione in via incidentale impedisce la formazione del giudicato sul capoautonomo di sentenza in tal modo impugnato, anche qualora la Corte dicassazione non si pronunci su detta impugnazione, ritenendola assorbitadall’accoglimento del ricorso spiegato in via principale su altro capo disentenza, sicché la relativa questione è rimessa alla delibazione del giudicedel rinvio, ove innanzi allo stesso riproposta».4.2. La Corte d’appello di Napoli, riesaminati prima l’appello incidentaledella PCM (pagine 15 – 17) e poi, «gradatamente», l’appello principale delConsorzio (pagina 18 - 19), nell’attenersi ai principi illustrati nella sentenzadella Corte di cassazione n. 9788/2015:a) ha considerato necessario, in primo luogo, riesaminare l’appelloincidentale proposto dalla PCM «sotto il profilo dell’accertamento, omessonella sentenza di appello cassata, relativo all’eventuale mancataacquisizione da parte dell’amministrazione della disponibilità del complessoimmobiliare, eventualmente rimasta in capo alla proprietaria nonostante ildecreto di occupazione adottato dalla presidenza stessa»;b) risultando dagli atti ed essendo incontestato tra le parti che consentenza n. 127/97 passata in giudicato resa dalla G.S.E. «fra le stesse partidel presente giudizio e in relazione alla domanda inerente l’indennità dioccupazione legittima del complesso immobiliare de quo» era statoaccertato, una volta acquisita «tutta la documentazione» ossia «tutti iNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026verbali di consistenza e di immissione in possesso, che “… il complessoimmobiliare e le aree pertinenziali scoperte furono consistite ed occupate afar data dal 29 marzo 1983 … con contestuale immissione nel possessoformale e materiale degli immobili in favore del Sindaco di Napoli –[OSCURATO:PERSONA] del Governo ed affidamento in custodiatemporanea al sig. [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 35 della sentenza GSE 127/97)»,ha ritenuto che si era formato giudicato implicito su quel puntofondamentale comune alle due cause. La Corte d’appello di Napoli harichiamato, in via di premessa, un brano tratto da un più ampio passaggiomotivazionale di Cass., sez. II, 8 aprile 2016, n. 6931, concernente ancheil rapporto tra due giudizi di divisione e la questione del giudicato esternoimplicito sulla comoda o meno divisibilità di un immobile, giudicato in quelcaso non ravvisato. Si riporta di seguito il più ampio ragionamento svoltoda Cass. n. 6931/2016: «1.1.3 - Né, d'altra parte, si può ritenereintervenuto sul punto un giudicato, sia pure implicito. Invero, quando duegiudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapportogiuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato (profilo, quest’ultimo, peraltro, non dedotto nédimostrato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.), l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione suquestioni di fatto o di diritto preclude il riesame dello stesso punto di dirittoaccertato e risolto, solo qualora la situazione o le questioni siano relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause (Sez. 5, Sentenza n.23723 del 21/10/2013). A tal fine, inoltre, il predetto accertamento deveformare la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 5478 del 05/03/2013). Nella fattispecie in oggetto, laquestione in relazione alla quale la [OSCURATO:SOCIETA]. invoca l'intervenuta formazionedel giudicato (vale a dire, la comoda o meno divisibilità del cespitedividendo), da un lato, non costituiva un punto fondamentale comune adNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026entrambi i giudizi (la divisibilità dei beni ripartiti nel primo giudizio noncomportava di per sé la divisibilità anche di quello oggetto del secondoprocesso, e viceversa); dall'altro lato, non rappresentava neppure lapremessa logica indispensabile sottesa alla prima decisione passata ingiudicato. Del resto, il giudicato non si estende ad ogni proposizionecontenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazioneincidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra laquestione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risoltasussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque chel'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga aquestioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presuppostologico indefettibile (Sez. 1, Sentenza n. 16824 del 05/07/2013)». Su talepremessa, la Corte d’appello di Napoli ha affermato che «deve ritenersi chesulla detta circostanza fondamentale e questione di fatto, relativa allaavvenuta privazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl della formale e materialedisponibilità del detto complesso immobiliare, a seguito del decreto dioccupazione di urgenza emesso in data 14-7-1983 n. 592 dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del programma ex tit. VIII legge 219/1981, si siaformato il giudicato implicito fra le parti, rilevabile di ufficio (Cass. n.2322/2017)», così citando, da ultimo, un precedente in tema di giudicatoesterno che, alla pari del giudicato interno, «non costituisce oggetto dieccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anched'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi delgiusto processo» (Cass., sez. III, 31 gennaio 2017, n. 2322);c) ha «inoltre» osservato - così introducendo una autonoma ratiodecidendi come ribadito dalla successiva puntualizzazione, secondo cui«(anche) da tale nuova documentazione» emergeva la provadell’immissione del Commissario di Governo nel possesso formale emateriale dell’area - che l’attore in riassunzione [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto itrentuno verbali di immissione nel possesso attestanti la perdita dellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026disponibilità, da parte sua, dell’intera area oggetto di concessione e che laproduzione di quei documenti nel giudizio di rinvio era ammissibile perchévolta a soddisfare esigenze istruttorie conseguenti alla pronuncia dicassazione con rinvio e giustificata dalla necessità di riesaminare i motivi diappello proposti dalla PCM (con l’appello incidentale) e dal Consorzio (conl’appello principale) alla luce della «rilevanza determinante» di quelladocumentazione. Questo l’autonomo ragionamento svolto dalla Corted’appello: «Inoltre, si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] srl ha in sede diriassunzione del presente giudizio a seguito della suddetta sentenza dirinvio della Corte di Cassazione, esibito e depositato copia conforme dei n.31 verbali redatti, rispettivamente, dal 29 luglio 1983 al 07 agosto 1983,con i quali il Sindaco di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Governo vieneimmesso tramite i Funzionari da lui delegati, nel pieno possesso, formale emateriale, della intera area “oggetto di concessione”, in cui si dichiara che,dalla relativa data degli stessi, l’Autorità procedente “immette il Sindaco diNapoli, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Governo, nel possessoformale e materiale dell’immobile innanzi descritto e ne affida la custodia alRag. Leone”, con conseguente perdita della sua disponibilità da parte dellasocietà proprietaria. Al riguardo, sotto il profilo della ammissibilità dellasuindicata documentazione si rileva che “nel giudizio di rinvio è ammessa laproduzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata dafatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenzeistruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazioneo dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”(Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21401). Nel caso dispecie, si rileva che la Cassazione ha fondato la propria sentenza diannullamento con rinvio de qua sulla base di una esigenza istruttoriaderivante dalla necessità di riesaminare i motivi di appello proposti dallaPCM e dal [OSCURATO:PERSONA] 10 alla luce della rilevanza determinante cheall’uopo poteva assumere il verbale di immissione in possesso del complessoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immobiliare oggetto del decreto di occupazione di urgenza emesso dalCommissario di Governo, non potendo lo stesso essere presunto nella suaesistenza sulla base di altri documenti valutati dalla Corte di appello nellasentenza cassata. Dunque, deve ritenersi che i suddetti verbali diimmissione in possesso allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl soltanto in sede diintroduzione del presente giudizio di rinvio siano ammissibili e quindiutilizzabili in sede probatoria. Orbene, (anche) da tale nuovadocumentazione risulta chiaramente che nelle suindicare date di esecuzioneil Commissario di Governo è stato immesso nel possesso formale emateriale del complesso immobiliare de quo, con la conseguente perditadello stesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione all’intero medesimocomplesso» (pagine 16 – 17);d) ha aggiunto che il risultato della prova documentale relativa allaimmissione nel possesso, fornita dai trentuno verbali redatti tra il 29 luglioe il 7 agosto 1983, trovava conferma nel provvedimento 3 aprile 1992 diformale restituzione dell’area ad [OSCURATO:SOCIETA], comportante altresì implicitarevoca, o correzione, del precedente provvedimento 15 luglio 1991 n.10366 del Commissario, formato in assenza di contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA],nel quale si negava la presa di possesso dell’area da partedell’amministrazione. Queste le parole della Corte d’appello di Napoli: «Ilche risulta essere confermato dal provvedimento del 3-4-1992 di formalerestituzione di tale complesso in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] srl,nonostante un precedente provvedimento commissariale n. 10366/1991con cui la amministrazione aveva constatato, senza il contraddittorio con ilproprietario, che “I beni sono sempre rimasti nella piena disponibilità delladitta proprietaria, non essendo intervenuta consegna degli stessi alconcessionario né presa di possesso degli stessi da partedell’amministrazione”, provvedimento che deve, pertanto, ritenersi esserestato implicitamente revocato dal successivo del 3.4.1992, avente, invece,ad oggetto la formale restituzione di tale complesso dalla amministrazioneNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] srl, provvedimento questo che (alcontrario) presupponeva necessariamente l’avvenuta immissione inpossesso in capo alla amministrazione del complesso immobiliare»;e) ha concluso espressamente nel senso dell’infondatezza dei motividell’appello incidentale proposto dalla PCM, così ulteriormente ribadendo diaverli compiutamente riesaminati in ossequio a quanto disposto dalla Cortedi cassazione con la sentenza n. 9788/2015. Ad avviso della Corte d’appello,la PCM non aveva assolto l’onere di provare «in altro modo» che Agrimontfosse stata lasciata, in tutto o in parte, nella disponibilità dell’area e anziera stato positivamente «accertato» che [OSCURATO:SOCIETA] «era stata privata delladisponibilità formale e materiale del proprio complesso immobiliare aseguito di esecuzione del decreto di occupazione di urgenza comedocumentato a mezzi i detti verbali di immissione in possesso» (pagine 17– 18). A pagina 17 della sentenza nel giudizio di rinvio si legge infatti:«Dunque, sulla base degli atti acquisiti in giudizio [tra i quali i trentunoverbali di immissione nel possesso, oltre a quelli relativi al giudizio per ladeterminazione dell’indennità di occupazione, n.d.r.], non avendo la PCM inaltro modo dimostrato che alla [OSCURATO:PERSONA] srl sia stata ciò nonostantelasciata in tutto o in parte la disponibilità del bene, devono ritenersiinfondati i motivi di appello incidentale proposti dalla PCM, con cui la stessaamministrazione aveva dedotto che controparte ([OSCURATO:PERSONA] srl) erarimasta nella disponibilità del complesso immobiliare perciò rimanendoresponsabile della loro custodia e del loro degrado, motivi poi nella presentesede (ri)esaminati alla luce dei principi stabiliti all’uopo dalla sentenza diannullamento con rinvio della Cassazione»;f) accertato lo spossessamento subito da [OSCURATO:SOCIETA] per effettodell’azione dell’amministrazione concedente (oggi la PCM), la Corted’appello è passata a riesaminare «gradatamente» anche la posizione delConsorzio attraverso l’analisi dei motivi dell’appello principale proposto,appunto, dal Consorzio (pagina 18);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026g) sulla base «innanzitutto», ma non solo, degli elementi forniti daitrentuno verbali di immissione nel possesso redatti dal 29 luglio al 7 agosto1983, come confermato dai verbali di consistenza redatti nell’estate 1983,essendo emersa la prova della «totale sottrazione» dell’area ad operadell’amministrazione concedente, la Corte d’appello di Napoli ha escluso lalegittimazione sostanziale passiva del concessionario, accogliendo cosìl’appello principale proposto dal Consorzio e assolvendolo dalla domandarisarcitoria proposta nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA], «con il conseguenteassorbimento degli altri motivi di appello proposti dal medesimo Consorzio,in quanto concernenti la liquidazione equitativa e alla quantificazioneeconomica del danno». Si rimanda alle pagine 18 – 19 della sentenzaimpugnata. Sul punto si è formato il giudicato, non avendo Agrimontproposto ricorso per cassazione contro il Consorzio, definitivamente assoltodalla domanda risarcitoria proposta anche nei suoi confronti nel 1990.4.3. Come si è già detto, avendo ritenuto non necessario riesaminare lequestioni (non specificate dalla Corte d’appello) poste dalle censure mossedalla PCM col ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva di appellon. 