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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08337/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen.; rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Considerato che il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è destituito di fondamento, avendo il primo giudice concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la decisione di discostarsì dal minimo edittale è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito, nel confermare la decisione del primo giudice, posto in rilievo la gravità del fatto e al negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen.; rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Considerato che il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è destituito di fondamento, avendo il primo giudice concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la decisione di discostarsì dal minimo edittale è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito, nel confermare la decisione del primo giudice, posto in rilievo la gravità del fatto e al negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris