CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1985
Cassazione n. 00243/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/03/1985 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi con cui si insiste nei motivi di ricorso facendo presente che, nonostante non siano state enunciate nei motivi di appello le richieste di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici, gli stessi sono stati fatti oggetto di richiesta in udienza; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità dell'imputato e la mancata concessione delle attenuanti generiche non si confrontano con la decisione di secondo grado che, partendo proprio dalla responsabilità del ricorrente ritenuta sussistente dal Tribunale e non confutata in sede di gravame dal ricorrente, in accoglimento del motivo di ricorso del Procuratore Generale, ha giudicato il fatto non avere il carattere della tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; che il ricorrente pone censure afferenti alla ritenuta responsabilità facendo diretto ma precluso riferimento ai dati probatori valorizzati dalla Corte di appello; che egualmente generica risulta la censura rivolta alla decisione che non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche ed "i doppi benefici" di legge, visto che nessuna richiesta al riguardo è stata formulato dal ricorrente che riporta nel motivo di ricorso evenienza eccentriche rispetto al contenuto della decisione; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa e ribadito nei motivi aggiunti, neppure in sede di udienza celebratasi in Corte di appello è stata formulata richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dei "doppi benefici" (in tal senso il verbale di udienza del 25 marzo 2022 in cui si dà atto dell'opposizione alle richieste istruttorie formulate dal Procuratore generale e si richiede la conferma della decisione di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così