3483/2009 (v. supra, par. 4.1.), con la sentenza qui impugnata il giudicedel rinvio ha respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza di primo grado (Trib. Napoli, 5 dicembre 2003, n. 12257) e hacondannato la soccombente a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali delgiudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.5. Il ricorso per cassazione di PCM è articolato in sei motivi.6. [OSCURATO:SOCIETA], alla quale il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 2020, èrimasta intimata.7. Si è costituito invece il Consorzio benché estraneo alla controversiatra [OSCURATO:SOCIETA] e PCM essendo ormai passata in giudicato l’assoluzione delladomanda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20268. In vista dell’adunanza camerale le parti costituite hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso della PCM è affidato a sei motivi.1.1. Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.».Premette la ricorrente di essersi ritualmente costituita nel giudizio dirinvio riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] davanti alla Corte d’appello di Napoli (n.2411/2016 R.G.) e di avere depositato documentazione e che «[t]uttavia,la Corte d’Appello ha affermato che “Nel giudizio di rinvio in oggetto non sicostituiva la PCM ma soltanto il [OSCURATO:PERSONA] 10”».Secondo la ricorrente, «[l]a statuizione è illegittima perché, sull’erroneopresupposto della omessa costituzione dell’Amministrazione, ha omesso diesaminare le deduzioni difensive formulate da quest’ultima e, quindi, haomesso su di esse qualsiasi pronuncia».Aggiunge la ricorrente che la sua costituzione nel giudizio di rinvio risultasia dal sito polisweb giustizia (all. 5), sia dalla comparsa conclusionale diAgrimont (pag. 22, all. 6) contenente un richiamo agli argomenti difensividella PCM svolti nella «memoria di costituzione e difesa» depositata nelgiudizio davanti alla Corte d’appello di Napoli.Nella memoria illustrativa la PCM ribadisce che la «grave omissione»consistita nell’aver ravvisato la contumacia della Presidenza del Consiglio,ancorché essa si fosse ritualmente costituita, «ha condotto la Corted'Appello a non pronunciarsi sull'appello incidentale della PCM, nonostantela Cassazione con sentenza n. 9788/2015 avesse espressamente stabilitoche “nel giudizio di rinvio si provvedesse ad accertare in fatto quale soggettosi fosse effettivamente trovato nella materiale disponibilità del complessoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026immobiliare”. L’omesso esame delle difese svolte dalla Presidenza delConsiglio integra un’insanabile nullità della sentenza impugnata».La comparsa di risposta è l’unico suo scritto difensivo che PCM dice nonessere stato preso in considerazione dalla Corte d’appello benchéritualmente depositato nel giudizio di rinvio n. 2411/2016 R.G.1.1.1. E’ opportuna una precisazione.Nelle pagine da 12 a 14 del ricorso per cassazione PCM ha in effettitrascritto brani della comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA] nelgiudizio di rinvio. Da tali brani, però, risulta che la PCM aveva svolto difeseincentrate unicamente sull’asserita carenza di legittimazione passivasostanziale dell’amministrazione statale e, in subordine, sul concorso delfatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA]. Non risulta che nel giudizio di rinvio PCM avessedepositato comparsa conclusionale.1.1.2. «Per il principio di autosufficienza» la ricorrente riporta inoltre,nelle pagine 14 - 31 del ricorso, «il testo della comparsa di costituzione dellaPCM» nel giudizio di rinvio (all. 3), il cui incipit è così formulato:«L’esponente si costituisce insistendo per il rigetto di ogni domandaavversaria siccome inammissibile e infondata e ribadendo tutte le difese giàsvolte nel precedente giudizio presso la Corte d’appello e la Corte diCassazione, depositandosi copia della produzione di parte».1.1.3. Anche sotto questo aspetto è opportuna sin d’ora una più ampiaprecisazione.Dalla lettura delle pagine 14 - 31 del ricorso per cassazione non risultache la comparsa di costituzione della PCM nel giudizio di rinvio n. 2411/2016R.G. contenesse specifiche censure in ordine ai criteri applicati dallasentenza di primo grado per la liquidazione del danno. Si richiama inoltrequanto precisato dalla la Corte d’appello di Napoli nella sentenza definitiva27 novembre 2009 n. 3483, poi cassata con rinvio, in ordine al contenutodei motivi di appello formulati dalla PCM (v. supra, nel paragrafo 2.2., ilNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026passo della motivazione della sentenza n. 3483/2009 citato a pagina 8 dellasentenza n. 5669/2019 qui impugnata).Gli argomenti difensivi proposti della comparsa di costituzione dellaPCM, fondati sulla motivazione di Cass. n. 9788/2015 e volti per lo più acensurare i ragionamenti svolti dalla Corte d’appello di Napoli nelle duesentenze cassate (n. 132/2007 e n. 3483/2009), riguardavano invecel’affermata assenza di responsabilità dell’amministrazione statale,questione pregiudiziale per come individuata dalla Corte di cassazione, e ladedotta incidenza della condotta di [OSCURATO:SOCIETA] nell’aggravamento dellecondizioni dell’immobile, tutto ciò sul presupposto che l’amministrazionestatale concedente non avesse mai ricevuto la consegna dell’area dell’exstabilimento metallurgico Corradini, rimasta invece nella «materialedisponibilità della società proprietaria» (fatto impeditivo), e, in subordine,che sussistesse l’asserito «concorso del fatto colposo» della societàAgrimont (fatto modificativo), la quale «pur non avendone comunqueperduto la (totale) disponibilità, né durante il periodo di redazione deiverbali di consistenza ricordati dalla stessa Corte di Appello [nella decisionepoi cassata con rinvio, n.d.r.], né successivamente, aveva mai provvedutoalla manutenzione e salvaguardia degli immobili (art. 1227 c.c.) […]» (cosìil passo della comparsa di costituzione della PCM nel giudizio di rinviotrascritto nel ricorso per cassazione, pagine 18 – 19).Come si legge alle pagine 15 - 16 del ricorso per cassazione, nellacomparsa di costituzione depositata nel giudizio di rinvio n. 2411/2016 R.G.la PCM aveva osservato che, «in sostanza», la Corte d’appello di Napoli, «inapplicazione di quanto statuito dalla Corte di cassazione», era «chiamata aprocedere ad un’analisi fattuale della vicenda, in particolare riguardo allaindividuazione