CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20112/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Livorno il 1°/7/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 4 I. 110 del 1975 e 116, commi 15 e 17, d.lgss 285/1992; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e al trattamento sanzionatorio; Rilevato che le doglíanze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti (l'essersi posto alla guida, senza patente, di un'autovettura priva di assicurazione e armato di coltello), nonché alla presenza di precedenti penali, plurimi e specifici oltre a non avere fornito alcuna spiegazione circa la sua condotta- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorìo sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, anche con il riferimento al fatto che la pena risulta essere stata correttamente mitigata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca delle :mmende.