Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09665/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22675-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 400/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2021; ckA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che 1.- La ricorrente espone di aver stipulato nel 1997 con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento di attività di residence turistico da esercitare in n. 48 locali in Verona alla via Mercurio n.l.

Nel medesimo tempo ha stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di locazione avente ad oggetto tutte le unità immobiliari possedute dalla società in via Mercurio n.1 .

Con atto di citazione del 18 giugno la [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Verona la 1V1illenium al fine di ottenere il rilascio di un'unita immobiliare adibita a sgombero-lavanderia per illegittima detenzione.

Il Tribunale di Verona, con sentenza 1817/2008, ha accolto la domanda ed ha accertato l'occupazione sine Will° della suddetta unità immobiliare.

La Corte d'Appello di Venezia, poi, con sentenza 2501/2010, ha confermato la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando cinque motivi.

Questa Corte, con la sentenza 5057/2012, ha rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibili i restanti quattro. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza intrapreso azione esecutiva che si è conclusa con la vendita degli immobili della Millenium all'asta e attribuzione alla [OSCURATO:SOCIETA] di 124.672, 50 euro come da ordinanza di assegnazione.

In data 23 marzo 2018 la Millenium ha proposto revocazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia li. 2501/2010 ai sensi dell'alt 395, n. 3, sostenendo la sopravvenienza di documenti idonei ad inficiare la decisione, ed in particolare idonei a dimostrare la diversa consistenza degli immobili oggetto di controversia. 2.- Con la sentenza n. 200/2021 la Corte d'Appello di .Venezia ha dichiarato inammissibile I 'impugnazione e condannato la Millenium alle spese di giudizio ex art.96 cpc..

In particolare ha sostenuto che i documenti su cui era basata la revocazione erano in realtà precedenti la sentenza da revocare e dunque potevano essere prodotti in giudizio.

Avverso tale decisione la Millennium propone due motivi di ricorso ed ulteriore memoria. [OSCURATO:SOCIETA] si oppone con controricorso. considerato che 3.- Coni! primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 395 n. 3 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 - 4 c.p.c., e si sostiene che la Corte d'Appello ha errato nell'affermare che i documenti decisivi invocati erano stati formati prima della sentenza n. 2501/2010.

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata è del 2010, mentre il documento sopravvenuto (un verbale di sequestro) è del 2011, ma anteriore alla decisione finale di quel giudizio, resa dalla Corte di cassazione nel 2012.

Il motivo è infondato.

La ricorrente ricorda la regola per cui il documento decisivo deve essere anteriore -alla sentenza oggetto di revoca.zione, salva l'impossibilità per la parte di produrlo in tempo.

Ed ammette che la sentenza da revocare è del 2010, mentre il documento invocato per la revoca è del 2011.

Tuttavia, la ricorrente assume che il documento è comunque anteriore alla decisione della Corte di Cassazione che, ad avviso della ricorrente, ha chiuso quel giudizio, e che è del 2012. • La tesi è evidentemente errata, poiché il documento deve essere anteriore alla sentenza da revocare (2010) (v.

Cass sez.

Un. 16402/ 2007) e non già ad altra decisone, sia pure dello stesso procedimento: non rileva, in sostanza, che il documento sia anteriore alla decisione di questa Corte (2012) se esso serve a revocare la decisione della Corte di Appello, dovendo invece precedere quest'ultima. 4.- Con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma n. 5 e p.c. .

Si assume che la Corte avrebbe ritenuto erroneamente che dalle impugngte sentenze, ed in particolare dalla sentenza 2501/2010 della Córte di Venezia, non risultasse accertato il numero degli immobili oggetto di locazione:, e che i documenti non offrivano alcun elemento a sostegno del. fatto che l'immobile oggetto di controversia rientrava in realtà tra quelli effettivamente dati in locazione.

Secondo la ricon-ente, invece, dall'esame degli atti, era da evincersi che il locale era ricompreso in quell'insieme, avendo il contratto ad oggetto 20 e non 19 immobili.

Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, mira a censitrare un giudizio di fatto: quello secondo cui dalla documentazione offerta in revocazione non si ricava l'errore del giudice di merito, ossia l'errore contenuto nella decisione fatta oggetto di revocazione.

A prescindere dalla assoluta instifficienza del motivo: non si conosce il contenuto di quei documenti e neanche dell'accertamento fatto dalla sentenza oggetto di revocazione, ed è impossibile dunque stabilire se quest'ultima abbia o meno effettivamente emesso una decisione contrastante con quei documenti; a prescindere t:t jou•ek...g' da ciò, la l'allo della decisione impugnata, che ritiene che i documenthjskno privi di decisività, si basa su un accertamento di fatto, ossia assume che un documento non ha il valore probatorio che gli attribuisce il ricorrente, e ne dà adeguato conto.