dei verbali di immissione nel possesso ed alla circostanza sulse l’area sia rimasta nella piena disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] srl e ciò persanare i riscontrati limiti di mera presunzione e di illogicità nell’affermazionedella responsabilità risarcitoria. Torna, dunque, in rilievo quanto richiamatoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026nell’ordinanza commissariale n. 10366/1991, con cui l’allora funzionariodelegato dal CPE, disponendo l’esclusione dal programma straordinariodelle aree di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], aveva rappresentato che “materialmentei cespiti sono sempre rimasti nella piena disponibilità della ditta proprietaria,non essendo intervenuta consegna degli stessi al concessionario, né presadi possesso da parte dell’amministrazione” (all. n. 2 – deduzione difensivasempre riportata da questa difesa in tutte le precedenti fasi del giudizio dequo ed in particolare con l’appello incidentale e con il ricorso percassazione). Con il presente atto di riassunzione, invece, l’Agrimontribadisce che a distanza di oltre 6 anni dall’avvio della proceduraespropriativa non era stata determinata alcuna indennità e che, pertanto,la mancata disponibilità degli immobili aveva causato il loro inevitabiledegrado, dovuto allo stato di abbandono in cui erano tenuti da quanto eranorimasti nella disponibilità del Commissario straordinario. Tale privazionemateriale, verificatasi con i verbali di presa di possesso e con la redazionedegli stati di consistenza e di occupazione, avrebbe dunque impedito ogniutilizzazione del bene e qualunque opera di manutenzione o miglioria daparte della ditta proprietaria. La circostanza che chi subisce lospossessamento debba onerarsi di compiere opere di manutenzione, a dettadell’[OSCURATO:SOCIETA], sarebbe non solo giuridicamente erronea ma irrealistica. Lasocietà afferma ancora che, allorquando la Cassazione annulli per difetto dimotivazione, le sue prescrizioni hanno un valore meramente orientativo e ilgiudice del rinvio resta libero di accertare nuovi fatti e decidere lacontroversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi. Controparte poi,in sede dell’odierna riassunzione, deposita n. 31 verbali di “Immissione nelpossesso”, come documenti nuovi a suo dire ammissibili, come depositotardivo ex art. 345, comma 2 (applicabile nella sua vecchia formulazionetrattandosi di giudizio instaurato prima del 30 aprile 1995), chiedendo, invia istruttoria, altresì giuramento decisorio nei confronti del legalerappresentante dell’Amministrazione statale. Dichiara infine di averNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026proposto ricorso per revocazione (R.G. 5957/2016) avverso la pronunciadella Cassazione nella parte in cui ha ritenuto “non sussistente o provatal’immissione in possesso”».In realtà, come già detto (paragrafi 4 e 4.2. dello “svolgimento delprocesso”), con la sentenza ora impugnata la Corte d’appello di Napoli hain effetti svolto una completa indagine sui fatti rilevanti per la decisionestabilendo che [OSCURATO:SOCIETA] era stata del tutto spossessata dell’areadall’amministrazione concedente nel periodo 26 luglio 1983 (data delprovvedimento di occupazione) al 3 aprile 1992 (verbale di restituzione).A quanto si legge invece alle pagine 17 – 31 del ricorso per cassazione,nel giudizio di rinvio la PCM aveva chiesto «il rigetto di tutte le domandeavversarie ribadendosi le difese e conclusioni in atti» (difese così numerate:«1) Assenza di responsabilità dell’Amministrazione statale concedente –Concorso colposo di parte attrice soc. [OSCURATO:PERSONA] srl», pagine 17 – 25del ricorso per cassazione; «2) Difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione», pagine 25 – 30 del ricorso per cassazione); «3)Domanda di restituzione della somma di Euro 5.806.425,65 oltre interessia carico della Soc. [OSCURATO:PERSONA] srl», pagina 30 del ricorso per cassazione)e aveva sviluppato argomenti difensivi concernenti:l’assenza di responsabilità dell’amministrazione statale concedente(pagine 17 e ss. del ricorso per cassazione);il concorso colposo di [OSCURATO:SOCIETA], «rimasta nella disponibilità delcomplesso immobiliare perciò rimanendo responsabile della loro custodia edel loro degrado» (pagine 17 e ss., e in particolare pagine 18 – 20, delricorso per cassazione, nonché pagina 24 ove si ripete, sempre trascrivendoil testo della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, che «[n]on puòpassare inosservato inoltre che i beni in oggetto sono sempre rimasti nellapiena disponibilità della ditta proprietaria, che avrebbe potuto e dovutoevitare i danni lamentati procedendo alla manutenzione e salvaguardia deglistessi (art. 1227 co. 2 c.c.)»);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’insufficienza del richiamo, fatto da [OSCURATO:SOCIETA], alla sentenza n.127/1997 della Giunta speciale per le espropriazioni (GSE), la quale,investita della richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] di indennità per occupazione legittima,aveva «esaminato il profilo riguardante l’indisponibilità giuridica delcomplesso immobiliare, ma non la sussistenza degli specifici elementi difatto puntualmente descritti nella sentenza della Suprema Corte [n.9788/2015, n.d.r.], la cui omessa valutazione da parte della Corte di [OSCURATO:PERSONA] è stato il motivo determinante della cassazione con rinvio dellesentenze a suo tempo impugnate» (pagine 21 – 22 del ricorso percassazione);la «lettura atecnica dei verbali di consistenza e occupazione presentatidalla società [OSCURATO:SOCIETA]», dalla quale risultava che alcune parti dell’areaerano in stato di conservazione scadente, mediocre o pessimo e checonfermavano, a detta della PCM, «la custodia dei cespiti al signor ErnestoLeone ed in qualche caso all’ing. [OSCURATO:PERSONA] c.t.p. dell’[OSCURATO:SOCIETA] (cfr.relazione dell’Amministrazione che si deposita)» (pagine 22 – 23 del ricorsoper cassazione; dall’elenco trascritto a pagina 31 del ricorso per cassazionerisulta che i primi tre documenti depositati dalla PCM nel giudizio di rinvioerano atti provenienti dall’amministrazione e formati in data successiva nonsolo al deposito della sentenza definitiva n. 3483/2009 della Corte d’appellodi Napoli poi cassata con rinvio ma anche alla decisione n. 9788/2015 dellaCassazione: «1) Nota dell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con allegatirelativi al pagamento somme in esecuzione sentenza [ossia, in esecuzionedella condanna pronunciata dalla sentenza n. 3483/2009 della Corted’appello di Napoli, successivamente cassata, n.d.r.]», «2) relazionedell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; «3) relazione