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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04461/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 luglio 2021, che aveva condannato le imputate alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di truffa.

Il difensore delle ricorrenti ha, inoltre, prodotto memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito alle pagine 3 e 4 della sentenza oggetto di ricorso.

La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che le ricorrenti< abbiano commesso il reato di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello.

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è reiterativo delle medesime doglianze addotte con i motivi di appello nonché manifestamente infondato in quanto mira ad una rivalutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da motivazione congrua alle risultanze processuale, non appare frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere delle imputate e delle modalità delle condotte (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il decidente assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale con la sintetica enunciazione della valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, infatti, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (vedi tra le tante Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 luglio 2021, che aveva condannato le imputate alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di truffa. Il difensore delle ricorrenti ha, inoltre, prodotto memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito alle pagine 3 e 4 della sentenza oggetto di ricorso. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che le ricorrenti< abbiano commesso il reato di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è reiterativo delle medesime doglianze addotte con i motivi di appello nonché manifestamente infondato in quanto mira ad una rivalutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da motivazione congrua alle risultanze processuale, non appare frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere delle imputate e delle modalità delle condotte (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il decidente assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale con la sintetica enunciazione della valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, infatti, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (vedi tra le tante Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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