CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure dedotte nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole dei vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione (a causa della pretesa erronea applicazione di legge penale, nonché in ragione della mancata assunzione di prova decisiva e, infine, per illogicità della motivazione, quanto alla presenza di condanne successive, rispetto a quella per la quale si procede), non sono consentite in sede di legittimità, in quanto si sostanziano in mere doglianze versate di fatto, oltre che finalizzate ad ottenere una difforme valutazione degli elementi emersi mi atti. Trattasi di operazione estranea al giudizio di legittimità, non competendo alla Corte di cassazione la rivisitazione delle valutazioni in fatto sussunte nel provvedimento impugnato. 2. Dette censure sono, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dal Tribunale di sorveglianza di Lec:ce nell'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in sede di rigetto della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale ha rileva come - a carico del richiedente - risultino precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, danneggiamento commesso con violenza alla persona, tutti collocabili entro l'arco temporale che va dal 2000 al 2019. La presenza di sentenze di condanna, risalenti ad epoca suc:cessiva rispetto a quella in oggetto è stata giudicata, nell'impugnato provvedimento, quale manifestazione di residuo di pericolosità sociale, non cont:enibile a mezzo dell'invocata misura. Non si è quindi ritenuto il condannato maturo per poter fruire di una misura, quale quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, connotata da una ampia sfera di autonomia e da tenui prescrizioni. La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato appare congruente, logica e priva di forme di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna al pagamento delle spese processuali e - in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ott