dell’Amministrazionedel 120.10.2015»);la già avvenuta liquidazione dell’indennità di occupazione (pagine 23 -24 del ricorso per cassazione);Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026la non ascrivibilità in capo all’amministrazione statale concedente di«una responsabilità per comportamento omissivo proprio (vel rectius: unasorta di culpa in vigilando)», né di «una responsabilità solidale per omessoo insufficiente esercizio dei poteri di controllo sull’attività delconcessionario» (pagine 24 - 25 del ricorso per cassazione);ancora una volta, il difetto di legittimazione passivadell’amministrazione statale concedente, vertendosi in ipotesi di c.d.concessione traslativa (con conseguente responsabilità esclusiva delsoggetto concessionario, pagina 26 del ricorso per cassazione),asseritamente «deducibile anche dal disposto di cui all’art. 5 dell’accordotransattivo intervenuto il 31 luglio 2001, tra il [OSCURATO:PERSONA] […] e il [OSCURATO:PERSONA] 10 […]» (pagine 26 -27 del ricorsoper cassazione: peraltro, la PCM non ha spiegato quale sia l’oggetto precisodella transazione 31 luglio 2001 e quale rilevanza possa avere, ai fini delladecisione, quella transazione, oltretutto inopponibile a un soggetto terzoquale [OSCURATO:SOCIETA]);la cassazione, nei limiti delle censure accolte (erano stati accoltiunicamente il primo motivo del primo ricorso incidentale della PCM, relativoalla sua legittimazione passiva, e il secondo motivo del ricorso delConsorzio, relativo al computo dell'indennità), della sentenza 20 novembre1997 n. 127 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corted’appello di Napoli in tema di indennità di occupazione legittima con rinvioad altro collegio della GSE, pronunciata da Cass., sez. un., 23 febbraio2001, n. 69 (osserva la ricorrente che la GSE n. 127/1997 «avevaerroneamente condannato l’Amministrazione statale ad una con il ConsorzioNapoli 10» ed era stata cassata «sulla base dell’esclusiva responsabilitàdel Consorzio concessionario con i terzi. In seguito a tale pronuncia delgiudice di legittimità, la GSE, quale giudice del rinvio, dispose solo lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] 10 al deposito dell’indennità di occupazioneNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026legittima e dichiarò il difetto di legittimazione passiva della PCM»: così apagina 27 del ricorso per cassazione);l’asserita rilevanza dell’ordinanza del Commissario 15 luglio 1991 n.10366 (così a pagina 28 del ricorso per cassazione), che invece la sentenzaqui impugnata ha ritenuto implicitamente revocata dal successivoprovvedimento 3 aprile 1992 avente ad oggetto la formale restituzionedell’area dall’amministrazione statale ad [OSCURATO:SOCIETA], «provvedimento questoche (al contrario) presupponeva necessariamente l’avvenuta immissione inpossesso in capo alla amministrazione del detto complesso immobiliare»(così a pagina 7 della sentenza App. Napoli, 22 novembre 2019, n. 5669);l’asserito errore del Tribunale nell’aver accolto la domanda di condannaproposta da [OSCURATO:SOCIETA] «omettendo di considerare il contenuto dell’ordinanzan. 10366/91» (pagina 29 del ricorso per cassazione), ordinanza che, comeappena ricordato, la sentenza qui impugnata ha invece espressamenteritenuto irrilevante perché implicitamente revocata dal provvedimento 3aprile 1992 di formale restituzione dell’area ad [OSCURATO:SOCIETA];l’asserita rilevanza dell’attribuzione ad [OSCURATO:SOCIETA] dell’indennità dioccupazione legittima nella misura di lire 2.543.174.213 da parte della GSEpresso la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 29/2002 (pagina 29 delricorso per cassazione), argomento peraltro in contraddizione con quantoesposto dalla stessa PCM col terzo motivo di ricorso per cassazione laddovesi fa valere la diversità di causa petendi del giudizio davanti alla GSE rispettoal giudizio risarcitorio ora in discussione;l’asserita rilevanza del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva omessonon solo di mantenere gli immobili ma anche di far constatare lo stato degliimmobili nel momento in cui essi erano ritornati nella sua disponibilità(pagine 29 - 30 del ricorso per cassazione), argomento di rilievoeminentemente fattuale.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Le conclusioni della PCM nel giudizio di rinvio, quali contenute nellacomparsa di risposta, sono trascritte a pagina 30 del ricorso per cassazioneed erano così formulate:«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi ognidomanda avversaria perché inammissibile ed infondata;in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passivadell’Amministrazione statale concedente; nel merito, respingersi ognidomanda avversaria perché inammissibile ed infondata in assenza diqualsivoglia responsabilità da parte dell’Amministrazione stataleconcedente o, in subordine, dichiararsi il concorso di colpa di parte attricecon conseguenziale riduzione delle somme eventualmente dovute;accogliersi poi la domanda di restituzione per Euro 5.806.425,65,indebitamente percepita da controparte con condanna della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione al pagamento della relativa somma o di quellaeventualmente minore che risulterà al termine del giudizio (dc. n. 1). Convittoria di spese competenze ed onorari».1.2. Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c.».Sostiene la ricorrente che dal vizio denunciato col primo motivo (peravere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la PCM non costituita nelgiudizio di rinvio) consegue il vizio «sotto il profilo della motivazione», inquanto nell’affermare la sussistenza dell’immissione in possesso dei beni incapo all’amministrazione «sulla base» del giudicato implicito conseguentealla sentenza n. 127/1997 della GSE, la Corte d’appello di Napoli:a) ha omesso di considerare, ritenendo la PCM non costituita, quantoevidenziato dall’amministrazione statale nella comparsa di costituzione, ecioè che la GSE con la sentenza n. 127/1997 aveva unicamente esaminatoil profilo riguardante «l’indisponibilità giuridica del complesso immobiliare»e non anche quello della «sussistenza degli specifici elementi di fattoNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026puntualmente descritti nella sentenza della Suprema Corte la cui omessavalutazione da parte della Corte di Appello di Napoli è stato il motivodeterminante della cassazione con rinvio della sentenza a suo tempoimpugnata», e dunque la Corte d’appello, attribuendo alla decisione dellaGSE efficacia di giudicato nel giudizio per il risarcimento del danno, non haspiegato per quale ragione le considerazioni svolte nella comparsa dicostituzione della PCM non sarebbero