Al riguardo si osserva che l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito ed è pertanto non censurabile in cassa7ione, se sorretto da motivazione (Cass. 9369/ 2006), come nella specie.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 7500,00 euroy- oltre 200 00fturo spese dr`k, generali4.6kc ot-; -eeif Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 2:28 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22675-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 400/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2021; ckA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che 1.- La ricorrente espone di aver stipulato nel 1997 con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento di attività di residence turistico da esercitare in n. 48 locali in Verona alla via Mercurio n.l. Nel medesimo tempo ha stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di locazione avente ad oggetto tutte le unità immobiliari possedute dalla società in via Mercurio n.1 . Con atto di citazione del 18 giugno la [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Verona la 1V1illenium al fine di ottenere il rilascio di un'unita immobiliare adibita a sgombero-lavanderia per illegittima detenzione. Il Tribunale di Verona, con sentenza 1817/2008, ha accolto la domanda ed ha accertato l'occupazione sine Will° della suddetta unità immobiliare. La Corte d'Appello di Venezia, poi, con sentenza 2501/2010, ha confermato la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando cinque motivi. Questa Corte, con la sentenza 5057/2012, ha rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibili i restanti quattro. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza intrapreso azione esecutiva che si è conclusa con la vendita degli immobili della Millenium all'asta e attribuzione alla [OSCURATO:SOCIETA] di 124.672, 50 euro come da ordinanza di assegnazione. In data 23 marzo 2018 la Millenium ha proposto revocazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia li. 2501/2010 ai sensi dell'alt 395, n. 3, sostenendo la sopravvenienza di documenti idonei ad inficiare la decisione, ed in particolare idonei a dimostrare la diversa consistenza degli immobili oggetto di controversia. 2.- Con la sentenza n. 200/2021 la Corte d'Appello di .Venezia ha dichiarato inammissibile I 'impugnazione e condannato la Millenium alle spese di giudizio ex art.96 cpc.. In particolare ha sostenuto che i documenti su cui era basata la revocazione erano in realtà precedenti la sentenza da revocare e dunque potevano essere prodotti in giudizio. Avverso tale decisione la Millennium propone due motivi di ricorso ed ulteriore memoria. [OSCURATO:SOCIETA] si oppone con controricorso. considerato che 3.- Coni! primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 395 n. 3 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 - 4 c.p.c., e si sostiene che la Corte d'Appello ha errato nell'affermare che i documenti decisivi invocati erano stati formati prima della sentenza n. 2501/2010. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata è del 2010, mentre il documento sopravvenuto (un verbale di sequestro) è del 2011, ma anteriore alla decisione finale di quel giudizio, resa dalla Corte di cassazione nel 2012. Il motivo è infondato. La ricorrente ricorda la regola per cui il documento decisivo deve essere anteriore -alla sentenza oggetto di revoca.zione, salva l'impossibilità per la parte di produrlo in tempo. Ed ammette che la sentenza da revocare è del 2010, mentre il documento invocato per la revoca è del 2011. Tuttavia, la ricorrente assume che il documento è comunque anteriore alla decisione della Corte di Cassazione che, ad avviso della ricorrente, ha chiuso quel giudizio, e che è del 2012. • La tesi è evidentemente errata, poiché il documento deve essere anteriore alla sentenza da revocare (2010) (v. Cass sez. Un. 16402/ 2007) e non già ad altra decisone, sia pure dello stesso procedimento: non rileva, in sostanza, che il documento sia anteriore alla decisione di questa Corte (2012) se esso serve a revocare la decisione della Corte di Appello, dovendo invece precedere quest'ultima. 4.- Con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma n. 5 e p.c. . Si assume che la Corte avrebbe ritenuto erroneamente che dalle impugngte sentenze, ed in particolare dalla sentenza 2501/2010 della Córte di Venezia, non risultasse accertato il numero degli immobili oggetto di locazione:, e che i documenti non offrivano alcun elemento a sostegno del. fatto che l'immobile oggetto di controversia rientrava in realtà tra quelli effettivamente dati in locazione. Secondo la ricon-ente, invece, dall'esame degli atti, era da evincersi che il locale era ricompreso in quell'insieme, avendo il contratto ad oggetto 20 e non 19 immobili. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, mira a censitrare un giudizio di fatto: quello secondo cui dalla documentazione offerta in revocazione non si ricava l'errore del giudice di merito, ossia l'errore contenuto nella decisione fatta oggetto di revocazione. A prescindere dalla assoluta instifficienza del motivo: non si conosce il contenuto di quei documenti e neanche dell'accertamento fatto dalla sentenza oggetto di revocazione, ed è impossibile dunque stabilire se quest'ultima abbia o meno effettivamente emesso una decisione contrastante con quei documenti; a prescindere t:t jou•ek...g' da ciò, la l'allo della decisione impugnata, che ritiene che i documenthjskno privi di decisività, si basa su un accertamento di fatto, ossia assume che un documento non ha il valore probatorio che gli attribuisce il ricorrente, e ne dà adeguato conto. Al riguardo si osserva che l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito ed è pertanto non censurabile in cassa7ione, se sorretto da motivazione (Cass. 9369/ 2006), come nella specie. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e versamento del doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 7500,00 euroy- oltre 200 00fturo spese dr`k, generali4.6kc ot-; -eeif Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 2:28 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del c