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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06879/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada.

Lamenta eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.

In data 26/09/22 sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (p. 3), la ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese alla parte civile, non avendo la stessa esplicato attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputata a tutela dei propri interessi (Sez. unite, n. 5466/04, Gallo, Rv. 226716; sez. 7, n. 7425/16, Rv. 265974; n. 44280/16, Rv. 268139).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Lamenta eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. In data 26/09/22 sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (p. 3), la ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese alla parte civile, non avendo la stessa esplicato attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputata a tutela dei propri interessi (Sez. unite, n. 5466/04, Gallo, Rv. 226716; sez. 7, n. 7425/16, Rv. 265974; n. 44280/16, Rv. 268139). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]