state condivisibili;b) ha adottato una statuizione contraddittoria, perché, come rilevatodalla stessa Corte d’appello, la sentenza n. 127/1997 della GSE era stata«annullata» dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (n. 69/2001) esostituita dalla sentenza n. 29/2002 della GSE in diversa composizione, laquale invece aveva dichiarato l’esclusiva legittimazione passiva delConsorzio a corrispondete ad [OSCURATO:SOCIETA] l’indennità di esproprio. Osserva inproposito la ricorrente che, «sotto un primo profilo», «non può certo averevalore di giudicato una sentenza annullata» e, «sotto altro profilo», che laquestione risolta dalla GSE, inerente alla legittimazione alla corresponsionedella indennità di esproprio, dimostrava come la questione dellaindisponibilità del complesso immobiliare de quo era stata affrontata inastratto e non certo ai fini per cui Cass., n. 9788/2015 aveva rinviato lacausa al giudice del merito;c) è incorsa in «palese difetto di motivazione in merito alla valenzaprobatoria dei documenti prodotti dalla parte [da [OSCURATO:SOCIETA], n.d.r.] nelgiudizio di riassunzione, produzione peraltro illegittima, come sarà chiaritonel successivo motivo si ricorso».Secondo la ricorrente, a fronte delle contestazioni fondate sui datidesumibili da «una lettura atecnica dei verbali di consistenza e occupazionepresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]», la Corte d’appello di Napoli non haspiegato «perché […] ha ritenuto, comunque, che i suddetti verbalicomprovassero l’immissione in possesso di cui si discute» (occorre però sinNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026d’ora rimarcare che la sentenza impugnata è fondata sul valore probatoriodei verbali di immissione in possesso).Inoltre, aggiunge la ricorrente, la Corte d’appello è incorsa in unaaffermazione apodittica laddove ha ritenuto che «le suindicate circostanzesarebbero confermate “dal provvedimento del 3.4.1992 di formalerestituzione di tale complesso in favore della medesima [OSCURATO:PERSONA].,nonostante un precedente provvedimento commissariale n. 10366/1991con cui la amministrazione aveva constatato, senza il contraddittorio con ilproprietario, che ‘i beni sono sempre rimasti nella piena disponibilità delladitta proprietaria’ […], provvedimento che deve, pertanto, ritenersi esserestato implicitamente revocato dal successivo del 3.4.1992 […]”».Sostiene in conclusione la ricorrente che la Corte d’appello non ha presoin esame le considerazioni svolte dall’amministrazione statale mentre, comeindicato da Cass., n. 9788/2015, «non può essere attribuito valoredeterminante a provvedimenti formali, dovendosi, invece, accertare inpunto di fatto la reale situazione».1.3. Il terzo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 324c.p.c.».Secondo la ricorrente, «il capo di statuizione relativo al presuntogiudicato implicito è, comunque, errato anche per violazione della disciplinaindicata nell’epigrafe del presente motivo di ricorso» e ciò per un tripliceordine di ragioni: la sentenza n. 127/1997 della GSE «è stata annullata dalleSezioni Unite della Suprema Corte», ossia cassata con rinvio, e dunque adessa non può essere attribuita alcuna efficacia di giudicato; il giudicatoimplicito si forma all’interno di uno stesso processo, mentre la decisioneinvocata dalla Corte d’appello è stata resa in altro e diverso giudizio; tra idue giudizi, quello deciso dalla GSE e quello cui si riferisce la sentenzaimpugnata, vi è diversità di petitum e causa petendi.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/20261.4. Il quarto motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art.345, c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie, con riferimentoall’art. 2697 c.c.».Secondo la ricorrente, la statuizione relativa all’ammissibilità dellaproduzione dei verbali di immissione nel possesso effettuata per la primavolta da [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio riassunto è errata poiché, «ai sensi dell’art.345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 353 del 1990,applicabile ratione temporis) sono qualificabili come indispensabili i solidocumenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali nonera apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primogrado, mentre non è ammissibile il nuovo documento che già apparivaindispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e primadel formarsi delle preclusioni istruttorie, sicché la sentenza non si è potutafondare su di esso per la negligenza della parte».Secondo la ricorrente, la sentenza della Cassazione non potevaintendersi quale rimessione in termini per la parte, che avrebbe potutoprodurre la documentazione in esame sin dal primo grado di giudizio, edunque la sentenza impugnata è errata.1.5. Il quinto motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art.384 c.p.c.».Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Napoli avrebbe dovutodecidere esaminando i documenti prodotti dalle convenute amministrazionie avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione documentale diAgrimont fatta con l’atto di riassunzione.1.6. Il sesto motivo formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.».Il motivo si riferisce al passaggio della motivazione della sentenzaimpugnata richiamato nel paragrafo 4.1. dello “svolgimento del processo”.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Una volta rigettati i motivi di appello incidentale proposti dalla PCMavverso la sentenza del Tribunale di Napoli, le cui questioni erano stateoggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione contro la sentenzanon definitiva sull’an ed esaminati da Cass., n. 9788/2015, e una voltaesclusa la legittimazione passiva del Consorzio, la Corte di appello di Napoliha ritenuto non necessario esaminare le questioni oggetto dei motivi diricorso in cassazione ritenuti implicitamente assorbiti dall’accoglimento deimotivi pregiudiziali di ricorso proposti della medesima PCM, e cioè inparticolare quelli con cui la PCM aveva, in sostanza, censurato la sentenzadefinitiva di appello n. 3483/2009 nella parte in cui essa aveva procedutoalla valutazione equitativa del danno, «in quanto le suddette questioni nonsono state “riproposte” nel presente giudizio di rinvio, in cui la PCM non siè “costituita” e quindi deve ritenersi che su di esse è ormai caduto ilgiudicato».Secondo la ricorrente, tale statuizione «è illegittima perché come si èdetto in precedenza, fondata sull’erroneo presupposto della mancatacostituzione della PCM nel giudizio di rinvio».A tal riguardo, la ricorrente richiama «le argomentazioni prospettatenella comparsa di risposta ritualmente depositata nel giudizio di rinvio, il cuicontenuto è stato testualmente riportato nel primo motivo di ricorso», ossianelle pagine 14 – 31 del ricorso per cassazione (v. i paragrafi 1.1.2. e1.1.3.).Nelle pagine 42 – 46 del ricorso la PCM riporta altresì il contenuto deimotivi di ricorso (numeri 3, 4, 5 e 6) avverso la sentenza definitiva 27novembre 2009, n. 3483 della Corte d’appello di Napoli sui quali Corte dicassazione non si era pronunciata.2. E’ opportuno muovere dall’esame del quarto motivo di ricorso colquale la PCM, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass., sez. VI-3,15 marzo 2016, n. 5013, lamenta per la prima volta la violazione dell’art.345, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 52, l. 26 novembre 1990,Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 353, indicato come applicabile ratione temporis al caso concreto, nonsussistendo, ad avviso della ricorrente, il presupposto dell’indispensabilitàai fini della decisione.Nel giudizio riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] nessuna contestazione era statasollevata da PCM in ordine alla produzione dei verbali di immissione inpossesso allegati all’atto di riassunzione. Si rimanda alla trascrizione deltesto della comparsa di costituzione di PCM nel giudizio di rinvio (pagine 14– 31 del ricorso per cassazione), né la ricorrente ha dedotto di aver eccepitodavanti alla Corte d’appello di Napoli la tardività del deposito dei verbali diimmissione nel possesso.Ad ogni modo, così come formulato nel ricorso il motivo è infondato,poiché la ricorrente invoca una disposizione processuale applicabile aigiudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 (art. 90, comma 1, l. 26 novembre1990, n. 353; cfr. Cass., sez. II, 22 dicembre 2023, n. 35857; Cass., sez.II, 21 agosto 2020, n. 17595), mentre nel caso di specie il giudizio di primogrado è stato introdotto nel 1990 e definito con sentenza 5 dicembre 2003,n. 12257, appellata nel 2004. Dunque, poiché la sentenza che ha definito ilgiudizio di primo grado è stata pubblicata prima dell’11 settembre 2012 èesclusa in radice, anche a non considerare l’anteriorità della notifica dell’attodi citazione all’integrale entrata in vigore della riforma di cui alla l. n.353/1990 (ma v. Cass., sez. II, 22 dicembre 2023, n. 35857, in ordine allainsensibilità delle cause c.d. vecchio rito modificazioni successive, inassenza di un'espressa disposizione derogatoria), l’applicabilità della piùrestrittiva formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. introdotta col d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134(Cass., sez. III, 9 novembre 2017, n. 26522; v. altresì Cass., sez. II, 24ottobre 2023, n. 29506).3. Gli altri motivi, tutti formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026La doglianza incentrata sull’omessa considerazione, ad opera della Corted’appello, dell’avvenuta costituzione della PCM nel giudizio di rinvio di persé sola avrebbe dovuto formare oggetto di un ricorso per revocazione, se laricorrente avesse lamentato l’omesso esame di un fatto avente i caratteriindicati nell’art. 395, n. 4, c.p.c. nel ricorrere dei presupposti per ravvisarel’errore revocatorio.Laddove invece la ricorrente deduce un errore di giudizio o una omessapronuncia e il mancato esame di argomenti difensivi svolti dall’appellanteincidentale (primo motivo; secondo motivo; sesto motivo), il ricorso èinammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata e la ratio decidendi che la sorregge, con riguardo all’acquisitaprova dell’occupazione e dell’intervenuto possesso dell’area ad operadell’amministrazione statale concedente.Va premesso che la sentenza impugnata ha compiutamente esaminatoi motivi dell’appello incidentale di PCM contro la sentenza del Tribunale diNapoli e si è espressamente pronunciato su quell’appello.Nell’illustrare il primo motivo di ricorso, la PCM non ha specificato qualifossero le deduzioni difensive da essa formulate ma trascurate dal giudicedel rinvio e tali da determinare, ove esaminate, una pronuncia diversa daquella resa dalla Corte d’appello di Napoli, con ciò non assolvendo l’onereprescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; néha indicato documenti il cui omesso esame ad opera della Corte d’appelloabbia inciso sulla decisione.In altri termini, PCM non ha specificatamente indicato temi o argomentidifensivi o elementi di prova (e tali non potevano dirsi, né sono stati indicatinel ricorso, i documenti unilateralmente formati dalla stessaamministrazione dopo la decisione di primo grado o addirittura dopo lasentenza della cassazione) illustrati nell’appello incidentale avverso lasentenza di primo grado o nella comparsa di risposta depositata nel giudizioNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026di rinvio il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata e cheinvece, se considerati, avrebbero condotto a una diversa decisione.Al contrario, a quanto emerge dagli atti, la Corte d’appello ha svoltoun’ampia indagine e fra l’altro, valutato il complesso degli elementi raccolti,ha anche spiegato, all’esito di un apprezzamento non censurabile in questasede, che il provvedimento commissariale 15 luglio 1991 n. 10366, formatodalla sola amministrazione non in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], è privo divalore probatorio e anzi deve ritenersi implicitamente revocato dalsuccessivo provvedimento 3 aprile 1992 di formale restituzione dell’areadall’amministrazione statale ad [OSCURATO:SOCIETA].Il fatto meramente negativo che la ricorrente ritiene accertato, ossia ilnon avere [OSCURATO:SOCIETA] custodito e mantenuto il complesso immobiliare di suaproprietà, è di per sé privo di rilievo una volta stabilito, come ha fatto lasentenza impugnata, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva del tutto perso la disponibilitàdell’area perché occupata dall’amministrazione statale per oltre un decennio(luglio 1983, aprile 1992).Ne vale invocare l’indennità per l’occupazione legittima sia perché essaè stata attribuita ad [OSCURATO:SOCIETA] solo anni dopo la cessazione dell’occupazionedell’area, sia perché quel rimedio ha una funzione del tutto diversa rispettoal risarcimento del danno chiesto da [OSCURATO:SOCIETA].Per altro verso, anche a voler richiamare il contenuto della comparsa dicostituzione della PCM nel giudizio riassunto (n. 2411/2016) come trascrittonel ricorso per cassazione, la ricorrente, a ciò onerata dall’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c., non ha spiegato in modo efficace e puntuale, con richiamoa specifiche censure avverso la sentenza di primo grado (essendo ormaistate cassate le prime decisioni, non definitiva e definitiva, della Corted’appello di Napoli, numeri 132/2007 e 3483/2009), quali argomentazionidifensive o quali eccezioni sarebbero state trascurate dalla sentenza n.5669/2019 del giudice del rinvio pur essendo idonee, ove esaminate, adeterminare una diversa decisione.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ciò tanto più vale se si considera che la Corte d’appello di Napoli, unavolta affermato in fatto - sulla scorta anche dei trentuno verbali diimmissione nel possesso e come confermato dal provvedimento 3 aprile1992 di formale restituzione dell’area alla proprietaria - lo spossessamentoformale e materiale dell’area sofferto da [OSCURATO:SOCIETA] ad operadell’amministrazione statale concedente, ha negato che l’area fosse rimastanella piena disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], come invece si afferma nel ricorso percassazione ora in esame, e con ciò ha escluso il presupposto su cuipoggiavano le difese ed eccezioni della PCM svolte con l’appello incidentalee reiterate nel giudizio di rinvio quali trascritte nel ricorso per cassazione.Il ricorso della PCM non si confrontata con l’iter decisionale, incentratoin realtà sull’accurato esame dei motivi dell’appello incidentale a suo tempoformulati dall’amministrazione statale e, all’esito della completa indagine infatto, ritenuti infondati.La ricorrente non ha neppure specificatamente indicato, come era suoonere fare, quali fossero le questioni, inerenti ai motivi di ricorso percassazione ritenuti implicitamente assorbiti, trascurate dalla Corte d’appellosull’erroneo presupposto della mancata costituzione dell’amministrazionenel giudizio di rinvio e della loro mancata espressa riproposizione (v. il sestomotivo di ricorso). La ricorrente neppure ha dedotto, fornendo preciseindicazioni e utili elementi di riscontro (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), chequelle questioni erano già state sollevate con l’appello incidentale (art. 346c.p.c.) e non per la prima volta col ricorso per cassazione, e da quali vizisarebbe affetta la decisione del Tribunale di Napoli in ordine alladeterminazione del pregiudizio risarcibile. Infatti, oggetto del presentericorso è la pronuncia del giudice di rinvio resa sull’appello incidentale dellaPCM avverso la sentenza di primo grado, non le due decisioni cassate daCass. n. 9788/2015. Pertanto, non vale a colmare la lacuna ora segnalatala trascrizione, nel ricorso, di una parte del precedente ricorso percassazione della PCM volto a censurare le statuizioni contenute nellaNumero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026sentenza definitiva resa nel 2009 dalla Corte d’appello di Napoli ma ormaicassata (nelle pagine 42 – 46 sono trascritti i motivi 3, 4, 5 e 6 e dunqueparte del ricorso avverso App. Napoli, 27 novembre 2009, n. 3483, recantecondanna di PCM e Consorzio, in solido tra loro, a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA] lasomma di euro 5.565.711,94). Né risulta che gli argomenti difensivi svolticon quel ricorso siano stati specificatamente ed espressamente proposti nelgiudizio di rinvio e con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli, 5dicembre 2003, n. 12257, oggetto dell’appello incidentale di PCM: infatti,nulla in proposito si legge nella comparsa di costituzione della PCM nelgiudizio di rinvio come trascritta nel ricorso per cassazione ora in esame.Peraltro, dagli atti emerge che l’appello incidentale della PCM contro lasentenza di primo grado aveva ad oggetto esclusivamente le questioniriguardanti la legittimazione passiva sostanziale dell’amministrazionestatale, il fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.) e l’esclusivaresponsabilità del Consorzio (v. a pagina 8 della sentenza impugnata cheriporta un passo di App. Napoli, 27 novembre 2009, n. 3483, poi cassatacon rinvio).Né la ricorrente, che anche col sesto motivo lamenta l’omessapronuncia, deduce di aver mosso nei confronti della sentenza di primo gradopuntuali e argomentate censure in ordine alla liquidazione del danno.A quanto risulta dagli atti, con l’appello incidentale, e la comparsa dicostituzione depositata nel giudizio di rinvio, PCM aveva unicamentecriticato la sentenza del Tribunale di Napoli per non aver valutato, ai finidella determinazione del quantum, il concorso del fatto colposo di [OSCURATO:SOCIETA](art. 1227 c.c.), ma tale aspetto è ormai irrilevante alla lucedell’accertamento in fatto e della statuizione di cui alla sentenza impugnata.Contrariamente a quanto dedotto col quinto motivo, la Corte d’appellodi Napoli, lungi dal violare l’art. 384 c.p.c., ha applicato i principi di dirittodesumibili dalla sentenza n. 9877/2015 e ha soddisfatto le esigenzeistruttorie messe in luce dalla Cassazione.Numero registro generale 660/2020Numero sezionale 4396/2025Numero di raccolta generale 21680/2026Data pubblicazione 25/06/2026In tale contesto, non essendo stata efficacemente attaccata l’autonomaratio decidendi sottesa al rigetto dell’appello in relazione al valore probatoriodei verbali di immissione nel possesso valutati unitamente al complessodegli altri elementi di fatto acquisiti al giudizio (Cass., sez. III, ord. 26febbraio 2024, n. 5102; Cass., sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass.,sez. III, 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., sez. I, ord. 11 marzo 2019, n.6985; Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931), risultano inammissibili percarenza di interesse anche i motivi secondo e terzo laddove si contestal’esistenza di un giudicato implicito esterno, posto a base di una diversaratio decidendi, su fatti che, in realtà, sono stati altresì positivamenteaccertati dal giudice del rinvio, mentre è preclusa al giudice di legittimitàuna rivalutazione delle risultanze istruttorie.4. In conclusione, infondato il quarto motivo, i restanti motivi sonoinammissibili e il ricorso va respinto.5. Pertanto il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Il che escludela sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato a carico della controricorrente.6. [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita. Non vi è luogo a provvedere sulle spesea carico della PCM.7. Si compensano le spese tra la ricorrente e il Consorzio, totalmentevittorioso nel giudizio di merito ed estraneo alla controversia tra Agrimonte la PCM.8. Il ricorso respinto è stato proposto da un’amministrazione dello Statoe ciò esclude il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MRespinge il ricorso. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa lespese tra la ricorrente principale e la controricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli
Sentenza Cassazione n. 21680/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris